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18 Gennaio 2023
Agente sportivo, professione regolata, regolamentata e che recepisce le norme dettate da diverse entità, nazionali e internazionali, sportive e non solo. Oltre confine infatti, è la FIFA che detta le regole a cui poi le federazioni nazionali devono ‘allinearsi’. A livello interno invece, i ‘paletti’ alla professione di agente, li mettono in primis le leggi dello Stato, poi il Coni e, per il calcio, la Figc con i propri regolamenti. Incastro attualissimo, con la Fifa che ha deliberato un nuovo regolamento, in vigore da ottobre 2023 ma con alcuni articoli già attivi dal 9 gennaio. Mutamenti che al momento, in Italia, non hanno portato a modifiche dei regolamenti in vigore (di Coni e Figc), perchè non in ‘conflitto’ o già inclusivi (vedi obbligatorietà dell’esame) delle novità inserite e già attive dal 9 gennaio. Cosa che invece dovrà avvenire nei prossimi mesi per le novità in vigore da ottobre 2023 (vedi il ‘tetto’ alle commissioni). In aggiunta però, come detto, anche le leggi dello stato condizionano i regolamenti Coni e Figc. Come la Legge di Bilancio 37/2021 in vigore dall’1 gennaio 2024. Nella legge infatti, si allarga alla figura del ‘lavoratore sportivo’, la possibilità di avere un agente. E non solo. La stessa legge prevede che lo status di ‘lavoratore sportivo’ si potrà assumere dal 14° anno di età.
Il nuovo Regolamento Fifa (re)introduce il sistema di licenze rilasciate al superamento di un esame. Si tratta di un ritorno al passato dopo la ‘deregulation’ del 2015 (il famoso ‘lodo Wanda Nara’ che permetteva a chiunque di poter rappresentare un calciatore), per garantire standard di professionalità degli agenti e una maggiore trasparenza nelle transazioni. L’obiettivo finale è quello di creare una piattaforma dove pubblicare tutti i dati e le informazioni delle attività degli agenti e far transitare i pagamenti delle commissioni. In Italia non cambia nulla poiché, già dal 2017-2018, la Figc e il Coni avevano reintrodotto in Italia l’obbligatorietà dell’esame.
Tra le maggiori novità poi, la possibilità per l’agente sportivo di rappresentare l’allenatore e il minore che abbia raggiunto l’età minima richiesta per poter sottoscrivere il primo contratto professionistico nel Paese di appartenenza. A tal riguardo, si riscontra peraltro una mancanza di coordinamento, come accennato, tra le normative.
La Figc fissa a 16 anni l’età minima per sottoscrivere un contratto e di conseguenza avere possibilità di dare mandato ad un agente mentre la Legge di Bilancio 37/2021 in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede quale età minima i 14 anni, età dalla quale si potrà avere lo status di ‘lavoratore sportivo’. La famosa ‘soglia’ a causa della quale tanti nostri ragazzi, a 16 anni, volano all’estero. Con l’abbassamento a 14 anni invece, si potrà firmare un contratto da ‘lavoratore sportivo’ e si metterà una ‘pezza’ alla possibile ‘fuga di talenti’. Ovviamente però, sarà obbligo di Coni e Figc, adeguare le proprie norme.
La novità principale del nuovo regolamento Fifa è l’introduzione di un tetto alle commissioni degli agenti unito alle restrizioni di rappresentanza multipla. Introdotto il divieto di rappresentare, contemporaneamente, tutte e tre le parti di una stessa operazione (giocatore, società cedente e cessionaria). Rimane la possibilità per l’agente, previo espresso consenso delle parti coinvolte, di rappresentare sia il calciatore che la società cessionaria. Sul tema caldissimo delle soglie massime ai compensi, invece, vengono distinte varie ipotesi:
• Nel caso di rappresentanza del solo calciatore o della sola società cessionaria, previsto un tetto massimo del 5% del salario del giocatore, nel caso in cui l’ingaggio sia inferiore o uguale a 200.000 dollari o del 3% nel caso in cui il salario sia superiore a 200.000 dollari.
• In caso di doppia rappresentanza (atleta e società), il tetto massimo è del 10% del salario del calciatore se inferiore o uguale a 200.000 dollari e del 6% se superiore a 200.000 dollari.
• Fissato anche un tetto del 10% del corrispettivo del trasferimento nel caso in cui l’agente rappresenti la società cedente.