News
17 Aprile 2025
Il Presidente del Chisola Luca Atzori
Torna d'attualità uno dei casi che aveva tenuto banco durante le Qualificazioni Regionali Under 14 nel mese di settembre 2024 si conclude con la delibera del Tribunale Federale. Stiamo parlando della partita Vinovo Sport-Garino, giocatasi il 14 settembre (la prima giornata delle qualificazioni), in cui si è verificata una clamorosa svista in fase di compilazione della distinta di gara per quanto riguarda la carta intestata da parte della società di casa. In pratica è stata usata per la distinta della partita la carta intestata del Chisola in luogo di quella della società satellite Vinovo Sport. Due società che sono però a tutti gli effetti due club differenti e che in quanto tali necessitano di documentazioni diverse. Come potete vedere, e come recita il comunicato del 17 aprile (da pagina 57), sul foglio di carta appare la dicitura "Chisola" con tanto di stemma quando, invece, la distinta è a tutti gli effetti composta da tesserati del Vinovo Sport. A distanza di 7 mesi da quella famosa partita, il Tribunale Federale si è pronunciato combinando una inibizione per tre figure societarie dei due club vinovesi.
In primis al dirigente Vincenzo Capasso, inibito per 2 mesi per l'errata compilazione del documento di gara. Ma c'è di più. Perché la sanzione del Tribunale Federale ha colpito anche i Presidenti delle due società coinvolte: Luca Atzori per il Chisola e Barbara Massari del Vinovo Sport. Il caso particolare, sollevato all'epoca dalla Polisportiva Garino, della distinta mal compilata sembra in realtà aver aperto un vaso di Pandora, perché l'inibizione comminata ai due presidenti sopracitati è dovuta alla conclusione di un «accordo di collaborazione non autorizzato dalla LND e non comunicato alla FIGC, sebbene le squadre di entrambe le società siano iscritte nella stagione sportiva 2024 - 2025 ai campionati Under 14 e Under 16 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta; accordo in virtù del quale le due società, “Vinovo Sport Events” e “Chisola Calcio”, oltre a stabilire la sede legale presso il medesimo indirizzo, condividono il medesimo impianto sportivo e gli stessi uffici, compresi i servizi di segreteria, per tutti gli adempimenti di natura amministrativa, compresi i tesseramenti, le iscrizioni ai campionati e le comunicazioni agli organi della Figc; oltre a ciò, la società “Vinovo Sport Events” ha proceduto al sistematico tesseramento di calciatori già tesserati nelle precedenti stagioni sportive per la società “Chisola Calcio”». Saranno per entrambi 8 mesi di inibizione. Una sanzione ridotta di un terzo (in seguito all'accoglimento dell'istanza presentata dai difensori dei due presidenti) che evita così conseguenze ben peggiori per le società: prima fra tutte, l'impossibilità di iscriversi ai campionati regionali nella prossima stagione, eventualità che si sarebbe verificata qualora la sanzione fosse stata piena, ossia di 12 mesi (QUI LE NORME IN TEMA DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI).
