Cerca

Serie D

Record e vittoria ma la squadra allenata dal papà fa ricorso! La favola del primo 2010 a esordire in Campionato diventa incubo

In campo nel finale il giovane bianconero non ancora sedicenne: l'impresa potrebbe trasformarsi in un clamoroso 3-0 a tavolino

Record e vittoria ma la squadra allenata dal papà fa ricorso! La favola del primo 2010 a esordire in Campionato diventa incubo. In foto Manuel Lunardon allenatore del Gozzano e papà del giovane 2010

Record e vittoria ma la squadra allenata dal papà fa ricorso! La favola del primo 2010 a esordire in Campionato diventa incubo. In foto Manuel Lunardon allenatore del Gozzano e papà del giovane 2010

Sembrava essere e dover essere una domenica storica quella di domenica 14 dicembre 2025 in casa Biellese, scesa in campo a Gozzano per la 16ª gara del campionato di Serie D nel Girone A. Una domenica trionfale per la squadra bianconera: vittoria netta per 4-0 e nel finale la ciliegina dell’esordio del primo classe 2010 in Serie D nella storia, ovvero Tommaso Lunardon, nato e cresciuto calcisticamente proprio nelle fila della Biellese.

Un record, un primato, una vittoria e una domenica speciale per il mondo bianconero reso ancora più ‘speciale’ dal fatto che Tommaso Lunardon ha debuttoato contro la squadra, il Gozzano, allenato dal papà Manuel Lunardon. Ma che rischia di diventare e trasformarsi in un ‘incubo’ per la Biellese. Come si apprende dal Comunicato Ufficiale infatti, il Gozzano ha presentato reclamo in merito alla gara e quindi al momento il risultato di 4-0 per la Biellese è ‘congelato’. In attesa di sviluppi e decisioni che potrebbero però essere davvero negative per i bianconeri.



A quanto sembra infatti, il Gozzano ha prsentato reclamo proprio per verificare la posizione del giovane classe 2010 Tommaso Lunardon. Il giovane infatti, militando nelle giovanile ed essendo un Under 16, come previsto dalle NOIF, articolo 34 comma 3, per poter scendere in campo nel campionato di Serie D avrebbe dovuto ottenere l’attestazione della ‘raggiunta maturità psico-fisica con tanto di autorizzazione dalla Divisione Interregionale.


Cosa dice l’Articolo 34 comma 3 delle NOIF della Figc

 I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dalla Lega o Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D., o Divisione Calcio Femminile che organizza la competizione. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione della Lega o della Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D., o della Divisione di calcio femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 10, comma 6, del C.G.S.


L'unico e ‘preoccupante’ precedente per la Biellese: fu 3-0 a tavolino

I precedenti, o meglio l’unico e il solo precedente della storia, risale alla gara del 29 ottobre 2023 tra Club Milano e Ponte San Pietro, quando sul campo il risultato fu di 2-2 ma il Club Milano fece ricorso per lo stesso motivo in relazione alla posizione del giocatore classe 2007 Nicol Gamba, schierato dal Ponte San Pietro in campo. Risultato del reclamo? Accolto e risultato trasformato da 2-2 in 3-0 a tavolino per il Club Milano, società che poi si salvò per pochissimi punti a fine campionato e che dovette ringraziare la propria segreteria e in particolare Vincenzo Basso, per essersi accorto dell’anomalia e soprattutto per la conoscenza delle normative.



La sentenza del 14/11/2023 che trasformò il 2-2 in 3-0 a tavolino

IL COMUNICATO

Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD Calcio Club Milano con il quale si richiede che venga inflitta alla AC Ponte San Pietro SSDARL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Gambia Nicol, nato il 5 novembre 2007 e impiegato dalla AC PONTE SAN PIETRO SSDARL a partire dal 48º minuto del secondo tempo, in assenza della previa autorizzazione ex art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. prevista per i calciatori che non abbiamo compiuto i 16 (sedici) anni.
- letta la memoria difensiva dell’ AC PONTE SAN PIETRO SSDARL con cui si chiede il rigetto del reclamo, poiché calciatore Gamba Nicol sarebbe stato tesserato con lo status di Dilettante e sarebbe, quindi, un “giovane dilettante” e non un “giovane”, con conseguente applicabilità dell’articolo 32 in luogo dell’art. 34 comma 3 delle NOIF.
- rilevato che il tenore dell’art. 34 comma 3 delle NOIF è chiaro nell’affermare che tutti i calciatori “giovani” tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili, salvo che, compiuto anagraficamente il 15º anno di età, vengano espressamente autorizzati dal Comitato Regionale - L.N.D., territorialmente competente, a partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe.
- rilevato che l’art. 34 comma 3 delle NOIF è stato recente modificato(con C.U. 211/a del 6 giugno 2023) unicamente per adeguare il richiamo normativo che comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara, facendo espresso riferimento all'art. 10, comma 6, del C.G.S. (in luogo del precedente richiamo all'art. 17, comma 5, del C.G.S)
- rilevato che, a sua volta, anche l’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, è chiaro nell’affermare che la sanzione della perdita della gara è inflitta, alla società che: “(…) c) vìola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF” e che, il calciatore GAMBA NICOL , alla data della gara in epigrafe non aveva ancora compiuto di 16 anni anagrafici e non era dotato della necessaria e previa autorizzazione, pertanto non aveva titolo a parteciparvi

P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla AC Ponte San Pietro SSDARL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;


Dalla favola al possibile incubo… al Giudice Sportivo l’ardua sentenza

Se il caso di Gozzano-Biellese si trasformerà nel secondo ‘precedente’ della storia in materia lo deciderà il Giudice Sportivo, sicuramente però la festa bianconera è già stata parzialmente rovinata, o quantomeno ‘sospesa’. Il fatto curioso di aver debuttato proprio nella gara allenata dal papà di Tommaso Lunardon potrebbe così trasformarsi in un’autogol regolamentare, trasformando così la domenica della storia e del ritratto di famiglia, in una domenica bestiale che potrebbe passare doppiamente alla storia e alla memoria del campionato e non solo

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Sprint e Sport

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter