Dilettanti
01 Settembre 2023
Le motivazioni della sentenza del Tribunale Federale Territoriale (TFT) della Figc sono state rese pubbliche negli ultimi giorni del mese di agosto 2023 con la comunicazione ufficiale numero 53. Un dispositivo sanzionatorio duro e facilmente condivisibile: i presidenti e i calciatori coinvolti nel fascicolo della Procura Federale sono stati dichiarati colpevoli per non avere rispettato l’articolo (n° 43 Noif - Norme Interne della Figc) che impone l’obbligo dell’idoneità sportiva (visita medica) per partecipare a tutta l’attività calcistica in regime di tesseramento per una società. La violazione dei club e dei calciatori è stata perpetrata nel corso dei campionati dilettanti di Eccellenza e Promozione regionali. Dopo il lungo filone di indagini da parte dei magistrati federali è arrivata la sentenza, che oltre a infliggere pesanti condanne agli imputati diretti (calciatori) e indiretti (presidenti), pone l’attenzione su un tema inderogabile e di assoluta priorità per gli atleti di qualunque fascia di età e categoria. La salute dei calciatori non è da difendere davanti a un giudice ma è da proteggere e tutelare anche senza limiti di spesa economica.
Sono 21 i calciatori che dovranno scontare le 90 giornate di squalifica per avere giocato nelle categorie di Eccellenza e Promozione della regione Sicilia senza un valido certificato di idoneità sportiva, come riportato sulla sentenza del Tribunale (TFT): Violazione dell’articolo 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (Cgs), sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’articolo 43 commi da 1 a 3 Norme Organizzative Interne (Noif), per avere lo stesso svolto attività agonistica per la società pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva.
Ai sei presidenti delle rispettive società coinvolte sono stati comminati 43 mesi complessivi di inibizione (da un minimo di quattro a dodici mesi) e ulteriori 3400 euro di ammenda: All’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società, per la violazione dell’articolo 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (Cgs), sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’articolo 43 commi da 1 a 3 Norme Organizzative Interne (Noif), nonché dal punto 61 del C.U. n° 1 del 2/7/2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso consentito e comunque non impedito ai calciatori di svolgere attività agonistica per la società deferita nonostante fossero privi della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva.
I giudici hanno riconosciuto un comportamento in contrasto con quanto previsto dall’articolo 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (consultabile qui) sull’obbligatorietà delle disposizioni generali: I soggetti sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (Noif) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.