Terza Categoria Under 21
27 Febbraio 2026
TERZA CATEGORIA UNDER 21 • Virtus Cornaredo-Villapizzone
Dieci giornate di squalifica per il calciatore della Virtus Cornaredo che avrebbe avuto una «condotta discriminatoria» nei confronti di un calciatore del Villapizzone. È questa la decisione della Procura Federale che ha chiuso il caso relativo alla sfida tra le due formazioni disputata lo scorso 6 dicembre - valevole per il girone G di Terza Categoria Under 21. Una partita che fu interrotta definitivamente al 21' minuto del secondo tempo, quando un calciatore della squadra padrona di casa avrebbe proferito un insulto razzista a un collega della formazione rivale, generando una rissa tra i tesserati delle due società che non consentì al direttore di gara di far riprendere il gioco con il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento.
Nel comunicato ufficiale numero 53 dell'11 dicembre 2025, il giudice sportivo evidenziava che «l'arbitro ha confermato di non aver sentito nessun insulto razzista perché impegnato a gestire la situazione (di rissa tra le due squadre, nda) e a verificare che il calciatore espulso uscisse dal terreno di gioco». Di conseguenza, lo stesso ha trasmesso gli atti alla Procura Federale, chiamata ad effettuare «gli opportuni accertamenti in ordine alla presunta espressione razzista non udita dall'arbitro».
Dalla relazione istruttoria raccolta dalla Procura Federale emerge che «nel corso della citata gara, al 21' minuto del secondo tempo, si verificava una rissa che coinvolgeva la quasi totalità dei calciatori presenti sul terreno di gioco, determinando la sospensione definitiva dell'incontro da parte del Direttore di gara. Nel corso di tale frangente il calciatore della Virtus Cornaredo rivolgeva al calciatore del Villapizzone l'espressione: "Torna al tuo paese"». Successivamente la Procura ha interrogato «plurimi soggetti informati sui fatti», consentendo di acquisire «un compendio probatorio coerente e convergente», siccome «le testimonianze raccolte sono risultate attendibili, precise e concordanti, e non sono state efficacemente smentite dalla linea difensiva dell'incolpato».
La Procura Federale richiama l'attenzione all'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui «l'utilizzo della sopracitata espressione rivolta a un calciatore di origine straniera, integra una condotta discriminatoria per motivi di nazionalità e origine etnica, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità». In aggiunta, ai sensi dell'articolo 28, comma 1 del CGS, «costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso o nazionalità».
Stando a quanto raccolto durante le indagini, la Procura Federale non ha riconosciuto l'applicazione dell'attenuante della "Collaborazione dell'incolpato" (art. 128 C.G.S), «non avendo il calciatore formalmente ammesso la propria responsabilità né prestato collaborazione ai fini dell'accertamento dei fatti. Al contrario, la responsabilità dell'incolpato è emersa in modo chiaro dalla ricostruzione istruttoria e trova ulteriore riscontro nelle scuse che lo stesso avrebbe rivolto alla propria Società e ai compagni di squadra in relazione all'accaduto. Tali condotte assumono valore sintomatico della consapevolezza del fatto commesso, poiché, in assenza della condotta contestata, non vi sarebbe stata ragione di formulare scuse per l'episodio verificatosi».
Visti gli articoli 4, 10, 28, 65 e 128 del Codice di Giustizia Sportiva, la Procura Federale sanziona il calciatore della Virtus Cornaredo con la squalifica per dieci giornate «per la condotta discriminatoria posta in essere durante la gara del 6 dicembre 2025», applicando in particolare quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 28, che prevede, «per il calciatore responsabile, la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, la squalifica a tempo determinato».