Seduta del 11.04.2025. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente); Avv. Antonella Reggio (Estensore); Avv. Flavio Campagna (Componente)
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei sigg. BARBARA MASSARI, VINCENZO CAPASSO, LUCA ATZORI LANGIU per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS e nei confronti delle società CHISOLA CALCIO e VINOVO SPORT EVENTS a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 6, comma1I, CGS per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 1 e 2, CGS
Con atto del 03/02/2025, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale:
- la sig.ra Barbara Massari, all’epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società “Vinovo Sport Events”;
- il signor Luca Atzori Langiu, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società “Chisola Calcio”;
- il signor Vincenzo Capasso, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società “Vinovo Sports Events”;
- la società “Vinovo Sport Events”;
- la società “Chisola Calcio”;
per rispondere:
la sig.ra Barbara Massari e il sig. Luca Atzori Langiu della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 7, comma 9, dello statuto FIGC per avere gli stessi concluso tra loro un accordo di collaborazione non autorizzato dalla LND e non comunicato alla FIGC, sebbene le squadre di entrambe le società siano iscritte nella stagione sportiva 2024 - 2025 ai campionati Under 14 e Under 16 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta; accordo in virtù del quale le due società, “Vinovo Sport Events” e “Chisola Calcio”, oltre a stabilire la sede legale presso il medesimo indirizzo, condividono il medesimo impianto sportivo e gli stessi uffici, compresi i servizi di segreteria, per tutti gli adempimenti di natura amministrativa, compresi i tesseramenti, le iscrizioni ai campionati e le comunicazioni agli organi della Figc; oltre a ciò, la società “Vinovo Sport Events” ha proceduto al sistematico tesseramento di calciatori già tesserati nelle precedenti stagioni sportive per la società “Chisola Calcio”;
il signor Vincenzo Capasso della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 66, comma 4, NOIF per avere lo stesso, prima della gara “Vinovo Sport Events - Polisportiva Garino” del 14/09/2024, valevole per il campionato Under 14, in occasione della quale svolgeva la funzione e i compiti di dirigente accompagnatore della squadra della società “Vinovo Sport Events”, compilato, sottoscritto e consegnato all'arbitro una distinta di gara nella quale, oltre a riportare in modo errato la denominazione delle due squadre partecipanti alla gara (“Chisola Calcio – Garino”), erano indicati il segno distintivo (stemma) e i dati (sede legale, sito web istituzionale ed indirizzi email) della società “Chisola Calcio”; tutto ciò nonostante il sig. Capasso e i calciatori indicati nella distinta di gara consegnata all'arbitro fossero tesserati, nella stagione sportiva 2024 - 2025, per la società “Vinovo Sport Events” e la gara in questione dovesse essere disputata dalle squadre Under 14 della “Polisportiva Garino” e della società “Vinovo Sport Events”;
la società “Vinovo Sport Events” a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, CGS per gli atti e i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Barbara Massari e dal sig. Vincenzo Capasso;
la società “Chisola Calcio” a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Luca Atzori Langiu.
Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 22/09/2024 da parte della società “Polisportiva Garino”, avente ad oggetto i fatti occorsi in occasione della gara “Vinovo Sport Events - Polisportiva Garino” del 14/09/2024, valevole per il campionato Under 14.
In detta segnalazione, in particolare, la società “Polisportiva Garino” evidenziava che, con decisione pubblicata con il CU n. 25 del 19/09/2024, il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, nel dichiarare l'improcedibilità del reclamo dalla stessa proposto per contestare la regolarità dello svolgimento della gara, precisava che le circostanze evidenziate dalla reclamante meritavano di essere approfondite nelle sedi opportune per verificare la correttezza dell'operato delle due società.
Con nota del 23/09/2024, il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta della LND trasmetteva alla Procura Federale copia degli atti.
All'esito dell'attività inquirente svolta, la Procura accertava che la sig.ra Barbara Massari, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società “Vinovo Sport Events”, ed il sig. Luca Atzori Langiu, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società “Chisola Calcio”, oltre ad essere legati da rapporto di coniugio, avevano concluso un accordo di collaborazione non autorizzato dalla LND e non comunicato alla FIGC, in virtù del quale le due società risultano avere la stessa sede legale e condividere il medesimo impianto sportivo e gli stessi uffici.
La procura accertava anche che la società “Vinovo Sport Events” ha proceduto al sistematico tesseramento di calciatori già tesserati nelle precedenti stagioni sportive per la società “Chisola Calcio”.
In ragione di ciò, la Procura deferiva la sig.ra Barbara Massari, il sig. Luca Atzori Langiu e il sig. Vincenzo Capasso, nonché le società “Vinovo Sport Events” e “Chisola Calcio”.
Nella seduta del 11/04/2025, avanti a codesto Tribunale Federale sono comparsi l’avv. Andrea Dellavalle in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Stefano Caniglia in rappresentanza del sig. Luca Atzori Langiu e della società “Chisola Calcio” e l’avv. Leonardo Calabrese in rappresentanza della sig.ra Barbara Massari, del sig. Capasso Vincenzo e della società “Vinovo Sport Events”.
