Under 19 Élite
27 Febbraio 2026
UNDER 19 ÉLITE VALCERESIO-REAL VANZAGHESE
Prosciolto per «insufficienza di prove» il calciatore della Valceresio accusato di un presunto episodio di discriminazione. È questa la decisione finale della Procura Federale in merito al caso Valceresio-Real VanzagheseMantegazza, partita valida per il girone A di Under 19 Élite, disputata lo scorso 15 novembre.
Sabato 15 novembre Valceresio e Real VanzagheseMantegazza si sono sfidate nella decima giornata d'andata del girone A di Under 19 Élite, terminata con il punteggio di 4-3 in favore della Valceresio. Dal comunicato ufficiale numero 46 del 20 novembre 2025, emerge che a fine partita «la società ospite si era rifiutata di sottoscrivere il rapporto di gara, contestando l'omessa indicazione, nello stesso, di un presunto episodio di discriminazione consistito in versi di natura offensiva che un calciatore della Valceresio avrebbe rivolto a un giocatore della squadra avversaria». Di conseguenza, questo Giudice Sportivo si riservava «eventuali ulteriori sanzioni disciplinari» e disponeva «la trasmissione degli atti alla Procura Federale, al fine di fare luce su presunti fatti di natura discriminatoria».
La Procura ha interrogato come persone informate sui fatti tre tesserati della società ospite (il calciatore presunta persona offesa, il dirigente accompagnatore e l'allenatore) e tre tesserati della società ospitante (il calciatore presunto autore dei fatti, l'allenatore e un dirigente) e ha acquisito documentazioni scritte e prove video. Dall'istruttoria è emerso un insanabile contrasto tra le versioni dei fatti fornite dalle parti, smentendo la linea difensiva dell'incolpato. Secondo la versione fornita dalla Real VanzagheseMantegazza, «il calciatore presunta persona offesa ha dichiarato che il calciatore avversario, prima dalla panchina e poi al termine della gara, gli avrebbe rivolto "il verso della scimmia". L'allenatore ha confermato di aver visto personalmente, al termine dell'incontro, il calciatore fare "il verso della scimmia e ululava nei confronti del proprio tesserato". Il dirigente accompagnatore ha riferito di aver sentito un ululato e di aver appreso dai propri calciatori che l'autore fosse il calciatore avversario, segnalandolo all'arbitro, il quale si sarebbe rifiutato di verbalizzare l'accaduto per non averlo personalmente visto».
Diversamente la Valceresio, oltre a «negare categoricamente ogni accusa», ha sostenuto «di aver replicato un gesto di esultanza tipico di un noto calciatore del Chelsea (Cole Palmer, nda), già rivolto nei suoi confronti dallo stesso giocatore avversario. L'allenatore e il dirigente hanno corroborato tale versione, negando qualsiasi gesto o ululato a sfondo razziale e producendo un filmato della gara a supporto della propria tesi, dal quale emergerebbe il gesto di esultanza e non quello discriminatorio. Il dirigente ha inoltre precisato che, nello spogliatoio dell'arbitro, il dirigente avversario si era lamentato del mancato inserimento a referto del "verso della scimmia", senza menzionare "ululati"».
Unico elemento comune alle due audizioni è la posizione del direttore di gara, il quale, interpellato immediatamente dopo l'episodio, ha costantemente dichiarato «di non aver visto né sentito nulla, trovandosi a circa 20 metri dall'accaduto».
Dall’insieme degli elementi raccolti, la Procura Federale valuta che, «in simili casi di "verità contro verità", il compito dell'organo giudicante è valutare la forza probatoria delle diverse versioni, alla luce di elementi esterni di riscontro». In particolare, la decisione finale verte intorno a tre dettagli fondamentali: la posizione del direttore di gara, la prova video e la coerenza della versione alternativa. Per quanto al punto 1, è stato stabilito che «la testimonianza costante di non aver visto né sentito nulla rappresenta un elemento oggettivo di indebolimento del quadro accusatorio, in quanto la percezione dell'Arbitro costituisce, nell'ordinamento sportivo, la principale fonte di prova». Relativamente alla questione della prova video, «il gesto contestato è plausibilmente riconducibile a un gesto di esultanza reciproco, coerente con le dinamiche della partita, supportato dalla produzione di un filmato che conferma tale interpretazione». Infine, per quanto riguarda il punto 3, viene posta in evidenza «la discrepanza nelle dichiarazioni dei testimoni accusatori, in particolare sul punto degli "ululati"».
Alla luce di quanto sopra, la Procura Federale assolve pienamente l'imputato: «Pur riconoscendo la gravità dei fatti denunciati così come previsti dall'art. 28 del C.G.S., il quadro probatorio complessivo non consente di accertare la responsabilità disciplinare del calciatore deferito. Il contrasto insanabile tra le testimonianze, l'assenza di riscontri da parte dell'Arbitro e la plausibilità della versione difensiva impone pertanto il proscioglimento». Visti gli articoli 4, 10, 28 e 65 del Codice di Giustizia Sportiva, il giudice sportivo «delibera di prosciogliere il calciatore tesserato per la società Valceresio e, per effetto, la società medesima da ogni addebito per insufficienza di prova».
Soddisfatta della sentenza la Valceresio che, tramite le parole dell'allenatore Daniele Marchesi, ha voluto rimarcare l'innocenza del ragazzo: «La nostra posizione rimane fedele a quella espressa durante l'interrogatorio. Il comunicato parla chiaro, così come le riprese video fornite al commissario. Siamo contenti nell'aver dimostrato che il ragazzo non ha fatto niente di male: la nostra società combatte in prima linea contro qualsiasi forma di discriminazione. La cosa che spiace maggiormente a livello umano è che, se dobbiamo salvaguardare i ragazzi, dobbiamo essere noi allenatori e dirigenti i primi a dare il buon esempio e a non inventarci questi episodi, perché tutto ciò va in direzione opposta rispetto a quelli che sono i valori dello sport».
La Real VanzagheseMantegazza, invece, ha scelto di non commentare ulteriormente quanto accaduto.