Under 17
14 Novembre 2024
Non succede spesso che un Arbitro, in occasioni concitate e tese, abbia la lucidità di ammettere un errore tecnico e vi possiamo assicurare che non sono mancate le polemiche al fischio finale di Noveromentin-Bulè Bellinzago del 3 Novembre.
Dopo 11 giorni il ricorso degli ospiti ha trovato fondamento, ma partiamo per gradi: l'oggetto delle proteste e del successivo ricorso avviene al minuto 34 della ripresa con il direttore di gara Gianichi di Casale Monferrato che ammonisce ma non concede la punizione indiretta in area di rigore dopo che il portiere della Nova Giovanni Angelino ha mantenuto il possesso del pallone oltre il limite consentito dal regolamento prima di rinviare il pallone.
La gara in quel momento si trovava sul risultato di 1-0 per i padroni di casa e l'errore tecnico del direttore di gara ha decisamente tolto una buona opportunità agli ospiti di trovare il pareggio. A fine gara la dirigenza del Bulè ha espresso la propria volontà di fare ricorso al Giudice Sportivo sopratutto dopo aver sentito le dichiarazioni dell'arbitro a fine gara che ammettevano l'errore tecnico in quella circostanza.
Il Giudice Sportivo, non appena preso in esame il caso, ha elaborato la sua sentenza basandosi su questi criteri:
- Esaminato il referto dell'arbitro, dal quale risulta effettivamente l'ammonizione del portiere della formazione del Novaromentin al minuto 34 della ripresa, ma senza che sia menzionato l'episodio oggetto di contestazione né scritto alcunché in merito ad un asserito errore di applicazione del Regolamento da parte del Direttore di gara;
- Consultato il Regolamento del Gioco del Calcio, il quale prevede alla Regola 12, paragrafo 2, che "Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un portiere, all'interno della propria area di rigore, commette una delle infrazioni seguenti: o controlla il pallone con le mani / braccia per più di sei secondi prima di spossessarsene;
- Interpellato sull'episodio l'arbitro, Sig. Amedeo Gianichi, egli con proprio supplemento ha ammesso l'errore tecnico oggetto di reclamo;
- Rammentato che le decisioni di natura tecnica e disciplinare assunte in campo dagli Ufficiali di gara sono sottratte alla competenza del Giudice Sportivo a meno che non sia lo stesso Ufficiale di gara ad ammettere un proprio errore e che tale errore abbia comportato una effettiva alterazione del regolare svolgimento della partita, ipotesi che ricorre nel caso di specie, in quanto sul parziale di 1 a o al minuto 34 del secondo tempo di gioco la gara avrebbe potuto concludersi con un risultato differente da quello poi registrato in campo (ossia 2 a 0 in favore del Novaromentin, con seconda rete segnata al minuto 45 + 2 del secondo tempo);
- Ritenuto pertanto fondato nel merito il ricorso in esame.
Ha deciso accogliere il reclamo presentato dalla Bulè Bellinzago, e conseguentemente di decretare la ripetizione della partita disputata contro la Novaromentin che si terrà dunque il 20 Novembre alle 18.30. Cade nel nulla dunque il risultato di 2-0 della Nova che ora dovrà ripreparare un match complicato che potrebbe cambiare le sorti di Campionato e classifica.