Gianluca Cigna e il presidente Mossino: il giovane aggredito domenica con la maglia del suo idolo, Zanetti, portata dal numero uno del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta della Lnd
Dalle indagini svolte dalla Procura Federale sono emersi i fatti che hanno portato alla squalifica di Livio Filippi, per la violazione dei principi e lealtà sportiva, comminando anche una multa di 1000 Euro per la sua società di allora, la Mappanese, così come 600 Euro di multa all'Atletico Villaretto. Così il comunicato ufficiale: Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor FILIPPI Livio all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società G.S.D. MAPPANESE, e delle società A.S.D. MAPPANESE U.S.D ATLETICO VILLARETTO, per rispondere la persona deferita della violazione di cui all'art. 1 bis coma 1 C.G.S. , le Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto del 19.10.2017 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il signor FILIPPI Livio per avere avuto, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, al termine della gara ATLETICO VILLARETTO – MAPPANESE disputata in data 12.3.2017 e valida per il campionato di III Categoria girone A stagione sportiva 2016-2017 e nel mentre si accingeva a lasciare l'impianto sportivo ove si era disputato l'incontro, un acceso alterco con il calciatore dell'ATLETICO VILLARETTO sig. Gianluca CIGNA con il quale, in precedenza, nel corso della ridetta gatra aveva avuto un vivace e prolungato diverbio a motivo di presunti insulti di matrice razziale che sarebbero stati da esso rivolti verso altro tesserato dell'ATLETICO VILLARETTO, ovverosia il calciatore di colore sig. Mbaye MONDIAYE; più precisamente per aver avuto, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, una violenta colluttazione fisica con il sig. Gianluca CIGNAe, nell'occasione, approfittando del fatto che questi era stato, di fatto, immobilizzato alle spalle dall'intervento di terza persona (identificata nel padre dello stesso sig. Livio FILIPPI) per aver colpito costui con un forte pugno in pieno volto cagionandogli lesioni personali consistite, in particolare, nello sfondamento dell'orbita dell'occhio sinistro; le società MAPPANESE e ATLETICO VILLARETTO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati. Il procedimento trae origine dall'iniziativa della Procura della Procura Federale che, in seguito agli articoli di stampa che riferivano quanto accaduto al termine della partita sopra indicata, provvedeva, in data 24.3.2017, ad iscrivere la notizia nell'apposito registro. Nel corso delle accurate indagini veniva acquisita tutta la documentazione utile all'accertamento dei fatti ed interrogati tutti i tesserati presenti. Nella seduta del 15.12.2017, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale, l'avv. Alessandro CERESER, in rappresentanza del sig. FILIPPI assente, il sig. PACE Umberto in Presidente della MAPPANESE ed il sig. MAURO Giuseppe, Presidente dell'ATLETICO VILLARETTO. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S e veniva formalizzato un accordo con il rappresentante della Procura Federale per l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi quattro di squalifica a carico del sig. FILIPPI, Euro 1.000,00 di ammenda a carico della G.S.D. MAPPANESE ed Euro 600,00 di ammenda a carico della U.SD. ATLETICO VILLARETTO. MOTIVI DELLA DECISIONE Visto l'accordo intervenuto tra le parti, ritenuto che non sussistono elementi atti ad escludere la responsabilità del Calciatore e delle Società deferite, le sanzioni, ridotte per la scelta della procedura speciale, appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti e vanno, pertanto, omologate. P. Q. M. Il Tribunale Federale, · visto l'accordo intercorso tra le parti applica al sig. FILIPPI Livio la sanzione della squalifica per mesi quattro, alla società A.S.D. MAPPANESE la sanzione dell'ammenda per Euro 1.000,00 (mille/00) ed alla società U.S.D. ATLETICO VILLARETTO
la sanzione dell'ammenda per Euro 600 (seicento).
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