Under 17
26 Settembre 2025
Si prospettava come la partita di cartello della prima giornata, tra le due squadre in lotta per vincere il campionato, ma alla fine l'ultima parola l'ha avuta il Giudice Sportivo. Questo il destino di Lombardia Uno-Sesto 2012, partita di domenica 21 settembre valida per la prima giornata di campionato del Girone C di Under 17, Delegazione di Milano, sospesa definitivamente a dieci minuti dal termine dal direttore di gara. Il risultato? Sconfitta a tavolino e ammenda ad entrambe le squadre.
La decisione di sospendere definitivamente la gara sarebbe arrivata, secondo il Comunicato Ufficiale, al 35' del secondo tempo «A seguito di uno scontro di gioco - si legge - rimaneva a terra un calciatore della società SESTO 2012. L'Arbitro, ritenendo che si trattava di un grave infortunio, si avvicinava al calciatore per sincerarsi delle sue condizioni. In quel momento però notava che i calciatori ed i dirigenti di entrambe le società entravano sul terreno di gioco dirigendosi verso il calciatore infortunato insultandosi e spintonandosi reciprocamente.Tutti questi comportamenti si protraevano per circa 6 minuti, dopodiché, nonostante i tentativi dell'Arbitro di riportare la calma e poter riprendere il gioco, la situazione non migliorava e a questo punto l'Arbitro decideva di sospendere momentaneamente la gara».
Da qui, dunque, ecco la scelta di sospendere definitivamente la partita: «Constatato - si legge sempre dal Comunicato - però che le tensioni non accennavano a placarsi e che calciatori di riserva e dirigenti continuavano a rimanere sul terreno di gioco, l'arbitro sospendeva definitivamente la gara dal momento che non vi erano più le condizioni di sicurezza per il proseguimento della stessa».
Questa la decisione del Giudice Sportivo riportata sul Comunicato: «Questo Giudice Sportivo DELIBERA
a) di comminare alla società LOMBARDIA UNO S.R.L.S.D. ed alla società SESTO 2012 SSD A R.L. la perdita della gara per 0 - 3 in quanto entrambe oggettivamente responsabili per il comportamento scriteriato dei propri calciatori e Dirigenti che hanno costretto l'arbitro a sospendere l'incontro (art. 10, comma 3, C.G.S.);
b) di comminare alla società LOMBARDIA UNO S.R.L.S.D. ed alla società SESTO 2012 SSD A R.L. l'ammenda di euro 100,00 ciascuna in quanto entrambe oggettivamente responsabili del comportamento dei propri tesserati».