Terza categoria Under 21
05 Marzo 2026
TERZA CATEGORIA UNDER 21 • Pozzo-Oratorio Stezzano
Venticinque giornate di squalifica, suddivise a vario titolo tra quattro calciatori del Pozzo, per «sputi e aggressione fisica» nei confronti di due calciatori dell'Oratorio Stezzano. Tre giornate di squalifica per l'allenatore della medesima squadra per «essersi identificato nei confronti del Direttore di Gara come un Commissario FIGC - senza esserlo - minacciandolo di ripercussioni disciplinari». Sono queste le decisioni della Procura Federale che ha chiuso il caso relativo alla partita giocata tra le due formazioni lo scorso 25 gennaio e valevole per il girone C di Terza Categoria Under 21.
Domenica 25 gennaio Pozzo e Oratorio Stezzano si sono affrontate nella terza giornata di ritorno del girone C di Terza Categoria Under 21. Nel comunicato ufficiale numero 66 dello scorso 29 gennaio, il giudice sportivo trasmetteva gli atti alla Procura Federale e ne richiedeva l'intervento «in quanto, letto il rapporto di gara, non emergevano elementi sufficienti a qualificare integralmente i fatti accaduti nel corso dell'incontro». Fatti emersi a distanza di un mese e mezzo nel comunicato ufficiale numero 78 del 5 marzo, nel quale si conclude l'indagine volta ad accertare «l'aggressione subita da un calciatore dell'Oratorio Stezzano, l'origine dei fatti accaduti, e l'identificazione dei partecipanti alla "mass confrontation" tra i tesserati delle due squadre a fine partita».
Dalla relazione istruttoria, basata sulle audizioni «dei cinque calciatori segnalati dall'arbitro nel referto di gara, di cui quattro dallo stesso compiutamente individuati», la Procura «ha fornito un quadro fattuale più dettagliato rispetto a quanto emerso dal solo referto arbitrale, al fine di ricostruire l'accaduto e attribuire le specifiche responsabilità». In particolare, dalle indagini è emerso che «un calciatore del Pozzo si è reso responsabile di condotta violenta nei confronti di un avversario. L'origine dei fatti accaduti trova principio dal contestato sputo perpetrato da un tesserato del Pozzo ai danni di un calciatore dell'Oratorio Stezzano». Inoltre, «si rileva la testimonianza della contestata visione dei lividi riportati dal calciatore dell'Oratorio Stezzano».
Per quanto concerne, la rissa descritta dal direttore di gara nel referto «non sono emersi elementi identificativi di soggetti che avrebbero preso parte alla stessa». Tuttavia, delle audizioni effettuate nei confronti di tesserati della squadra ospite, è emerso che «al termine della gara, da lontano, (un calciatore della stessa società, nda), ha visto alcuni avversari avere un diverbio con i propri tifosi». Nel frattempo, l'allenatore della squadra di casa richiedeva un confronto con l'arbitro presentandosi in qualità di «Commissario della FIGC»; un ruolo di cui «non risulta assegnato dagli organi preposti».
In merito all'aggressione subita dal calciatore dell'Oratorio Stezzano, la Procura prende atto dell'integrazione del referto arbitrale, il quale identifica chiaramente non uno bensì quattro calciatori che colpivano il collega della squadra rivale «con calci in faccia, ginocchiate e pugni al corpo e alle orbite oculari».
Visti gli articoli 4, 10, 38, 39 e 65 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato quanto segue: