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29 Febbraio 2024
Nella Giustizia Sportiva c'è qualcosa che non va. Una frase semplice, una provocazione, per molti forse già un dato di fatto. Perché arrivare a dire ciò? Altra settimana di lavoro intenso per il Giudice Sportivo che, come ogni giovedì, pubblica la lista di sanzioni e squalifiche a tutte le squadre del Comitato Regionale Piemonte/Valle d'Aosta, con mesi e mesi per calciatori, dirigenti e allenatori colpevoli di fatti più o meno gravi. Ma ogni settimana emergono sempre polemiche: persone che giurano di non essere colpevoli, piccole società costrette a pagare multe salatissime e sanzioni spesso giudicate eccessive, ma che non possono essere riconducibili al Giudice (che semplicemente esegue il proprio lavoro), ma ad un Codice di Giustizia Sportiva che fa acqua da tutte le parti.
Facciamo una premessa importantissima: la classe arbitrale va tutelata, protetta e aiutata nel proprio lavoro. Fare il direttore di gara è un lavoro difficile, si è quasi sempre costretti a fronteggiare 22 giocatori in campo, circa 15 persone tra le due panchine senza contare la tribuna pronta a coalizzarsi contro una sola persona, che prova comunque a fare il proprio lavoro al meglio delle proprie possibilità. Ma così come ci sono calciatori forti e calciatori meno forti, ci sono arbitri forti e arbitri meno forti: contenere gli animi caldi e gestire la propria emotività in campo sono probabilmente le skill più difficili da acquisire per un direttore di gara, ma al giorno d'oggi sono la chiave di volta per fare il salto di qualità.
Ciò significa che bisogna aiutare l'arbitro soprattutto se è in difficoltà, a maggior ragione se sono ragazzi per lo più minorenni. Però una cosa è chiara: picchiare un calciatore porta ad un tipo di squalifica, interagire in un modo sbagliato con l'arbitro porta ad una sanzione ben più grave.
Prendiamo l'ultimo Comunicato di giovedì 29 febbraio. Per la seconda settimana di fila un calciatore è stato squalificato per 2 anni per la violazione dell'articolo 35, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Di cosa si tratta? L'articolo 35 comprende le Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, che comprendono «ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, con volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara». Per chiunque rientri in questo genere di squalifica la sanzione MINIMA è di 2 anni, per chi invece arriva alla lesione personale confermata da referto medico gli anni di squalifica salgono a 4.
Il calciatore in questione, tesserato per il Vallorco Under 16, è stato squalificato per 2 anni poiché, alla notifica dell'espulsione, «Volgeva al Direttore di Gara epiteti offensivi e avviandosi verso gli spogliatoi, gli sputava addosso attingendolo sui pantaloncini e sulla casacca. Ritardava inoltre l'uscita dal terreno di gioco continuando ad insultare l'arbitro». Fondamentalmente si tratta di uno sputo all'arbitro, gesto brutto quanto umiliante, ma che vale tanto quanto la squalifica ad Alessandro Principato, tesserato del Candiolo sanzionato la scorsa settimana sempre con 2 anni di squalifica, ma per aver «reagito aggressivamente, protestando e pestando volontariamente il piede destro dell'arbitro, continuando ad insultarlo. Nonostante l'invito ad allontanarsi, il tesserato reiterava la propria condotta ingiuriosa e violenta, stringendo con forza un capezzolo dell'arbitro, causandogli un forte dolore che persisteva sino a oltre metà del secondo tempo di gioco».
Passiamo adesso all'articolo 38 della Giustizia Sportiva, quello legato alla condotta violenta dei calciatori nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara. Le sanzioni minime previste per la violazione di tale articolo è di 3 giornate, in caso di particolare gravità nella condotta violenta si parte invece da 5 giornate. È chiaro che commettere condotta violenta ai danni di un arbitro, che rappresenta un'autorità in campo, è e deve essere un fatto più grave e da punire con sanzione più pesante, ma una condotta violenta che porta a ferire un avversario o un'altra persona non può e non deve essere paragonabile ad uno sputo.
L'esempio è presto fatto. Un calciatore di Seconda Categoria della Lenci Poirino è stato squalificato per 4 mesi (16 mesi in meno rispetto a Principato e al tesserato del Vallorco) per «Condotta violenta di grave entità ai danni di un avversario. Nello specifico, dopo aver commesso fallo ai danni dell'avversario, il calciatore in questione, girandosi, affondava volontariamente e con vigoria la scarpa sul volto dell'avversario a terra, provocandogli una ferita con copiosa fuoriuscita di sangue». Il danno qua è ben peggiore, si tratta di una vera e propria lesione fisica che però vale 16 mesi in meno rispetto a uno sputo che, seppur grave, non può essere paragonato a una scarpata in faccia.
Di esempi così ce ne sono tanti altri. Un calciatore militante nell'Under 14 del BSR Grugliasco si è preso 3 giornate di squalifica per aver «Reagito ad un normale fallo di gioco con un pugno in testa ad un avversario», sanzione arrivata anche qui nell'ultimo Comunicato del 29 febbraio. La condotta violenta contro un pari età, collega o persona che sia deve essere giudicata in modo decisamente più simile e non deve essere una casacca da arbitro a fare da discriminante su un gesto di violenza, da condannare a priori. Una scarpata in faccia ad un avversario non può valere meno di uno sputo ad un arbitro.