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16 Giugno 2022
Pronuncia importante del Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, 'che fa e farà giurisprudenza' rendendo meno possibile la singola interpretazione dei vari comitati regionali in materia di 'svincolo per inattività. Lunedì 13 luglio infatti, il Tribunale si è pronunciato su un caso specifico, quello del calciatore Tommaso Garbin, che si era visto respingere la richiesta di svincolo per inattività a febbraio 2022 da parte del Comitato Regionale Veneto.
Un tema, quello inerente allo svincolo per inattività che, nelle tempistiche di presentazione della domanda così come per lo svincolo effettivo del giocatore, si era 'prestato' a differenti interpretazioni e conseguenti provvedimenti di rifiuto dello svincolo o della concessione dello stesso ma soltanto alla conclusione della stagione. Con il pronunciamento del Tribunale Federale Nazionale invece, sancito un principio a cui tutti i comitati regionali dovranno adeguarsi e allinearsi: lo svincolo per inattività può essere richiesto in qualsiasi momento della stagione (una volta soddisfatti i requisiti per richiederlo) e lo svincolo, in caso di attuabilità, dovrà essere concesso in qualsiasi moneto della stagione stessa senza dover aspettare il 30 giugno.
Una pronuncia salutata con grande enfasi e soddisfazione dall'AIC (l'Associazione Italiana Calciatori, ndr) che ha scritto:
SVINCOLO PER INATTIVITA’: UNA PRONUNCIA IMPORTANTE
Lunedì 13 giugno il TFN-Sezione Tesseramenti ha disposto lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF del calciatore Tommaso Garbin, confermando la più recente giurisprudenza in materia.
In sostanza, la richiesta di svincolo può essere inviata in qualsiasi momento della stagione sportiva, quindi ad esempio anche nel mese di ottobre, ogniqualvolta le circostanze fattuali dimostrino che la società non ha interesse all’impiego ed all’utilizzazione del calciatore.
Va al contempo segnalato che questa interpretazione, ormai consolidata, non è stata ad oggi recepita dal Comitato Regionale Veneto, che continua a respingere le richieste di svincolo che pervengono a stagione in corso obbligando così i calciatori, Garbin ne è l’ultimo esempio, a presentare ulteriori ricorsi in secondo grado che ritardano la concessione dello svincolo stesso.
E’ senza dubbio giunto il momento di aggiornare questa prassi e di recepire una giurisprudenza che, sul tema, è ormai stata chiaramente affermata da organi superiori all’Ufficio Tesseramento del Comitato Veneto.
COSA DICE L'ART. 109 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC
Art. 109 - Svincolo per inattività del calciatore
PERCHE' E' UNA DECISIONE IMPORTANTE
Come sottolineato dall'Associazione Italiana Calciatori, la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti assume rilevanza e importanza notevole soprattutto in tema di interpretazione della norma e dell'articolo.
Come si legge nel testo, a volte è stato 'frainteso' il riferimento del 30 novembre, portando alcuni a non ammettere domande di svincolo per inattività, nonostante ci fossero i requisiti fattuali, presentate prima di quella data. La decisione del Tribunale Federale invece, sancisce un principio indissolubile, stabilendo invece, senza se e senza ma, che la domanda, sempre in presenza dei requisiti fattuali - può e potrà essere presentata anche prima del termine del 30 settembre.
Altro punto di interpretazione e possibile non allineamento nelle decisioni dei vari comitati regionali, è poi il momento dello svincolo del richiedente, nel caso ci siano i presupposti perchè sia svincolato. In alcuni casi infatti, alcuni comitati avevano inteso la regola concedendo sì lo svincolo al calciatore richiedente ma soltanto a fine stagione al 30 giugno. Con la decisione assunta dal TFN, si stabilisce invece che sia la domanda che l'effettiva concessione dello svincolo, possono e devono essere concessi in qualsiasi periodo della stagione, senza dover attendere la conclusione della stessa.