Giovanili
14 Marzo 2025
È successo nella Under 14 Provinciale di Torino, per una gara disputata lo scorso fine settimana. La partita in oggetto è Moncalieri-Absolute La Loggia, vinta 3-0 dai padroni di casa. Nessun rigore, nessuna espulsione, nessun caso particolarmente eclatante, tranne un gol annullato al La Loggia, però la società ospite ha ritenuto che non fosse opportuno che la partita fosse stata diretta da un arbitro che è anche tesserato come calciatore per il club avversaria. Infatti il direttore di gara, classe 2006, milita nella Under 19 del Moncalieri e fa parte anche dell'organico della prima squadra e secondo il regolamento interno dell'Aia i due ruoli non sono compatibili.
Il Giudice Sportivo quindi ha esaminato il reclamo dell'Absolute La Loggia e non ha potuto far altro che disporre l'annullamento del risultato e la ripetizione integrale della partita (si rigiocherà probabilmente martedì prossimo), comminando anche una leggera multa di 50 euro alla società Moncalieri, ritenendola responsabile oggettivamente.
L'errore sembra però essere più della sezione Aia di Nichelino che dovrebbe sapere quali arbitri sono tesserati anche come calciatori, evitando di assegnare loro partire delle società nelle quali militano, indipendentemente dalla categoria della partita. Sembra anche ingiusto multare il Moncalieri come responsabile, in parte, dell'accaduto, anche se la multa è davvero esigua. «Cosa potevamo fare? Non far giocare la partita?», spiega il presidente del Moncalieri, Giorgio Chiappino.
DAL COMUNICATO 42 DELEGAZIONE DI TORINO DEL 13 MARZO, PAGINA 28
GARA: MONCALIERI CALCIO 1953 - ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA
La società ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA, nei modi e nei tempi prescritti, ha inoltrato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, relativamente all'incontro Absolute S.G. La Loggia – Moncalieri Calcio 1953, disputato in data 09/03/2025, alle ore 10.00 sul campo sportivo comunale di Testona, poiché il direttore di gara designato Sig. Germanetto Tommaso Marco risulta essere tesserato anche quale calciatore per la società Moncalieri Calcio 1953. Quest'organo giudicante esperiti gli opportuni accertamenti, ha effettivamente verificato che il succitato Germanetto Tommaso Marco è titolare di un doppio tesseramento in qualità di arbitro e in qualità di calciatore.
A tale proposito, è importante ricordare come il comma 1 ter dell'art.40 delle NOIF, nonché l'art. 46 del Regolamento A.I.A. vietano espressamente agli arbitri con doppio tesseramento, di dirigere gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori. In base a quanto sopra, si delibera: - di annullare il risultato acquisito sul campo;
- di accogliere il reclamo della società ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA in quanto fondato;
- di rimettere gli atti alla segreteria della Delegazione Provinciale, al fine di disporre la ripetizione della stessa;
- di comminare l'ammenda di Euro 50,00 alla società Moncalieri Calcio 1953, oggettivamente responsabile dell'accaduto;
- di inviare la documentazione della gara oggetto di reclamo alla segreteria della Delegazione Provinciale per il seguito di competenza in merito al comportamento del Sig. Germanetto Tommaso Marco per aver disatteso le norme federali nonché il Regolamento AIA;
- di rendere noto che gli altri relativi provvedimenti disciplinari sono stati assunti ed inseriti negli appositi paragrafi