Giustizia Sportiva
07 Maggio 2025
Dopo i ‘lavori socialmente utili’ come sanzione di condanna per chi commette certi reati, arrivano nel calcio giovanile ‘le modalità rieducative’! Ma che cosa sono? Per scoprirlo basta leggere il comunicato 273/A della Figc datato 30 aprile dove viene modificato e ampliato l’articolo 137 del Codice di Giustizia Sportiva dal Consiglio federale della Figc in tema di sanzioni e squalifiche.
Dove si legge che: «Ai calciatori impiegati in gare e competizioni giovanili ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, la sanzione della squalifica superiore a otto giornate, ovvero a tempo superiore a quattro mesi, si applica prevedendo, fino alla metà della sanzione stessa, modalità rieducative, secondo quanto stabilito dalla Federazione sentita la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'attività giovanile e scolastica».
Questo significa che dalla prossima stagione, in tutti i campionati e le competizioni giovanili organizzate dalla Lnd fino a quelle del Settore Giovanile e Scolastico, fatta eccezione per i campionati Pulcini ed Esordienti, i calciatori o le calciatrici che subiranno una squalifica superiore alle 8 giornate o ai 4 mesi di squalifica, dovranno scontare e affrontare anche delle sanzioni ‘rieducative’ sulla stregua dei ‘lavori socialmente utili’.
In questo caso niente lavori forzati ma, come si legge nel testo, sarà la Federazione, sentita la Lega Nazionale Dilettanti e/o il Settore Giovanile e Scolastico, a individuare i percorsi e i ‘corsi’ più adeguati per un periodo che potrà arrivare fino alla metà della sanzione di squalifica. Un esempio? Se un calciatore prenderà 10 giornate di squalifica potrà e dovrà sostenere i percorsi rieducativi anche fino a 5 settimane. Oppure, nel caso di squalifica a tempo, se un calciatore prenderà una squalifica di 6 mesi, potrà dover sostenere fino a 3 mesi di corsi di ‘recupero rieducativo’.
Art. 137 Sanzioni
Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo.
Ai calciatori impiegati in gare e competizioni giovanili ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, la sanzione della squalifica superiore a otto giornate, ovvero a tempo superiore a quattro mesi, si applica prevedendo, fino alla metà della sanzione stessa, modalità rieducative, secondo quanto stabilito dalla Federazione sentita la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'attività giovanile e scolastica.