Serie D
03 Aprile 2025
Non paga l'ammenda dopo il patteggiamento: in arrivo un'altra multa e rischio penalizzazione nella delicata lotta salvezza. In foto Oreste Cavaliere (Vogherese)
La Vogherese, condannata a pagare 500 Euro dopo il patteggiamento sul caso ‘Iozia’, non ha saldato entro i termini: sarà ammenda o rischio penalizzazione? Nel calcio italiano, purtroppo, siamo abituati a vivere due campionati: quello che si gioca sul campo e quello che si gioca al di fuori dal campo. Reduci da esclusioni eccellenti in Serie C, il Girone A di Serie D ha già visto cambiare le sorti del proprio campionato con l’esclusione di inizio 2025 del’Albenga e ora che entra nella sua fase caldissima, soprattutto in chiave salvezza, ecco spuntare un altro caso che potrebbe e dovrebbe risolversi con una multa ma che potrebbe anche vedere la società in questione, la Vogherese, punita con punti di penalizzazione in classifica. E in una classifica cortissima dove ogni punticino può significar salvezza, playout o retrocessione, ecco che la questione assume una certa rilevanza.
Come scritto e pubblicato sul comunicato 379/AA della Figc, la società Vogherese non ha rispettato il termine per il pagamento dell’ammenda di 500 Euro inflitta al club, in seguito al patteggiamento in relazione alla vicenda Iozia. La Procura federale infatti, aveva inibito l’ex tecnico rossonero e il presidente Oreste Cavaliere per aver sottoscritto una scrittura riservata in merito al compenso e il rimborso da percepire dall’ex tecnico. Irregolarità che aveva portato al patteggiamento e all’accordo tra le parti. La Corte Federale con squalifiche per l’ex tecnico Marco Iozia (stagione 2023-2024) di 15 giorni, per il presidente rossonero e rappresentante legale del club, Oreste Cavaliere, l’inibizione di 45 giorni in aggiunta all’ammenda alla società Vogherese di 500 Euro così come pubblicato sul comunicato 253/AA del 9 dicembre 2024.
Il problema è che nel comunicato 379/AA datato 25 marzo, la Figc ha comunicato che la società ‘non ha versato l’ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento’. Mancato pagamento che porta e porterà così la vicenda a rimanere aperta così come prevede l’articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 31. Codice di giustizia sportiva. Violazioni in materia gestionale ed economica.
Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione per le società delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
SARA’ AMMENDA E MULTA SALATA OPPURE VOGHERESE A RISCHIO PENALIZZAZIONE?
Leggendo gli articoli del Codice di Giustizia Sportiva la società Vogherese potrebbe e dovrebbe ricevere una sanzione economica più rilevante rispetto alla cifra di 500 Euro che avrebbe dovuto versare nei termini previsti ma, come si legge nell’articolo 8 del Codice di Giustizia Sportiva in merito alle possibili sanzioni, non è escluso o da escludere la possibilità di un’eventuale penalizzazione in punti per la prima squadra militante nel Girone A di Serie D e in piena lotta e bagarre per la salvezza dove ogni singolo punto potrebbe significare salvezza, playout o retrocessione.
Art. 8 – Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni; n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento. 2. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10.