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Serie D

Esulta il Club Milano, accolto il ricorso contro il Ponte San Pietro

I crociati si allontanano dai bassifondi del Girone B

RANKOVIC PETAR CLUB MILANO

CLUB MILANO SERIE D: con la sentenza del Giudice Sportivo i crociati hanno raggiunto il Desenzano al decimo posto

Buone nuove in casa Club Milano: il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso dei crociati relativo alla partita svolta in data 29 ottobre 2023 contro il Ponte San Pietro; pertanto il 2-2 che fu si trasforma ufficialmente in un 3-0 a tavolino. I motivi della sentenza sono dovuti alla presenza del giovane 2007 Nicol Gamba fra le fila dei blues. Non ancora sedicenne infatti, il ragazzo avrebbe potuto partecipare alla disputa solo se in possesso di autorizzazione specifica, documento del quale invece la società bergamasca era sprovvista. Con i tre punti appena guadagnati, il Club Milano acciuffa Desenzano e Legnano a quota 17 punti, rubando oltretutto preziose molecole di ossigeno in chiave salvezza (+ 3 dalla zona playout). Al contrario, piove sul bagnato per il Ponte, ultimo e da oggi con un punto in meno nello zaino.

IL COMUNICATO

Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD Calcio Club Milano con il quale si richiede che venga inflitta alla AC Ponte San Pietro SSDARL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Gambia Nicol, nato il 5 novembre 2007 e impiegato dalla AC PONTE SAN PIETRO SSDARL a partire dal 48º minuto del secondo tempo, in assenza della previa autorizzazione ex art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. prevista per i calciatori che non abbiamo compiuto i 16 (sedici) anni.
- letta la memoria difensiva dell’ AC PONTE SAN PIETRO SSDARL con cui si chiede il rigetto del reclamo, poiché calciatore Gamba Nicol sarebbe stato tesserato con lo status di Dilettante e sarebbe, quindi, un “giovane dilettante” e non un “giovane”, con conseguente applicabilità dell’articolo 32 in luogo dell’art. 34 comma 3 delle NOIF.
- rilevato che il tenore dell’art. 34 comma 3 delle NOIF è chiaro nell’affermare che tutti i calciatori “giovani” tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili, salvo che, compiuto anagraficamente il 15º anno di età, vengano espressamente autorizzati dal Comitato Regionale - L.N.D., territorialmente competente, a partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe.
- rilevato che l’art. 34 comma 3 delle NOIF è stato recente modificato(con C.U. 211/a del 6 giugno 2023) unicamente per adeguare il richiamo normativo che comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara, facendo espresso riferimento all'art. 10, comma 6, del C.G.S. (in luogo del precedente richiamo all'art. 17, comma 5, del C.G.S)
- rilevato che, a sua volta, anche l’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, è chiaro nell’affermare che la sanzione della perdita della gara è inflitta, alla società che: “(…) c) vìola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF” e che, il calciatore GAMBA NICOL , alla data della gara in epigrafe non aveva ancora compiuto di 16 anni anagrafici e non era dotato della necessaria e previa autorizzazione, pertanto non aveva titolo a parteciparvi

P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla AC Ponte San Pietro SSDARL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

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