L'esperto risponde
16 Novembre 2024
L’Agente Sportivo è il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazioni due o più parti per favorire la conclusione, il rinnovo o la risoluzione di un contratto di un calciatore professionista, oppure il trasferimento o il tesseramento di un giocatore da un club all’altro.
Per saperne di più abbiamo chiesto a chi il procuratore lo fa già, nello specifico all'avvocato Gabriele Cuda. Gabriele Cuda, iscritto all’Albo presso il Foro di Torino, svolge la propria attività nell’ambito del diritto dello sport, diritto penale e diritto della cittadinanza italiana. È socio A.I.A.S. (Associazione Italiana Avvocati dello Sport) e membro della Commissione di Diritto dello Sport istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino. È, altresì, agente sportivo abilitato presso il C.O.N.I. e la F.I.G.C.
Come si diventa Agente Sportivo?
Del tema si era già accennato nelle scorse puntate di questa rubrica, a cura del Coordinamento Piemonte dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (Qui trovate la pagina Instagram), ma in questa sede verrà esaminato più nel dettaglio. L’esame di abilitazione si articola in due prove, una generale (test scritto e orale) e l’altra cosiddetta speciale. La prima è quella organizzata dal C.O.N.I. e verte su tre materie: diritto dello sport, diritto privato e diritto amministrativo.
Per potervi accedere, oltre al possesso di una serie di requisiti indicati nel bando, l’aspirante Agente deve preliminarmente scegliere se:
Entrambe queste attività formative hanno una validità annuale.
Pertanto, la prima prova scritta deve essere sostenuta (e superata) entro un anno da quanto il tirocinio sia stato completato o il corso concluso. La verifica scritta viene effettuata tramite test a risposta multipla e consiste in trenta domande con quattro opzioni di risposta. Il candidato avrà a disposizione venti minuti e dovrà rispondere correttamente ad almeno venti domande per poter accedere alla prova orale.
Quest’ultima, invece, prevede che all’esaminando vengano rivolte tre domande (una per ciascuna materia di cui sopra), estratte dallo stesso tra almeno venti quesiti formulati dalla Commissione. La prova potrà considerarsi superata se l’aspirante Agente avrà ottenuto la sufficienza in ciascuna di esse. Tuttavia, il superamento della stessa non consente ancora di poter svolgere la professione.
Infatti, entro due anni dal suo conseguimento, l’esaminando dovrà superare un’ulteriore prova, ovvero quella speciale organizzata da una delle Federazioni Sportive Professionistiche. A tal proposito, occorre precisare che la figura dell’Agente Sportivo è contemplata solamente nell’ambito di uno sport professionistico (attualmente sono quattro: calcio, basket, golf e ciclismo). La prova speciale organizzata dalla F.I.G.C., avente ad oggetto la normativa interna alla Federazione, consiste in un test composto da 30 domande con tre opzioni di risposta. L’esame, che si svolge in quaranta minuti, potrà dirsi superato se il candidato fornirà ventisei risposte corrette.
L’Agente Sportivo F.I.G.C. entro quali confini territoriali può svolgere la propria attività?
L’Agente Sportivo regolarmente iscritto nei registri C.O.N.I. e F.I.G.C. può esercitare le proprie funzioni all’interno del territorio italiano, anche svolgendo attività che coinvolgano calciatori e/o società estere. Pertanto, ad esempio, l’agente potrà certamente occuparsi del trasferimento di un calciatore da un club straniero ad una squadra italiana.
La figura dell’Agente Sportivo italiano è riconosciuta anche all’estero? Con il possesso del titolo abilitativo nazionale, può eseguire anche operazioni al di fuori dell’Italia, come, ad esempio, favorire la cessione di un calciatore da una società italiana ad una straniera?
In linea teorica sì, ma nella pratica non è ancora possibile. Infatti, il nuovo regolamento Agenti F.I.F.A. prevede, all’art. 24, che la F.I.F.A. stessa possa riconoscere, dietro apposita richiesta della Federazione, il sistema di licenza che sia in vigore in un territorio nazionale e che sia stato introdotto da una legge nazionale (ed è il caso dell’Italia), consentendo agli Agenti in possesso di tale titolo abilitativo di esercitare l’attività professionale anche in Paesi esteri, senza necessità di sostenere l’esame F.I.F.A.
Ad oggi, tuttavia, la F.I.G.C. non ha ancora richiesto tale riconoscimento alla F.I.F.A., in quanto è in attesa che lo Stato italiano integri la normativa vigente e disciplini anche la figura dell’Agente straniero. Pertanto, ad oggi, l’Agente F.I.G.C. può esercitare la propria attività all’estero solo dopo aver superato anche l’esame F.I.F.A. Nelle prossime settimane, nella seconda parte di questo contributo, verranno trattati in maniera più approfondita aspetti pratici legati all’attività dell’Agente Sportivo, anche con riferimento al settore giovanile.