14 Dicembre 2017
La Commissione Accordi Economici ha accolto il reclamo di Matteo Galtarossa contro il Cavenago Fanfulla. La Commissione ha condannato i lodigiani a corrispondere al calciatore "la somma di €.2.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, entro e non oltre i 30 giorni". Qui sotto la sentenza integrale.
"La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 23 Novembre 2017, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:
Con reclamo datato 13.09.2017 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Matteo GALTAROSSA, chiedeva la condanna della Società A.S.D.CAVENAGO FANFULLA al pagamento della somma di €.2.000,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17. La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società A.S.D.CAVENAGO FANFULLA, corrispondere al sig. Matteo GALTAROSSA la somma di €.2.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.