Promozione
13 Novembre 2025
PROMOZIONE CALCINATO-GOVERNOLESE
Calcio d'angolo, ripartenza, azione fermata dall'ingresso in campo di un giocatore dalla panchina avversaria, espulsione di quest'ultimo e poi la svolta inattesa: calcio di rigore contro per un fallo di mano a inizio azione segnalato dall'assistente. Si riassume così quanto vissuto dalla Governolese nel match con il Calcinato, e quanto contestato dal club mantovano come errore tecnico del direttore di gara, a tal punto da richiedere la vittoria a tavolino. A distanza di pochi giorni, dunque, arriva la decisione del giudice sportivo, che scontenta i «Pirati del Mincio» e pone l'accento sulla funzionalità della prova video in ambito dilettantistico.
A supporto del suo punto di vista, la Governolese, come riportato nel comunicato ufficiale, presenta «un video di propria produzione e un precedente, a loro dire analogo, della Giustizia Sportiva toscana». Sulla prima tematica, l'intervento del Giudice Sportivo è chiarificatore sull'utilizzo della prova video, che deve innanzitutto offrire «piena garanzia tecnica», e non può essere dunque un filmato amatoriale della società, e che, soprattutto, è ammesso solo nei seguenti casi: errore di persona (ovvero quando i documenti ufficiali di gara indichino quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione), fatti di condotta violenta ed espressioni blasfeme. Dato che il caso riguarda una condotta antisportiva, cioè l’ingresso irregolare di un calciatore in panchina, la prova video non può essere utilizzata.
Nel comunicato, poi, viene interpellato anche il direttore di gara, che chiarisce così l'episodio: «Al 48' 2 tempo, assegnavo un calcio d'angolo al Calcinato. Il pallone veniva rimesso in gioco, a seguito di una presunta parata del portiere, il pallone andava in possesso della Governolese, il calciatore di riserva del Calcinato, che si trovava seduto in panchina, entrava in campo all'altezza della sua panchina (prima della linea mediana) senza autorizzazione, calciava via il pallone e veniva immediatamente espulso». Una ricostruzione che evidenzia come «l'intruso non interrompeva alcuna chiara occasione da rete vista la lontananza del giocatore della Governolese che avanzava dalla portare considerata la difesa schierata».
Subito dopo, invece, prende forma l'episodio del rigore fischiato contro gli ospiti, che secondo il Giudice Sportivo rientra perfettamente nell'agire dell'arbitro: «L’arbitro, quindi, riprendeva il gioco assegnando un calcio di rigore a favore del Calcinato, dopo consultazione con il primo assistente, che gli aveva segnalato un fallo evidentemente non visto dal medesimo accaduto all'interno dell'area di rigore in occasione del calcio d'angolo. L'arbitro, quindi, ha agito correttamente espellendo il calciatore reo di essere entrato in campo abusivamente ed aver calciato il pallone in gioco, ed aveva ripreso il gioco con un calcio di rigore come da indicazione del proprio assistente ufficiale. Tale decisione non ha alterato lo spirito della gara, non avendo interrotto, come correttamente evidenziato dallo stesso Direttore di Gara - ed al contrario di quanto era avvenuto in Toscana nella scorsa stagione sportiva - alcuna chiara occasione da rete trovandosi il pallone, addirittura, nella metà campo difensiva della società ricorrente». Da qui la decisione di respingere il ricorso della Governolese e omologare il 3-2 maturato sul campo.