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Terza Categoria

Minacce, mani al collo e arbitro in ospedale: c'è anche un calciatore squalificato fino al 2030

Succede in Terza Categoria: ko a tavolino e pioggia di sanzioni per i padroni di casa e i suoi tesserati; 8 giorni di prognosi al direttore di gara

Minacce, mani al collo e arbitro in ospedale: c'è anche un calciatore squalificato fino al 2030

Succede in Terza Categoria: ko a tavolino e pioggia di sanzioni

Un calcio di rigore assegnato nel secondo tempo e da lì, i fatti. Le proteste, minacce e l'aggressione fisica al direttore di gara - il quale sospende definitivamente la partita - scortato poi, con scontri tra tifosi e giocatori delle squadre, dalla forza pubblica presso l'ambulanza, poi al Pronto Soccorso con il risultato do una prognosi di 8 giorni. È questo quanto successo nella partita Virtus Cesano Boscone-Virtus Abbiatense, valida per la 5ª giornata del Girone A di Terza Categoria Milano. Il Giudice Sportivo ha quindi disposto la sconfitta a tavolino per la formazione di casa, squalifiche pluriennali per diversi tesserati e ammende per entrambe le società.

LA RICOSTRUZIONE DAL COMUNICATO

«Dalla lettura del Rapporto Ufficiale di gara - si legge sul Comunicato - e dal supplemento di rapporto ritualmente trasmesso dall'Arbitro si rileva che, a seguito della concessione di un calcio di rigore in favore della società ospitata VIRTUS ABBIATENSE, al minuto 24 del secondo tempo di gioco la gara veniva definitivamente sospesa alla luce dei seguenti accadimenti»:

  • (i) «dapprima il Direttore di Gara veniva avvicinato, assieme ad altri componenti della società VIRTUS CESANO BOSCONE, dall'assistente di parte che, per aver proferito reiterate proteste (peraltro con tono minaccioso), veniva ammonito;

  • (ii) Negli stessi istanti, il calciatore n. 5 della società VIRTUS CESANO BOSCONE (peraltro capitano) protestava co sproporzionata vigoria, anche in ragione del proprio ruolo, la decisione del Direttore di Gara giungendo a spingere con veemenza lo stesso facendolo arretrare di circa n. 2 metri;

  • (iii) l'assistente di parte proseguiva nelle proteste, accompagnate da tanto reiterate quanto altrettanto gravemente offensive e minacciose espressioni ingiuriose e irriguardose nei confronti del Direttore di Gara (si legga, più specificamente e tra le altre, "oggi ti ammazziamo!"), e per tale motivo il Direttore di Gara - divincolatosi dalla stretta dei calciatori della società VIRTU CESANO BOSCONE - riusciva a notificare l'espulsione al dirigente;

  • (iv) Immediatamente a seguito di ciò, il calciatore n. 4 della società VIRTUS CESANO BOSCONE si avvicinava con veemenza al Direttore di Gara proferendo gravi e ripetute espressioni offensive e ingiuriose, per le quali veniva comminata la sanzione dell'espulsione. Alla vista del cartellino rosso, lo stesso afferrava e immobilizzava il Direttore di Gara con entrambe le mani al collo, con violenza tale da riuscire a staccare i bottoni della divisa dello stesso e da procurargli un'evidente ecchimosi ed altrettanto lampante uscita di sangue. Oltre a ciò, proseguiva nell'intento gravemente violento con ulteriori spinte di vigoria sproporzionata che provocavano forti dolori al petto al Direttore di Gara, nonché con espressioni gravemente minacciose per l'incolumità fisica dello stesso (si legga, tra le altre, "Io ti ammazzo, forse non hai capito che ti ammazzo!", "Tu da me non scappi, ti trovo dovunque tu sarai e pongo fine alla tua carriera!");

  • (v) Ancora, il calciatore n. 24 della società VIRTUS CESANO BOSCONE raccoglieva da terra il cartellino rosso (caduto ne corso dell'aggressione di cui al precedente punto iv compiuta dal numero 4) e, in luogo di restituirlo al Direttore d Gara e placare la situazione di tensione, proferiva ulteriori gravi espressioni di minaccia intimando l'Arbitro a recarsi velocemente negli spogliatoi per sfuggire alla violenza propria e dei propri compagni di squadra (si legga: "Ti conviene andare in spogliatoio, non esci vivo da qua!" e "ti ammazzo di botte!", "adesso vediamo cosa ti succede"), nonché altrettanto gravi espressioni di carattere discriminatorio in ragione del paese di provenienza del Direttore di Gara;

  • (vi) A seguito di quanto descritto, l'Arbitro decideva di sospendere definitivamente l'incontro e di recarsi velocemente nel proprio spogliatoio al fine di evitare ulteriori e potenzialmente più gravi percosse da parte dei calciatori della società VIRTUS CESAN BOSCONE: in tale circostanza, veniva più volte violentemente spintonato con le mani dai seguenti calciatori della società VIRTUS CESANO BOSCONE, tutti precisamente individuati: n. 5 (capitano della squadra), n. 4, n 24 (tutti e tre già responsabili dei gravi fatti sopra descritti), n. 1, n. 3, n. 19, n. 23 e n. 7. In tale circostanza, è opportuno dare atto, anche ai fini dell'applicazione della relativa sanzione, che né i dirigenti della società VIRTUS CESANO BOSCONE né quelli della società VIRTUS ABBIATENSE si attivavano al fine di fornire il dovuto supporto al Direttore di Gara per tutelarlo dalle gravi e pericolose aggressioni in atto.

  • (vii) Raggiunto il Direttore di Gara lo spogliatoio e chiusa la serratura, accadeva che la porta dello stesso venisse colpita con calci e pugni dai calciatori della società VIRTUS CESANO BOSCONE, che si rendevano responsabili altresì di numerose e gravi espressioni ingiuriose, blasfeme, minacciose e discriminatorie (tra le altre, oltre agli insulti per il colore della pelle, si leggano: "Se esci ti ammazziamo", "Ti stacco la testa", "Esci dai che ti facciamo vedere se ne esci vivo");

  • (viii) Trascorso un lasso di tempo di circa n. 20 minuti, uscendo dallo spogliatoio, il Direttore di Gara constatava che - nella zona antistante gli spogliatoi delle squadre e all'interno del recinto di gioco - gruppi di sostenitori e di calciatori (non identificati stante la distanza dell'Arbitro dall'accaduto di circa n. 20 metri) di ambedue le società VIRTUS CESANO BOSCONE e VIRTUS ABBIATENS ingaggiavano un vigoroso scontro fisico;

  • (ix) Interveniva a tal punto la forza pubblica, richiesta dall'osservatore arbitrale, che - dopo aver identificato il Direttore di Gara - scortava lo stesso tra gli insulti e le minacce dei presenti verso l'Ambulanza recatasi sul posto.

  • (x) A seguito di una preliminare visita all'interno dell'Ambulanza, e dietro consiglio dei paramedici intervenuti, il Direttore di Gara si recava autonomamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico San Paolo di Milano per gli opportuni accertamenti clinici, all'esito dei quali veniva rilasciato referto attestante trauma da aggressione dovuto da percosse su capo e gamba sinistra e diffusi graffi ed escoriazioni a livello del giugulo con prognosi di n. 8 giorni».

TUTTE LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Alla luce di quanto sopra, il Giudice Sportivo ha deliberato quanto segue:

  • a) di comminare alla società VIRTUS CESANO BOSCONE la perdita della gara per 0 - 3
  • b) di squalificare sino al 30 giugno 2030 il calciatore numero 4 della VIRTUS CESANO BOSCONE  ai sensi dell'art. 35, comma 4 del CGS per le gravi violenze e aggressioni poste in essere nei confronti del Direttore di Gara nonché per gli ulteriori comportamenti gravemente intimidatori e minacciosi seguiti all'esibizione del provvedimento disciplinare.”
  • c) di squalificare sino al 31 maggio 2026 l'assistente di parte della VIRTUS CESANO BOSCONE per aver proferito espressioni gravemente ingiuriose, irriguardose e minacciose nei confronti del Direttore di Gara all'atto della notifica sia dell'ammonizione sia dell'espulsione.”
  • d) di squalificare sino al 30 novembre 2026 il capitano della società VIRTUS CESANO BOSCONE (con conseguente aggravamento della sanzione disciplinare), compiuto atti di grave violenza nei confronti del Direttore di Gara attraverso veementi spinte sia al momento di esibizione dell'ammonizione al dirigente sia al rientro negli spogliatoi. Si dà atto che la sanzione tiene conto del periodo di sosta estiva.”
  • e) di squalificare sino al 31 ottobre 2026 il calciatore numero 24 della VIRTUS CESANO BOSCONE per aver proferito nei confronti del Direttore di Gara espressioni gravemente minacciose per l'incolumità dello stesso nonché insulti di carattere discriminatorio in ragione del paese di provenienza e, infine, per i gravi atti di violenza nei confronti del Direttore di Gara avvenuti attraverso veementi spinte al rientro negli spogliatoi. Si dà atto che la sanzione tiene conto del periodo di sosta estiva.”
  • f) di squalificare sino al 30 giugno 2026 i calciatori n. 1, n. 3, n. 19, n. 23 e n. 7 della VIRTUS CESANO BOSCONE per i gravi atti di violenza nei confronti del Direttore di Gara avvenuti attraverso veementi spinte al rientro negli spogliatoi.
  • g) di comminare alla Società VIRTUS CESANO BOSCONE la sanzione amministrativa dell'ammenda dell'importo di Euro 688, (seicentottantotto/00) in ragione della responsabilità oggettiva pe (i) l'aggressione al Direttore di Gara dapprima consumata nel recinto di gioco e successivamente anche tentata nel momento in cui egli si trovava all'interno del proprio spogliatoio, (ii) gli intervenuti scontri tra i propri sostenitori e calciatori e i sostenitori e calciatori della Società VIRTUS ABBIATENSE, (iii) l'assoluta mancanza di assistenza all'Arbitro in occasione delle aggressioni intervenute e per la partecipazione morale di tutti i calciatori all'aggressione del proprio compagno e degli altri tesserati coinvolti nei confronti dell'Arbitro.”
  • h) di comminare alla società VIRTUS ABBIATENSE la sanzione amministrativa dell'ammenda dell'importo di Euro 200,00 (duecento/00) in ragione della responsabilità oggettiva per gli intervenuti scontri tra i propri sostenitori e calciatori e i sostenitori e calciatori della Società VIRTUS CESANO BOSCONE nonché dell'assoluta mancanza di intervento a tutela dell'Arbitro in occasione dell'aggressione subita e in atti analiticamente descritta».

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