Preliminarmente, il Presidente del Tribunale, verificata la regolare costituzione delle parti, ha dato lettura del capo d’incolpazione e ha avvisato le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento, ai sensi dell’art. 127 CGS.
I difensori congiuntamente hanno presentato a codesto Organo giudicante istanza per l’applicazione della sanzione ridotta di un terzo ex art. 127 CGS e il Procuratore Federale ha prestato il proprio consenso all’applicazione delle seguenti sanzioni:
a carico della sig.ra Barbara Massari - mesi 8 di inibizione;
a carico del sig. Luca Atzori Langiu - mesi 8 di inibizione;
a carico del sig. Vincenzo Capasso - mesi 2 di inibizione;
a carico della società “Vinovo Sport Events” - ammenda di € 800,00;
a carico della società “Chisola Calcio” - ammenda di € 670,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato l'accordo intervenuto tra le parti, ritenuto che non sussistono elementi atti ad escludere la responsabilità dei soggetti e delle Società deferiti, le sanzioni, ridotte di un terzo per la scelta della procedura speciale, appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti e devono essere, pertanto, omologate.
Il Tribunale Federale, visto l’art. 127 CGS, applica le seguenti sanzioni:
- a carico della sig.ra Barbara Massari - mesi 8 di inibizione;
- a carico del sig. Luca Atzori Langiu - mesi 8 di inibizione;
- a carico del sig. Vincenzo Capasso - mesi 2 di inibizione;
- a carico della società “Vinovo Sport Events” - ammenda di € 800,00;
- a carico della società “Chisola Calcio” - ammenda di € 670,00.
Ricordiamo inoltre cosa comporta il provvedimento di inibizione o di squalifica per un dirigente di una società calcistica affiliata alla LND secondo le norme della FIGC.
- Il divieto di accesso al terreno di gioco, agli spogliatoi ed ai locali annessi in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli;
- Il divieto di svolgere la propria attività ufficiale in ogni circostanza come ad esempio l'impossibilità per il Presidente di firmare ricorsi o tesseramenti. Questa è la conseguenza più rilevante, il Presidente in questo caso deve delegare queste funzioni ad un'altra figura societaria che abbia potere di firma. Ricordiamo come esempio concreto quando il Presidente del Ciriè, inibito, firmò un ricorso che era stato poi respinto proprio perché il numero 1 nerazzurro era sotto provvedimento di inibizione;
- Rappresentare la propria società in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo, sia a livello nazionale che internazionale;
- Partecipare alle attività degli organi federali;
- Ricoprire cariche federali;
- Il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi.
LUCA ATZORI PUNGENTE:
«8 MESI PER UNA DISTINTA SBAGLIATA, GIUSTIZIA SPORTIVA NON EQUA»
Pungente la reazione di Luca Atzori, presidente del Chisola, club di Serie D e super potenza calcistica del settore giovanile piemontese, con 5 primi posti nelle categorie che vanno dalla Under 19 alla Under 14: «Puniti perché vinciamo e siamo scomodi, puniti perché, a differenza delle altre società con le seconde squadre, siamo l'unica denunciata da qualcuno. 8 mesi per una distinta sbagliata... e fortuna che abbiamo patteggiato, mi sono dovuto sentir dire anche questo. Puniti per una mancanza di trasparenza e di comunicazione per l'utilizzo delle stesse strutture e della stessa sede legale, prima ci autorizzano a fare le seconde squadre e poi ci denunciano, non dandoci un minimo di consulenza. La mia inibizione non è un provvedimento che ci danneggia più di tanto, avendo una figura societaria con potere di firma che è il nostro segretario Sergio Gardellini, non c'è però equità in questa giustizia e, in un Paese dove ogni anno falliscono decine di società, mettono i bastoni tra le ruote a club virtuosi come noi che investono nelle giovanili».