Eccellenza
19 Febbraio 2026
ECCELLENZA VERGIATESE • Squalifica ridotta tramite prova video
Squalifica ridotta da cinque a due giornate tramite prova video. È questa la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale riguardo al reclamo presentato dalla Vergiatese per il caso verificatosi durante la partita con il Sedriano, valida per la terza giornata di ritorno del girone A di Eccellenza.
Domenica 25 gennaio è andata in scena la sfida tra Sedriano e Vergiatese. Al minuto 20 del secondo tempo, un calciatore della squadra ospite riceveva un cartellino rosso, lasciando la propria squadra in inferiorità numerica. In data giovedì 29 gennaio il Giudice Sportivo, tramite il Comunicato Ufficiale numero 66, stabiliva una squalifica di cinque giornate al calciatore in questione «per condotta gravemente violenta nei confronti di un calciatore avversario».
In seguito, la società Vergiatese ha proposto reclamo avverso sostenendo che, «a suo avviso, la sanzione comminatarisulti sproporzionata ed eccessiva rispetto a quanto concretamente accaduto, in quanto l’episodio contestato sarebbe stato preceduto da ripetute provocazioni e comportamenti antisportivi da parte di un calciatore avversario, che avrebbe ripetutamente strattonato il proprio tesserato prima di essere colpito in modo lieve e senza alcuna conseguenza». Inoltre, il medesimo tesserato, «sarebbe stato a sua volta colpito da uno schiaffo al volto dal proprio avversario. Per questi motivi, tenuto conto anche dell’assenza di precedenti condotte violente, conclude chiedendo una congrua riduzione della squalifica inflitta e allega a supporto una dichiarazione scritta del capitano della squadra e un breve video di quanto accaduto».
Il caso in esame risulta peculiare, in quanto «in sede di supplemento di rapporto, pervenuto in data 9 febbraio 2026 ed acquisito in atti, il Direttore di gara ha riferito a questa Corte di non avere avuto conoscenza diretta di quanto accaduto, bensì di aver segnalato sul referto arbitrale quanto riportatogli dall’assistente di parte, che ne richiamava l’attenzione segnalandogli la condotta violenta del calciatore senza però dare evidenza di tale significativa circostanza nel referto, ove peraltro non risulta alcuna segnalazione da parte dell’assistente stesso».
La Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che «la lacuna caratterizzante il referto arbitrale, giacché non risulta acquisito un resoconto diretto di quanto accaduto da parte del componente della terna arbitrale che ne ha avuto effettiva percezione, debba necessariamente essere valutata tenendo conto sia delle prove video acquisite, sia del tenore dello stesso reclamo, ove la parte ammette effettivamente un contatto volontario con l’avversario, circoscrivendone però l’accaduto ad un fatto di lieve entità».
Dall’insieme degli elementi raccolti, la Corte valuta che «non vi siano elementi per attribuire al fatto in esame la qualifica di condotta gravemente violenta riconosciuta dal Giudice Sportivo, tenuto conto che:
In conclusione, tutti questi elementi hanno portato la Corte a «ritenere il reclamo meritevole di accoglimento, con conseguente riduzione della sanzione comminata al calciatore come da dispositivo, ovvero a numero due giornate di gara».
Stando a quanto riportato all'articolo 61 comma 1 del Codice di Giustizia Sportivo, «gli atti ufficiali di gara costituiscono fonte privilegiata di prova, che non può essere messa in dubbio da una diversa prospettazione difensiva, ove non corroborata da specifici elementi che consentano di superare o ritenere non idonea la prova fornita dall’Arbitro, in quanto caratterizzata da manifesta irragionevolezza, in relazione ai fatti accaduti».
Tuttavia, al comma seguente, si stabilisce che «gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione».
Inoltre, all'articolo 61 comma 6, si stabilisce che «le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo». Proseguendo, il comma 7 dello stesso articolo stabilisce che«le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco».