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Legge dello sport

Assicurazioni per le società: tutto l'indispensabile da sapere

Il Dottor Deimos Michele Palmero risponde alle nostre domande: istruzioni da tenere sempre a portata di mano

ASSICURAZIONI SPORTIVE

Risponde alle nostre domande il Dottor Deimos Michele Palmero

Per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, il tema della copertura assicurativa riveste un ruolo fondamentale, poiché permette a tali realtà di essere tutelate, sotto il profilo economico e legale, contro i rischi legati alle attività sportive e, più in generale, associative. Disporre di una copertura assicurativa completa e aggiornata è indispensabile, pertanto, per tutelare gli interessi dell’associazione nonché, più in generale, dei suoi membri, inclusi atleti, volontari e eventuali ulteriori collaboratori.

In Italia, le Associazioni e Società sportive sono tenute a garantire coperture assicurative che tutelino i propri membri, e tale obbligo viene sancito, in particolar modo, dal Decreto Ministeriale del 3 novembre 2010, testo che definisce i requisiti minimi che tali realtà devono rispettare, avuto riguardo alla materia assicurativa.


Le Obbligazioni Assicurative del Decreto Ministeriale

Ai sensi dell’art.1 del decreto sopracitato: “L'assicurazione obbligatoria è stipulata nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente”, ricomprendendo pertanto tutti i soggetti che svolgano attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico, o che, d’altro canto, collaborino, a diverso titolo, con l’Associazione o la Società, nell’ambito di Federazioni, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e Discipline Sportive Associate. Tali soggetti, dunque, devono essere assicurati contro gli infortuni, almeno con le coperture minime previste dal Decreto.

È bene ricordare come, ad ogni modo, la prestazione assicurativa potrà aver luogo esclusivamente laddove si dimostri, al momento dell’infortunio, di essere in regola tanto con il pagamento del premio assicurativo (per il tramite dei soggetti obbligati) quanto, d’altro canto, con la procedura di tesseramento del beneficiario.


Chi è Tutelato?

La normativa, al medesimo articolo sopracitato, identifica i soggetti da tutelare come segue:

  1. Atleti, considerati come: “tutti i soggetti che svolg[a]no attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico”;
  2. Tecnici, identificati come: “tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori”, ivi incluse: “[…] le analoghe figure preposte all’insegnamento delle tecniche sportive, all’allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico”;
  3. Dirigenti, individuati quali: “tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati”.

Tali assicurazioni, necessarie al fine di tutelare le persone fisiche facenti parte delle Associazioni e Società sportive, si qualificano come personali, avendo quale destinatario il singolo soggetto beneficiario, e non indiscriminatamente tutti gli associati.


Cosa viene tutelato?

A norma dell’art.3 del Decreto, l’assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni avvenuti, in buona sostanza, nello svolgimento delle attività sportive (avuto riferimento tanto agli allenamenti quanto, d’altro canto, ricomprendendo anche le attività prodromiche e successive allo svolgimento di un allenamento o di una gara) nonché, d’altro canto, ogni attività che inerisca al ruolo del tecnico o dirigente. Al comma 2 della norma viene, inoltre, ribadito come tali attività debbano svolgersi: “[…] secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole organizzazioni”: si rivela, pertanto, fondamentale fornire informazioni corrette, e precise, in fase di denuncia del sinistro occorso, onde evitare di incorrere in possibili illeciti avuto riguardo alle dichiarazioni in tal senso rilasciate.

La garanzia assicurativa, infine, ha inizio dal momento del tesseramento (che coincide con il pagamento del premio da parte del soggetto assicurato) e cessa alle ore ventiquattro (24) del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento medesimo: è necessario, pertanto, prestare attenzione alla scadenza della copertura assicurativa, invitando i soggetti non più assicurati a rinnovare, laddove necessario, tempestivamente il loro tesseramento prima di coinvolgerli nelle attività organizzate presso la propria Associazione o Società sportiva.


