PRIMA CATEGORIA PIEMONTE • Una settimana di ricorsi ed errori tra la Prima e la Seconda Categoria
Gli errori non si commettono solo tra le fila dei giovanili, ma anche nelle prime squadre. Ogni settimana arrivano numerosi ricorsi al Giudice Sportivo Territoriale: alcuni vengono accolti, altri respinti. È il caso del Comunicato Ufficiale numero 41, che ha riguardato le gare di Prima e Seconda Categoria. Un giovedì particolare per le società e per i ricorsi, che hanno trattato temi diversi e, in alcuni casi, curiosi. C’è chi sbaglia a far giocare ragazzi non regolarmente tesserati, perdendo così a tavolino. E c’è chi commette errori nella presentazione del reclamo, tra email sbagliate, indirizziPEC non ricevuti e altre disattenzioni. Anche questo, però, è il bello del calcio dilettantistico.
La vicenda del ricorso accolto è in PrimaCategoria, con il caso della partita tra Costigliole e Gassino. La decima giornata ha messo di fronte una squadra a pochi punti dalla zona Playoff e un Gassino che non vince una partita dal 21 settembre. Sul campo finisce 1-1, ma il Costiglioleè più attento e presenta ricorso. Un cambio in più? Un giocatore squalificato? Niente di tutto questo: in campo è sceso un calciatore non tesserato. Il giocatore in questione è Manuel Cristian Colucci che, come riportato nel Comunicato, risulta «non regolarmente tesserato per la predetta società sportiva».
Risultato finale?Gara persa al Gassino e conseguente 3-0 a favore del Costigliole, ammenda di 100 euro alla società rossoblù, squalifica al dirigente responsabile Domenico Galla fino al 2 dicembre 2025 e una giornata effettiva a Manuel Cristian Colucci.
Ricorso verificato, approvato e reso pubblico in Prima Categoria: uno su uno. In Seconda Categoria, invece, la musica cambia. Tre partite e tre ricorsi, ma il dato curioso è che nessuno di questi è stato accolto. Tre casi diversi, alcuni anche particolari, ma tutti con il medesimo esito.
Primo ricorso Go Sport Grugliasco - Sportinsieme Piobesi 2-1
Reclamo: La gara in questione risale al 2 novembre ed è valida per il girone E. A presentare il reclamo è la società ospite, che denuncia «l’irregolarità della partita in ragione della disputa della stessa in un campo non omologato». Il campo contestato è il “Fabbrichetta” di Grugliasco, in via Martin Luther King n. 8, struttura utilizzata dalla società neopromossa. Il reclamo è stato presentato dal massaggiatore della società al termine della gara, direttamente al direttore.
Esito: Il reclamo viene respinto per duemotivazioni. La prima è che l’omologazione del campo è stata verificata e risulta pienamente valida anche per la Seconda Categoria. La seconda è di natura tecnica: l’ultimo comma dell’articolo 59 NOIF stabilisce che i reclami relativi all’irregolarità del terreno di gioco devono essere presentati per iscritto prima dell’inizio della gara, e non successivamente. Risultato finale: reclamo inammissibile e conferma dell’omologazione del 2-1.
Reclamo: Anche in questo caso la gara risale al 2 novembre, ma ci si sposta nel girone D. Il reclamo è presentato dal RapidTorino, che «lamenta l’irregolarità della partita in ragione della mancata partecipazione di un proprio giocatore». Il calciatore in questione è Modou Touray, che avrebbe dovuto partire titolare ma, a causa di un guasto al pullman, non è riuscito ad arrivare in tempo per l’appello iniziale. Come riferito dal tecnico Bertucci, il giocatore è poi arrivato al campo, ma il direttore di gara ha comunicato che avrebbe potuto effettuare il riconoscimento soltanto all’intervallo, e quindi eventualmente entrare in campo solo da quel momento.
Esito: Il reclamo del Rapid Torino non risulta correttamente presentato, a causa di un errore nella comunicazione alla società Centrocampo: è stato infatti utilizzato un indirizzo PEC errato. Risultato finale: reclamo inammissibile e omologazione del 3-2.
Terzo ricorso Nizza ValleBelbo - Polisportiva Spinettese 2-2
Reclamo: Girone H, 2 novembre. In questo caso la Spinettese contesta l’altezza delle porte del campo di gara, ritenuta irregolare.
Esito: Il reclamo è stato correttamente presentato alla LND, ma non alla società NizzaValleBelbo che, non avendo ricevuto la comunicazione, non ha potuto fornire le proprie controdeduzioni. Risultato finale: reclamo inammissibile e omologazione del 2-2.
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