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02 Ottobre 2025
Ad un mese esatto dall'ormai famoso "caso del SuperOscar" arriva la parola fine (quasi) su quanto successo nel post partita di Carmagnola-Volpiano Under 14 del 31 agosto 2025. Eravamo rimasti così, con una sentenza che aveva deliberato un anno di squalifica sia per il calciatore della Volpiano Pianese, sia per quello del Carmagnola. Le sanzioni e le ammende assegnate si sono, ovviamente, basate sul referto arbitrale del direttore di gara che al momento dei fatti era ancora in campo per vedere da vicino lo svolgersi della vicenda. Ad essere coinvolti oltre ai due calciatori già citati, sono state le società Volpiano, Carmagnola e Collegno Paradiso (campo base), e un dirigente del Carmagnola.
Ripercorriamo i fatti: secondo il referto arbitrale, al termine della partita a centrocampo è scoppiata una rissa. Il direttore di gara ha scritto di aver visto il calciatore del Carmagnola in questione colpire con “un pugno sul retro della nuca” il calciatore del Volpiano. La situazione è degenerata al punto da richiedere l’intervento dei carabinieri e l’arrivo dell’ambulanza per il tesserato del Volpiano.
Da qui i due ricorsi. Il primo, del Carmagnola, mirava a cancellare o almeno ridurre l’ammenda da 150 euro inflitta dal Giudice Sportivo provinciale per responsabilità oggettiva, cioè per i comportamenti violenti di alcuni tesserati. Il secondo, presentato dal calciatore squalificato, chiedeva di rivedere la durata, inizialmente fissata fino al 4 settembre 2026, invocando la legittima difesa (racchiusa nell'intento di "proteggere" un compagno di squadra vittima di un'aggressione) e la sproporzione della pena, anche alla luce di un video depositato agli atti, proprio quel video che, nelle settimane successive all'accaduto, ha fatto il giro del web.
La Corte ha fatto chiarezza su entrambi i fronti. Per quanto riguarda la società, nessuno degli elementi portati in appello è stato ritenuto sufficiente a mettere in discussione la sanzione. La Corte infatti ha ribadito che, secondo quanto riportato dal referto arbitrale, la sanzione comminata al Carmagnola era congrua con quanto successo.
Diverso il ragionamento sul calciatore biancazzurro. Visionato il filmato, il comunicato riporta come non sia possibile affermare con certezza che il pugno non sia andato a segno; di conseguenza resta valida la ricostruzione arbitrale, considerata “fonte privilegiata di prova”. Cade anche la legittima difesa: se l’intento fosse stato solo quello di proteggere un compagno a terra, scrive la Corte, il calciatore avrebbe dovuto frapporsi o allontanare l’avversario, non colpirlo alla nuca.
Eppure, pur confermando la responsabilità, l’Appello corregge la rotta sulla misura della pena. Stop alle “sanzioni esemplari”: nell’ordinamento sportivo valgono proporzionalità e coerenza. Contano poi la dinamica specifica (per il calciatore del Carmagnola un’azione unica e circoscritta, a differenza di quanto attribuito al tesserato del Volpiano che aveva ricevuto la stessa pena) e soprattutto l’età. Nella sentenza è sottolineato, infatti, come una sanzione così lunga e dura ad un ragazzo così giovane potrebbe comportare l'allontanamento definitivo dallo sport. Conclusione, la Corte riduce la squalifica del calciatore del Carmagnola al 31 dicembre 2025.