Eccellenza
13 Novembre 2025
ECCELLENZA ALTABRIANZA-VERGIATESE
Un calciatore può giocare con un numero di maglia diverso da quello indicato in distinta? E, soprattutto, questo errore può portare alla perdita della gara a tavolino? La giurisprudenza sportiva recente dimostra che la risposta non è automatica: dipende da un punto decisivo, cioè se l’errore riguarda solo la forma (numero) o anche la sostanza (identità/posizione irregolare).
L'ultimo caso in ordine cronologico è quello riguardante il Girone A di Eccellenza, dove i padroni di casa presentano reclamo perché «al minuto 18 del secondo tempo, la squadra della Vergiatese operava una sostituzione inserendo in campo il calciatore con la maglia numero 18 il quale, poi, disputava la partita sino al termine della stessa», precisando che «in fase di consegna della distinta ufficiale, la Società Vergiatese non ha in realtà indicato alcun proprio calciatore con la maglia numero 18». Errore sanzionabile? No. Le controdeduzioni della Vergiatese e, soprattutto, il referto arbitrale, spostano la prospettiva: il giocatore è regolarmente tesserato, regolarmente inserito in distinta con il numero 16, e l’arbitro precisa di aver accertato «che il calciatore subentrato era il sig. Merzario Leonardo, indicato in distinta con il n. 16. Si evidenzia che il medesimo è entrato in campo indossando una maglia recante un numero diverso da quello riportato in distinta, a causa di un mero errore materiale di trascrizione, ma si precisa che il cognome stampato sulla maglia era quello corretto».
Il Giudice Sportivo, esaminata la documentazione, chiarisce che si tratta di una mera discrepanza numerica: l’identità del calciatore è certa, il tesseramento è regolare, non vi è alcuno scambio di persona né un tentativo di eludere le norme. Richiamando l’articolo 10 del Codice di Giustizia Sportiva e verificato il rispetto degli articoli 61 e 71 delle NOIF, il Giudice esclude la configurabilità di una posizione irregolare. Il reclamo dell’AltaBrianza viene quindi respinto, il risultato del campo confermato e la tassa di reclamo addebitata alla società ricorrente. In altre parole, l’errore sul numero di maglia viene letto come vizio formale, non sufficiente a travolgere l’esito dell’incontro.
Caso simile a quello dei comaschi è quanto avvenuto in Toscana nella stagione 2022/2023. La società Mezzana propone reclamo chiedendo l’applicazione dell’articolo 10 commi 6 e 7 del C.G.S. e la perdita della gara per il Prato, sostenendo che la squadra avversaria avrebbe impiegato, durante la gara, un calciatore con maglia priva di numero, mentre in distinta risultavano indicati numeri da 1 a 20. Il Giudice, però, chiede un supplemento di rapporto all’arbitro. Nel suo scritto il direttore di gara conferma che, all’inizio del secondo tempo, il Prato sostituisce il numero 5 Sebastiano Pecchioli con un calciatore che indossa una maglia senza numero. Precisa però un dettaglio decisivo: prima dell’inizio della partita il dirigente accompagnatore lo aveva informato che il calciatore indicato in distinta con il numero 20 sarebbe eventualmente sceso in campo con una maglia priva di numerazione. L’arbitro dichiara, senza esitazione, di aver identificato quel giocatore come Flavio Florulli, regolarmente inserito in distinta con il numero 20.
In questo scenario torna centrale l’articolo 71 delle NOIF, che impone all’arbitro di verificare la corrispondenza tra i documenti di identificazione e i dati trascritti nell’elenco di gara. Nel caso Prato–Mezzana è provato che i calciatori impiegati sono quelli indicati in lista, tutti regolarmente identificati. La società di casa ha certamente violato un obbligo formale, perché avrebbe dovuto aggiornare la distinta e modificare il numero da “20” a “SN” (senza numero), ma la situazione non integra una posizione irregolare ai fini della perdita della gara. Il Giudice richiama anche una giurisprudenza consolidata: le irregolarità formali, pur sanzionabili con ammende e inibizioni, non sono sufficienti a viziare il risultato se non si accompagna la prova di uno scambio di persona o della partecipazione di un calciatore diverso da quello indicato in distinta. Anche il reclamo del Mezzana viene così respinto, ma la società non esce indenne: il dirigente accompagnatore viene inibito fino al 15 gennaio 2023 e viene inflitta un’ammenda di 100 euro.
Differente, infine, è il caso datato 29 dicembre 2021 e proveniente dalla Seconda Categoria siciliana. Sul campo, la sfida tra Sanvitocatrenta e Concordia finisce 2-1, ma il risultato non viene mai omologato. Dal referto arbitrale emerge che la società di casa ha utilizzato un calciatore con la maglia numero 14, subentrato al 30’ del secondo tempo al posto del numero 11. Il problema è che nella distinta ufficiale non compare alcun giocatore con il numero 14. L’arbitro riferisce che quel calciatore non era stato identificato prima della gara né successivamente, e che, al momento della sostituzione, si era limitato ad annotare il cambio senza poter ricordare a memoria le distinte. La discrepanza non riguarda quindi solo il numero, ma l’intera riconducibilità del calciatore a uno dei nominativi in elenco.
Nella distinta allegata al rapporto arbitrale non risulta nessun numero 14; il suo ingresso è confermato anche dal rapporto sostituzioni firmato dal dirigente accompagnatore del Sanvitocatrenta. In questo contesto il Giudice Sportivo non è più di fronte a un semplice errore di numerazione, ma all’impiego di un calciatore non identificato e non riportato in lista. Richiamando gli articoli 10, 4, 8, 9 e 65 del Codice di Giustizia Sportiva, il Giudice decide di non omologare il risultato del campo, di infliggere la sconfitta per 0-3 al Sanvitocatrenta, di inibire per due giornate il dirigente responsabile e di comminare un’ammenda alla società. In questo caso, dunque, l’errore non è più solo formale, perché manca la prova che il giocatore avesse titolo a partecipare alla gara.
Dalle tre decisioni emerge un filo conduttore molto chiaro. La giustizia sportiva distingue nettamente tra l’errore che riguarda solo la numerazione e l’errore che mette in dubbio l’identità o la titolarità del calciatore a prendere parte alla gara. Nel caso Sanvitocatrenta–Concordia il numero 14 non presente in distinta e mai identificato, rappresenta un errore sostanziale: il Giudice non può sapere chi sia entrato in campo e non può escludere che si tratti di un giocatore privo di titolo a partecipare all’incontro. Da qui la sconfitta a tavolino. Nei casi Alta Brianza–Vergiatese e Prato–Mezzana, invece, la numerazione errata o mancante non impedisce di individuare con certezza il calciatore, regolarmente tesserato e presente in distinta: la violazione resta confinata sul piano formale e viene punita con strumenti diversi dalla modifica del risultato.
La risposta alla domanda resta, tecnicamente, negativa: le norme impongono la corrispondenza tra numero di maglia e indicazione in distinta e attribuiscono alle società la responsabilità di compilare e aggiornare correttamente gli elenchi di gara. Tuttavia, la prassi applicativa mostra che non ogni errore numerico comporta automaticamente lo 0-3. L’ago della bilancia si sposta a seconda che l’irregolarità rimanga un semplice inciampo burocratico, che non incide sulla regolarità della gara, oppure si traduca in un vero e proprio reato al principio di corretta identificazione dei calciatori.