Restrizioni sulla Stipula dell’Assicurazione

Non tutte le compagnie assicurative possono erogare tali polizze obbligatorie: la disposizione legislativa impone, infatti, che le Associazioni e Società sportive possano tutelarsi esclusivamente per il tramite di Federazioni nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate riconosciuti: questo sistema ha, infatti, permesso, nel corso del tempo, la diffusione di polizze a basso costo, e dunque più economicamente accessibili ai soggetti del mondo sportivo, le quali, tuttavia, talvolta offrono una tutela minima, insufficiente a garantire un’adeguata sicurezza agli atleti e, di conseguenza, a tutto il personale operante all’interno delle sopra citate realtà sportive.


Limitazioni delle Coperture Minime

Ai sensi degli artt.5 e 6 del Decreto Ministeriale, viene previsto che siano indennizzabili (i) le lesioni corporali che derivino direttamente dall’infortunio occorso; nonché (ii) quelle che producano la morte o l’invalidità permanente del soggetto entro due (2) anni dall’evento.

Con riferimento all’art.6, vi è da specificare come la norma preveda che tali conseguenze dirette debbano essere: “[…] indipendenti da condizioni fisiche e patologiche preesistenti o sopravvenute”, non essendo in tal senso indennizzabile l’influenza che l’infortunio occorso possa aver esercitato su tali pregresse condizioni: sarà quindi fondamentale, per l’atleta, essere munito di un certificato medico in corso di validità, che comprovi l’assenza di condizioni patologiche, rilasciato in data antecedente l’infortunio occorso.


Criticità del Sistema Attuale

Questa disciplina mostra dunque in modo palese due evidenti criticità:

  1. Viene offerta copertura assicurativa solo in occasione di gare ufficiali e di allenamenti programmati: ciò esclude, quindi, tutte le fattispecie di infortuni occorsi in eventi non calendarizzati ufficialmente dalla Federazione, o dall’Ente, di appartenenza, quali, a titolo esemplificativo, allenamenti eccezionali, ritiri pre-stagionali, campi estivi per i ragazzi, tutte attività svolte in periodi che esulano dalla classica durata ufficiale della stagione, che di conseguenza non trovano tutela assicurativa.
  2. Viene offerta copertura assicurativa esclusivamente agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti, escludendo qualsiasi altra persona che frequenti i locali o gli ambienti dell’Associazione o Società sportiva. Questo vuol dire che i genitori dei ragazzi, i parenti e gli amici che si presentino al fine di tifare, o dare supporto, durante gli eventi e le partite, rimarranno sprovvisti di qualsivoglia tutela assicurativa. Il grosso rischio per le A.S.D. e S.S.D. è rappresentato dal fatto che le stesse potrebbero essere tenute a rispondere degli eventuali danni causati alle suddette persone, frequentatori più o meno assidui della struttura, sprovvisti però di qualsiasi tutela assicurativa.

Consigli per una Copertura Assicurativa Completa

A causa dei limiti ivi descritti, i consigli che è possibile fornire in materia sono, essenzialmente, due.

È innanzitutto consigliabile che le ASD stipulino contratti assicurativi che includano anche una copertura per danni a cose e persone, garantendo così la tutela dell'associazione nei casi di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). In questo modo, l’Associazione o la Società sarà maggiormente protetta in caso di eventi dannosi, riducendo il rischio, da parte di terzi, di richieste di risarcimento verso la realtà sportiva, o il suo Consiglio Direttivo.

Inoltre, risulta evidente che un’assicurazione limitata alle sole coperture minime offra una protezione insufficiente ai membri dell’Associazione, che farebbe bene ad ampliare la propria tutela assicurativa stipulando, se del caso, contratti volti ad estendere le garanzie minime previste dal Decreto Ministeriale del 3 novembre 2010, o optando per tesseramenti che comprendano tipologie di tessere con tutele maggiori.

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