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Tesseramenti e continuità: come cambia il 'premio di preparazione', e vi spieghiamo perché

Prima puntata, con esempi pratici, di come è cambiato il tesseramento dei giovani: quattro le annate coinvolte

TESSERAMENTO GIOVANI DILETTANTI LND COME FUNZIONANO (1)

Una cosa è certa: fare il Segretario in una società sportiva dilettantistica è diventato un mestiere estremamente complicato. E non sempre per colpe dei Segretari stessi, ma anche (e soprattutto) grazie a chi scrive norme complesse, poco chiare e spesso paradossali. Le società sportive piemontesi, lombarde e di tutta Italia si trovano immerse nella delicata questione tesseramenti, con più di un problema da risolvere e tante regole da decifrare per non cadere in errore. Tra le tante questioni figura l'articolo 32 delle NOIFovvero il tesseramento dei Giovani Dilettanti: una serie di diciture poco chiare e ha generato il caos nelle segreterie delle società, costringendo la LND ad intervenire con dei doverosi chiarimenti.


COSA DICE LA REGOLA

Partiamo dal principio. L'articolo 32 delle NOIF spiega come un calciatore che, al 1° luglio di una stagione sportiva, ha compiuto 16 anni o 17 anni, diventi un "giovane dilettante", con il tesseramento che può valere 1 o 2 stagioni a seconda del tipo di accordo, a meno che non abbia un contratto di apprendistato o un contratto di lavoro sportivo (Articolo 29 delle NOIF) dalla durata più lunga (ma non superiore alle 5 stagioni). Al compimento dei 18 anni il "giovane dilettante" diventa "non professionista" e anche in questo caso il tesseramento vale per 1 sola stagione sportiva, a meno che non ci siano altri tipi di accordi.

Esistono però delle norme transitorie che coinvolgono, nello specifico, i ragazzi nati nel 2003, 2004, 2005 e 2006, ed entreranno in vigore dal 1 luglio 2024. A mandare in crisi le società è stata la dicitura continuità di tesseramento: in molti hanno interpretato una continuità di tesseramento in generale (a prescindere dalla società di appartenenza), altri hanno interpretato continuità di tesseramento con una sola società, quando in realtà necessitava una dicitura molto più chiara in merito.

Il punto è stato chiarito: la continuità di tesseramento si intende rimanere tesserato per la stessa società. Infatti, per chi è in continuità di tesseramento, esso vale fino al 30 giugno 2025 per i nati nel 2003 e 2004, mentre vale fino al 30 giugno 2026 per i nati nel 2005 e 2006. Tradotto, un calciatore in continuità di trasferimento non è libero di andare dove vuole.


GIOVANE DILETTANTI VINCOLATO E IN CONTINUITA' DI TESSERAMENTO: QUANDO SI SVINCOLA



CHIARIAMO TUTTI I PUNTI

La LND è corsa ai ripari chiarendo, punto per punto, le varie casistiche in cui rientrano i calciatori di queste tre annate.

CASO 1 • CALCIATORE IN CONTINUITÀ DI TESSERAMENTO AL 1 LUGLIO 2023, TESSERATO A TITOLO DEFINITIVO PER UNA NUOVA SOCIETÀ NELLA STAGIONE 23/24

Le società che hanno prelevato un calciatore a titolo definitivo con scadenza vincolo nel 2025 e 2026 hanno dovuto pagare il premio di preparazione alla vecchia società. Il nuovo contratto firmato entra però nella nuova normativa, quindi con validità di 1 solo anno. Il calciatore, il 1 luglio 2024, è libero di andare dove vuole e una nuova società che lo vuole tesserare dovrà pagare - in base al tipo di tesseramento e dall'età del giocatore - il premio di tesseramento, il premio di formazione tecnica o nulla (clicca per consultare lo schema riassuntivo e le tabelle).

CASO 2 • CALCIATORE IN CONTINUITÀ DI TESSERAMENTO AL 1 LUGLIO 2023, TESSERATO IN PRESTITO PER UNA NUOVA SOCIETÀ NELLA STAGIONE 23/24

Il prestito, chiaramente, non contempla il pagamento di alcun premio. I calciatori con scadenza vincolo nel 2025 e 2026 tornano alla società a cui sono vincolati e per prelevarli a titolo definitivo per la stagione 2024/25 È NECESSARIO pagare - in base al tipo di tesseramento e dall'età del giocatore - il premio di tesseramento, il premio di formazione tecnica o nulla (clicca per consultare lo schema riassuntivo e le tabelle).

CASO 3 • CALCIATORE IN CONTINUITÀ DI TESSERAMENTO AL 1 LUGLIO 2023, TESSERATO CON LA MEDESIMA SOCIETÀ CON UN CONTRATTO SPORTIVO IN SCADENZA AL 30 GIUGNO 2024

Il calciatore rimane vincolato alla società anche se è stato effettuato il passaggio contrattuale da "volontario" a "lavoratore sportivo". Una nuova società, per prelevarlo, DEVE PAGARE- in base al tipo di tesseramento e dall'età del giocatore - il premio di tesseramento, il premio di formazione tecnica o nulla (clicca per consultare lo schema riassuntivo e le tabelle).

CASO 4 • CALCIATORE IN CONTINUITÀ DI TESSERAMENTO AL 1 LUGLIO 2023, TRASFERITOSI ALTROVE A TITOLO DEFINITIVO NELLA STAGIONE 2023/24 E CHE VUOLE CAMBIARE SOCIETÀ PER LA STAGIONE 2024/25

Facciamo un esempio. Un calciatore con vincolo in scadenza nel 2025 o 2026 presso la SOCIETÀ A si trasferisce nella stagione 2023/24 presso la SOCIETÀ B. La società B ha pagato il premio di preparazione alla società A e sottoscrive con il calciatore un contratto sportivo con scadenza al 30 giugno 2024. Una SOCIETÀ C che vuole tesserare il calciatore per la stagione 2024/25 È LIBERA DI FARLO corrispondendo - in base al tipo di tesseramento e dall'età del giocatore - il premio di tesseramento, il premio di formazione tecnica o nulla (clicca per consultare lo schema riassuntivo e le tabelle).


SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE TIPOLOGIE DI PREMI IN BASE A STATUS E TESSERAMENTO


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Commenti all'articolo

  • 5

    20 Giugno 2024 - 11:00

    Per i 2007 nati dopo il 1 luglio? Quale Norma vale?

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