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Colpisce l'arbitro dopo il gol della vittoria: 4 anni di squalifica e sconfitta a tavolino

La partita nella bergamasca viene sospesa a 30 secondi dalla fine: la società attende l'esito del ricorso

Cartellino rosso

PROMOZIONE FIORENTE COLOGNOLA-CALCIO GORLE

«Nell'istante in cui alzavo il braccio per mostrare il cartellino rosso, lui avvicinava la testa alla mia in modo minaccioso, facendomi indietreggiare, e colpendomi con la sua mano destra in modo molto forte sul mio braccio destro dove tenevo li cartellino, all'altezza dell'avambraccio, causandomi un forte dolore. [...] Tale condotta mi spaventava al punto da non essere più in grado di proseguire nella direzione della gara nei restanti 30 secondi». Questo, parte di ciò che si apprende dagli atti ufficiali relativi a Fiorente Colognola-Calcio Gorle, dove la partita sarebbe appunto stata sospesa a 48' e 30'' di gara, sul punteggio di 2-1 per la Fiorente Colognola. Dopo aver consultato i primi documenti, il giudice sportivo si è espresso con la seguente sentenza: 4 anni di squalifica per il calciatore coinvolto, ammenda di Euro 500,00 per la Fiorente Colognola e sconfitta a tavolino per la stessa.

LA DINAMICA

L'atto ufficiale offre un primo specchio sulla dinamica dell'accaduto: «Al 48'30, la gara è stata sospesa perché, subito dopo la rete del 2-1 del Fiorente1946 Colognola, - un calciatore della Fiorente Colognola - voleva ritardare la ripresa di gioco rimanendo nella metà campo avversaria. A quel punto, lo invitavo a mettersi nella propria metà campo per poter riprendere il gioco. Lui protestava vivacemente nei miei confronti, pertanto, provvedevo ad ammonirlo. Dopo ciò, esibivo il cartellino giallo per le proteste, subito dopo, si avvicinava con la sua faccia a sfiorare la mia in modo minaccioso e aggressivo, mentre pronunciava nuovamente insulti»

Qui, il momento decisivo per la decisione finale del giudice sportivo: «Pertanto, provvedevo ad espellerlo. Nell'istante in cui alzavo il braccio per mostrare il cartellino rosso, lui avvicinava la testa alla mia in modo minaccioso, facendomi indietreggiare, e colpendomi con la sua mano destra in modo molto forte sul mio braccio destro dove tenevo li cartellino, all'altezza dell'avambraccio, causandomi un forte dolore. Subito dopo, veniva immediatamente bloccato da almeno 3-4 compagni, ma, mentre lo trattenevano, continuava a cercare di venire verso di me con tutte le sue forze mantenendo un comportamento molto aggressivo. Tale condotta mi spaventava al punto da non essere più in grado di proseguire nella direzione della gara nei restanti 30 secondi. Sospesa la gara, la stessa condotta veniva reiterata da - calciatore della Fiorente Colognola - anche in zona spogliatoi dove solo grazie all'intervento fattivo dei dirigenti dei suoi compagni di squadra veniva ripristinata la calma. Uscito dal centro sportivo mi recavo all'ospedale di Tradate dove a seguito di esami strumentali e visita medica».

L'arbitro oltre agli atti ufficiali di gara, allega anche il verbale del pronto soccorso rilasciato dalla ASST dei Sette Laghi di Tradate in data 30.3.2025, «dal quale si evince che l'arbitro, arrivato al pronto soccorso in tale data ore 19,56 e dimesso con prognosi di giorni OMISSIS alle ore 22,00 del medesimo giorno, a seguito dell'aggressione subita durante la gara ha riportato "trauma all'avambraccio con verosimile stiramento. Nella stessa missiva elettronica, l'arbitro precisa: «confermo che l'intensità del colpo ha fatto sì che io provassi un forte dolore all'avambraccio destro oltre al fatto che ha causato un modesto edema nella zona interessata. Anche arrivato al pronto soccorso la situazione rimaneva la medesima»

LA SENTENZA PER LA FIORENTE COLOGNOLA

Visto l'articolo 35 del CGS, il giudice sportivo delibera: «Di comminare alla società Fiorente 1946 Colognola l'ammenda di Euro 500,00 per responsabilità dovuta al comportamento violento attuato dal proprio calciatore; di comminare alla società Fiorente 1946 Colognola la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di squalificare il - calciatore - della società Fiorente 1946 Colognola fino al 4-4-2029. Di dare atto che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti di un ufficiale di gara, condotta che rientra tra quelle che, tra l'altro, determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc n. 104/A del 2014 e successive modificazioni (CU della FIGC nº 49/A del 12-10-2022), per tal motivo la presente sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dalla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I) dello Statuto CONI, con deliberazione nº 258 dell'11 giugno 2019»

La società Fiorente 1946 Colognola non rilascia dichiarazioni fino alla pubblicazione dell'esito del ricorso.

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