Regolamenti
15 Giugno 2023
CAMBI DI DENOMINAZIONE, CAMBI DI SEDE SOCIALE E FUSIONI SOCIETÀ DILETTANTI: ECCO COME FUNZIONANO
Il mese delle fusioni e dei cambi di denominazione. A giugno, tra un acquisto di mercato e un cambio di allenatore, rimbalzano rumors su possibili unioni di intenti tra società, per iniziare cicli vincenti con maggiore forza economica o semplicemente per unire le energie e dividere le fatiche tra presidenti e uomini di società. E allora ecco un manuale pronto all'uso su come funzionano i cambi di denominazione, i trasferimenti di sede sociale, le fusioni e i conferimenti d'azienda.
Per denominazione sociale si intende, in parole molto povere, il nome di una società, sportiva e non. Il nome viene dichiarato alla FIGC per la prima volta durante l'affiliazione alla Federazione stessa. Il mutamento della dominazione sociale può essere autorizzato dalla Lega di competenza (Lega Serie A, Serie B o Pro), dalla Divisione Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oltre che dal Presidente della FIGC in carica. Per le società Professioniste il termine improrogabile è quello del 15 luglio, diverso invece per quanto riguarda le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, dove il termine ultimo per comunicare il cambio di denominazione è il 5 luglio di ogni anno.
Non ci sono vincoli nel cambio di denominazione: può essere fatta ogni anno, l'unica prerogativa è che le documentazioni necessarie (verbale dell'Assemblea che delibera il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale, l'elenco nominativo dei componenti del direttivo) devono essere presentate entro le date sopra citate. Il nome scelto per la società non deve essere più lungo di 25 caratteri, spazi inclusi.
Al momento dell'affiliazione ogni sodalizio deve comunicare una sede sociale. Il trasferimento della sede sociale deve essere approvata dal Presidente Federale, a cui devono essere inoltrati una serie di documenti:
• la domanda di approvazione del cambio con la copia autentica del verbale dell'assemblea di società che delibera il trasferimento di sede;
• lo statuto della società;
• l'elenco dei nominativi degli organi direttivi.
Anche qui il cambio di sede sociale deve essere comunicato, per le società Professioniste e femminili, entro il 15 luglio, mentre per le società dilettantistiche entro il 5 luglio di ogni anno.
COME PUÒ AVVENIRE UN TRASFERIMENTO DI SEDE:
1) la società deve essere affiliata alla FIGC da almeno una stagione sportiva;
2) la società può trasferirsi in Comune confinante;
3) la società può trasferirsi in Comune non confinante, ma entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, purché nella stessa regione.
4) Per la stagione sportiva 2023/24 NON SI APPLICA nessun vincolo: la regola del non poter fare trasferimenti nelle precedenti due stagioni sportive decade.
La fusione tra due o più società (così come le scissioni, procedimento opposto, e il conferimento dell'azienda sportiva in una società conferente) devono essere approvati dal Presidente della FIGC. Fondamentale ottenere l'approvazione da parte del Presidente Federale: non basta l'accordo interno tra le due società e la delibera dei vari direttivi dei due o più sodalizi.
Per fare in modo che la fusione vada in porto serve inoltrare la documentazione (QUI LA LISTA COMPLETA) del caso entro il 15 luglio per le società Professioniste ed entro il 5 luglio di ogni anno per le società dilettantistiche. È necessario inoltrare le copie dei verbali delle assemblee delle società che deliberano la fusione, l'atto costitutivo e lo statuto della società che proseguirà l'attività sportiva dopo la fusione e l'elenco dei componenti del direttivo.
Dopo l'approvazione della fusione rimane affiliata alla FIGC la nuova società che emerge dalla fusione e otterrà il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. A questa società verrà trasferita anche l'anzianità sportiva. Ciò vale anche per le società di esclusiva attività giovanile o femminile: verrà mantenuto il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società (campionato élite o campionato regionale rispetto al provinciale).
CONDIZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLA FUSIONE:
1) Le società oggetto di fusione devono essere affiliate alla FIGC da almeno una stagione sportiva;
2) La fusione può avvenire, in ambito professionistico, solamente tra società dello stesso Comune o tra Comuni confinanti.
3) La fusione può avvenire, in ambito dilettantistico, solamente tra società avente sede nella stessa Provincia, oppure in Comuni confinanti di Province diverse;
4) La fusione può avvenire anche tra Comuni non confinanti e/o di Regioni diverse, purché siano situati in un raggio di 20 chilometri.
5) Per la stagione sportiva 2023/24 NON SI APPLICA nessun vincolo: la regola del non poter fare fusioni nelle precedenti due stagioni sportive decade.