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Firme false e un tesseramento inesistente per tre anni: scoppia il caso nel Dipartimento Interregionale

Arrivano le sanzioni della Procura Federale: coinvolte tre persone e un club di Serie D

Firme false e un tesseramento inesistente per tre anni: scoppia il caso nel Dipartimento Interregionale

Dichiarazioni falsificate per tre anni, finte firme di presidenti e un tesseramento inesistente per mantenere il proprio ruolo nel Consiglio del Dipartimento Interregionale: è questo il caso aperto dalla Procura Federale. Una sentenza che vede coinvolte non solo un componente del Consiglio, presente nello staff della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup, ma anche un dirigente e il consigliere di un club di Serie D. Un caso chiuso con un patteggiamento e una serie di sanzioni per le persone e la società coinvolte

COSA DICE LA LEGGE 

Prima di scendere nel dettaglio dell'accaduto, è necessario fare un passo indietro: come si diventa Componente del Consiglio del Dipartimento Interregionale? I componenti sono eletti dalle società di Serie D nell’ambito delle assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, secondo quanto previsto dallo Statuto FIGC e dallo Statuto LND. Per essere eletti bisogna essere tesserati per una società della LND (Serie D), avere un ruolo riconosciuto (dirigente, rappresentante, ecc.) ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità sportiva (assenza di sanzioni disciplinari, rispetto dei principi di lealtà e correttezza). Tra questi requesiti, il tesseramento deve essere reale, cioè riferito a un rapporto effettivo con il club, ufficiale, quindi registrato nei sistemi federali, e continuativo, per tutta la durata dell’incarico. Non sono considerati dunque validi tesseramenti solo sulla carta, dichiarazioni firmate ma non veritiere o documenti creati per aggirare i requisiti, come successo invece in questo caso.

L'ACCADUTO

Quello di Maria Teresa Montaguti, nominata Dirigente Accompagnatore della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup e all'epoca componente del Consiglio del Dipartimento Interregionale che secondo la ricostruzione della Procura Federale ha «richiesto ed ottenuto e comunque utilizzato dichiarazioni non veridiche, al fine di dimostrare il tesseramento, di fatto inesistente, quale Dirigente per una società appartenente al Dipartimento Interregionale, per le stagioni sportive 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026». Tre anni di fila e due società diverse coinvolte: Mezzolara e Progresso. Nel primo caso Montaguti ha attestato il tesseramento utilizzando «una dichiarazione non veridica, in quanto apparentemente sottoscritta dal Presidente della società SSD Mezzolara arl, ma dallo stesso disconosciuta (peraltro con firma recante un nome di battesimo errato rispetto a quello del Presidente)». Nel secondo, invece, ha «richiesto alla società S.C.D. PROGRESSO, per il tramite dei dirigenti Sig.ri Simone Matta e Lorenza Terlizzi, di predisporre e trasmetterle due dichiarazioni con le quali attestava in maniera non veridica il suo tesseramento con la predetta società nelle stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026»

Non solo Montaguti, dunque, nei provvedimenti della Procura Federale rientrano anche il dirigente Matta e il consigliere Terlizzi., rei di aver violato l'articolo numero 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Il primo, all'epoca tesserato per il Progresso, nello specifico per avere «acconsentito e dato seguito alla richiesta di predisporre due dichiarazioni della società, con le quali si attestava in maniera non veridica che la Sig.ra Maria Teresa Montaguti fosse tesserata per la citata società» e per «avere a seguito della telefonata ricevuta dalla Montaguti, chiesto alla Sig.ra Terlizzi, consigliere della società S.C.D. PROGRESSO, di contattare la Montaguti per riscontrare la richiesta formulata dalla stessa, come affermato in sede di audizione». La seconda, invece, consigliere dotata di poteri di rappresentanza del club all'epoca dei fatti, «per avere la stessa acconsentito e dato seguito, con comportamento commissivo, alla richiesta della Sig.ra Maria Teresa Montaguti, predisponendo, in nome e per conto della società S.C.D. PROGRESSO, due dichiarazioni cartacee datate con le quali si attestava in maniera non veridica che la Sig.ra Maria Teresa Montaguti fosse tesserata per la citata società nelle stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026», ma anche «per avere predisposto materialmente le suddette dichiarazioni, sottoscrivendole utilizzando il nome del Presidente della società senza che questi ne fosse informato, né preventivamente né successivamente, e per averle trasmesse a mezzo posta elettronica alla Sig.ra Maria Teresa Montaguti».

LE SANZIONI

Illeciti riconosciuti dalle persone coinvolte, che appellandosi all'articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva hanno visto ridursi le sanzioni, così determinate dalla Procura Federale:

  • 4 (quattro) mesi di inibizione per la Sig.ra Maria Teresa MONTAGUTI,
  • 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Simone MATTA,
  • 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Lorenza TERLIZZI,
  • € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.C.D. PROGRESSO, «per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Lorenza Terlizzi e Simone Matta».
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