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Scrive all'arbitro su Instagram e viene squalificato quattro mesi dopo la partita

Cosa dice il regolamento sugli insulti via social? Lesione della reputazione e diffamazione aggravata

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Due giornate di squalifica per aver «inviato all'arbitro due messaggi utilizzando il social network "instagram" dal tenore inappropriato»: è questa la sanzione ricevuta da un giocatore dello Sported Maris, squadra militante nel girone F di Promozione, più di quattro mesi dopo la fine della partita. Il giocatore salterà così le partite con Soresinese e Virtus Binasco, ma come funzionano le squalifiche in ambito social?

COSA DICE IL REGOLAMENTO

Nell'ordinamento sportivo italiano, l'uso di insulti sui social media da parte di tesserati (calciatori, allenatori o dirigenti) è considerato una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, e può portare a pesanti sanzioni disciplinari, inclusa la squalifica. Le sanzioni variano in base alla gravità dell'offesa e al destinatario del post:

  • Comportamenti discriminatori: Se l'insulto sui social ha una matrice razziale o discriminatoria, si applica l'Art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva. La sanzione minima edittale per un calciatore è di 10 giornate di squalifica;
  • Lesione della reputazione: Post che offendono il prestigio di organi federali, arbitri o altre società violano l'Art. 4 (lealtà sportiva). In questi casi, la Procura Federale può aprire un'inchiesta d'ufficio, portando a squalifiche a tempo o per un numero determinato di gare, oltre ad ammende pecuniarie.
  • Responsabilità della società: Anche le società possono essere chiamate a rispondere dei post pubblicati dai propri tesserati se non si dissociano o se i post alimentano tensioni.

Oltre alla giustizia sportiva, insultare online espone a conseguenze penali e civili:

  • Diffamazione Aggravata: L'uso dei social media è considerato un mezzo di pubblicità che configura il reato di diffamazione aggravata (Art. 595 c.p.). Le pene prevedono la reclusione da 6 mesi a 3 anni o una multa non inferiore a 516 euro.
  • Risarcimento Danni: La vittima può intentare una causa civile per ottenere un risarcimento economico per il danno all'immagine e alla reputazione.

I FATTI E LE DECISIONI

Il 28 settembre 2025, durante la terza giornata del campionato che prevede lo scontro Paullese-Sported Maris, un giocatore della squadra in trasferta riceve «una squalifica per tre gare effettive per le condotte poste in essere in occasione della gara». Dopo il comunicato del 2 ottobre in cui è contenuta la sopracitata squalifica, il 3 ottobre il calciatore esprime il suo disappunto sui social, inviando «all’arbitro di tale incontro due messaggi utilizzando il social network "instagram" dal tenore inappropriato». Da qui la decisione del Giudice Sportivo di applicare le seguenti sanzioni, sia al giocatore sia alla società:

- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali [...], 

- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA SPORTED MARIS A.S.D.

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