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«Dovete perdere la partita», arriva la sentenza: 5 anni di inibizione e 6 punti di penalizzazione

Dopo 8 mesi, il Tribunale Federale si è espresso sulla vicenda del famoso derby mai disputato lo scorso 26 marzo

26 marzo 2025: la Juniores dell'Academy Torinese fuori ai cancelli della società di via dei Gladioli

26 marzo 2025: la Juniores dell'Academy Torinese fuori ai cancelli della società di via dei Gladioli

Dopo quasi 8 mesi arriva pesantissima la sentenza del Tribunale Federale che punisce la società Torinese per la famosa partita della Under 19 provinciale tra la squadra oronera e la sua Academy.

Una gara che, secondo le intercettazioni e quanto riportato nella pubblicazione nell'ultimo comunicato ufficiale della Lnd, non si è giocata «per le pressioni fatte sull'Academy Torinese che avrebbe dovuto perdere l'incontro, favorendo l'altra squadra meglio piazzata in classifica».

Di conseguenza i provvedimenti nei confronti della Torinese sono l'inibizione per 5 anni del presidente e la penalizzazione di 6 punti per la squadra che disputa il campionato di Prima Categoria (Girone D), oltre a 11.000 euro di multa (8.000 alla Torinese, più 3.000 all'Academy).

Qui di seguito gli estratti più salienti della decisioni del Tribunale Federale nelle 13 pagine pubblicate sul comunicato della LND Piemonte e Valle d'Aosta: 

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE
IN DATA 13 NOVEMBRE 2025

1. Del Sig. Sante SQUILLACE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società FC Torinese 1894 ASD e persona che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Academy FC Torinese 1894, per rispondere dei seguenti capi di incolpazione: a) della violazione dell’art. 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso posto in essere condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento della gara Academy FC Torinese 1894 – FC Torinese 1894 ASD del 26 marzo 2025, valevole per il girone B del campionato Juniores Provinciali, e ad assicurare un vantaggio in classifica alla squadra della FC Torinese 1894 ASD, con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione del regolare svolgimento della gara e dell'effettivo vantaggio in classifica conseguito, ed in particolare:

- in data 25 marzo 2025, in occasione di una riunione presso la sede delle società Academy FC Torinese 1894 ed FC Torinese 1894 ASD, il sig. Sante Squillace ha invitato a più riprese i sigg.ri Enzo Greco e Mattia Cafagna, dirigenti tesserati per la Academy FC Torinese 1894, a fare in modo che la squadra di tale società perdesse l’incontro appena citato intimando loro, tra le altre cose, quanto segue: "Dobbiamo avere i tre punti. Chiuso! A chi deve chiederli? All’altra mia juniores"; [...]

- in data 26 marzo 2025, prima dell'inizio della gara, il sig. Sante Squillace si presentava nello spogliatoio della Academy FC Torinese 1894 ed invitava a più riprese i calciatori della predetta compagine a perdere la gara contro la squadra della FC Torinese 1894 ASD intimando loro, tra le altre cose, quanto segue: "la Torinese, l’altra Torinese, stasera deve vincere serenamente. [...]

a) violazione dell’art. 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa posto in essere condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento della gara Academy FC Torinese 1894 – FC Torinese 1894 ASD del 26 marzo 2025, valevole per il girone B del campionato Juniores Provinciali e ad assicurare un vantaggio in classifica alla squadra della FC Torinese 1894 ASD, con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione del regolare svolgimento della gara e dell'effettivo vantaggio in classifica conseguito [...]

Il Tribunale Federale Territoriale

- dichiara il sig. Sante SQUILLACE responsabile di tutti i fatti a lui contestati, e per l’effetto irroga allo stesso la sanzione di anni 5 di inibizione;

- dichiara la sig.ra Irene CRUCITTI responsabile di tutti i fatti a lei contestati, e per l’effetto irroga alla stessa la sanzione di anni 4 e mesi 8 di inibizione;

- dichiara il sig. Gabriele Gianluca ROSANI responsabile dei fatti a lui contestati, e per l’effetto irroga allo stesso la sanzione di anni 3 di inibizione;

- dichiara la Società FC TORINESE 1894 ASD responsabile in via diretta e oggettiva dei fatti contestati, e per l’effetto irroga alla stessa la sanzione dell’ammenda di euro 8.000,00 (ottomila) e della penalizzazione di n. 6 punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra ovvero, in mancanza, alla prossima iscrizione ad un campionato.

- dichiara la Società ACADEMY FC TORINESE responsabile in via diretta dei fatti contestati, e per l’effetto irroga alla stessa la sanzione dell’ammenda di euro 3.000,00 (tremila) e della penalizzazione di n. 4 punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra ovvero, in mancanza, alla prossima iscrizione ad un campionato.

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