Under 14
31 Ottobre 2025
Una sentenza destinata a far discutere nel calcio giovanile. L'arbitro commette un errore tecnico durante la partita, la società presenta ricorso con una chiara prova video e, nonostante la suddetta, il giudice sportivo rigetta il ricorso della società, in quanto «il Giudice Sportivo non può acquisire né utilizzare video o fotografie prodotti dalle società o da terzi».
Arriva la sentenza, con il ricorso presentato dal San Giorgio Molteno dopo quanto accaduto domenica il 19 ottobre nel corso della gara - valevole per la sesta giornata del campionato Under 14 - tra i padroni di casa e la Casati Arcore. Circa due settimane dopo, arriva la comunicazione ufficiale da parte del giudice sportivo: rigetto del reclamo e risultato convalidato (2-0 per gli ospiti).
Ma bisogna necessariamente fare un passo indietro e ricostruire attentamente ciò che è avvenuto quella mattina. È il minuto 30 del secondo tempo. Il direttore di gara fischia un calcio di rigore in favore della Casati Arcore. Dal dischetto si presenta un giocatore ospite, che prima colpisce il palo e poi ribadisce in rete, senza che nessun altro calciatore tocchi il pallone, come si evince dalla chiara prova video presentata in sede di ricorso. Per regolamento, sarebbe fuorigioco del giocatore che ha calciato, ma il direttore di gara ha lasciato proseguire l'azione, convalidando il gol.
Dopo aver ascoltato le dichiarazioni dell'ufficiale di gara, il Giudice Sportivo ha deliberato quanto segue: «In primo luogo, viene rilevato che, alla luce della normativa vigente, il Giudice Sportivo non può acquisire né utilizzare video o fotografie prodotti dalle società o da terzi, salvo i casi tassativamente previsti dall'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.). In particolare, il comma 5 dell'art. 61 C.G.S. stabilisce quanto segue: "Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo". È quindi evidente che l'utilizzo di immagini televisive o fotografie è consentito solo nei casi espressamente indicati dalla norma, ossia per fatti di condotta violenta o per l'uso di espressioni blasfeme, e solo se la segnalazione proviene da un soggetto legittimato (Procuratore Federale o Commissario di campo, se designato)».
E ancora: «Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato alla propria memoria un video relativo al fatto contestato; tuttavia, tale documentazione non è utilizzabile ai fini della decisione, poiché: 1. la fattispecie oggetto del ricorso non riguarda condotte violente né espressioni blasfeme; 2. la documentazione non proviene da uno dei soggetti legittimati a effettuare segnalazioni, secondo quanto previsto dall'art. 61 C.G.S. Pertanto, preso atto dell'inammissibilità dell'acquisizione e valutazione di tali materiali, il video trasmesso non può essere preso in considerazione ai fini del giudizio sportivo. In ogni caso, al fine di accertare con precisione quanto effettivamente accaduto durante la gara (al minuto 30 del secondo tempo), il Giudicante ha ritenuto opportuno acquisire una dichiarazione dall'Ufficiale di Gara, che ha diretto l'incontro».
In conclusione, la sentenza definitiva: «Il Direttore di gara ha confermato che il calciatore incaricato dell'esecuzione del rigore ha colpito il palo e la successiva realizzazione della rete è avvenuta ad opera di un diverso calciatore della squadra U.S. A. CASATI ARCORE, regolarmente in gioco. Pertanto non sussiste alcuna violazione della Regola n. 14 del Regolamento del Giuoco del Calcio, il quale vieta al calciatore che "ha eseguito il tiro non può toccare di nuovo il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da altro calciatore"».
Una sentenza che mette in risalto una specifica questione: le prove video sono valide solo ed esclusivamente in caso di violenza all'interno del terreno di gioco o utilizzo di termini blasfemi, e non oltre. Inoltre, le prove video sono da ritenersi valide, solo se presentate da soggetti legittimati, come scritto nella sentenza. In questo caso, con una simile evidenza, il direttore avrebbe potuto riconoscere il proprio sbaglio e, conseguentemente, accertare il proprio errore tecnico.