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05 Novembre 2025
Un nodo che si pone ogni anno, un problema che ad ogni nuova stagione colpisce più di un club: l'omologazione del campo sintetico. Anche quest'anno un nuovo caso che riguarda l'omologazione del campo da parte della Lnd, un via libera fondamentale che deve arrivare direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti per permettere alle categorie agonistiche di giocare.
Il caso di questa stagione coinvolge la Mappanese e il suo sintetico in via Galvani. Dopo la gara del 18 ottobre, valevole per la sesta giornata di campionato, tra Mappanese e Spazio Talent Soccer (terminata 2-1), la società del presidente Tony Tucci presenta ricorso per aver disputato la gara in un campo non omologato. La partita era calendarizzata sul campo in erba, ma nel momento dell'arrivo in via Galvani, allo Spazio Talent è stato notificato il cambio del campo. La partita, quindi, si svolge sul sintetico, ma al termine di essa la società bianconera avvisa che presenterà ricorso, ricorso che però è stato respinto. Il motivo della respinta riguarda però solo la forma, perché questo tipo di reclamo sarebbe dovuto essere presentato al direttore di gara prima della partita, e non dopo com'è avvenuto.
Non è finita qui però: il Giudice Sportivo si è infatti espresso nel comunicato n°38. Così si legge sullo stesso:
«In merito ai fatti come accaduti si può osservare come l'incontro avrebbe dovuto disputarsi sul campo A della Mappanese, ma, la contemporanea presenza di altra partita, ha indotto la società ospitante a dirottare la gara sul campo B. Ciò è emerso dalle dichiarazioni delle due società, sostanzialmente omogenee, e dalla dichiarazione dell'arbitro, richiesta da questo GD, atteso che in sede di referto nulla veniva evidenziato sul punto. A questo punto, le ricostruzioni divergono: sostiene la reclamante come, già di per sé, la mancata preventiva comunicazione dello spostamento della partita su di un campo anche solo adiacente mina la parità di trattamento tra le società, compromettendo i principi di lealtà e correttezza che sono alla base dello sport. Inoltre, la mancanza di omologazione del terreno di gioco deve comportare come conseguenza la perdita della partita da parte della squadra ospitante. Di diverso avviso la convenuta, secondo la quale non vi è stata alcuna alterazione delle condizioni di parità o di correttezza tra le squadre, tanto che la società Spazio Talent Soccer ha disputato l'incontro senza lamentare eventuali disagi o problematiche legate al campo e la gara si è svolta regolarmente».
Si continua poi con le dichiarazioni del direttore di gara che è stato chiamato dal Giudice Sportivo. «Con nota pervenuta in data 24 ottobre 2025, l'arbitro dell'incontro rilevava come, "Sono arrivato al campo, e ho chiesto dove si giocasse, i dirigenti mi hanno detto nel campo 2, anche perché nel campo 1 si stava svolgendo un'altra partita. A fine gara la società ospite mi ha fatto presente che il campo sintetico non era omologato e che pertanto non si poteva giocare, mi è stato riferito solamente in modo verbale". Da accertamenti svolti presso la sede della LND VDA si è potuto constatare come il campo da gioco sul quale è stata disputata la partita non era omologato. Non vi è dubbio che una partita ufficiale debba giocarsi in un campo omologato, così come non vi è dubbio che il campo in cui si è disputata la partita non era omologato, tanto che neppure la Mappanese arriva a sostenerlo ("Il campo utilizzato è omologato come campo da allenamento"). »
Tuttavia la norma dirimente appare l'ultimo comma dell'art. 59 NOIF, che prescrive come i reclami per irregolarità del terreno di gioco devono essere presentati per iscritto prima dell'inizio della gara, mentre solo le irregolarità sopravvenute nel corso della stessa possono essere contestate anche in forma verbale. Solo in caso di reclamo scritto, l'arbitro potrà procederà alla verifica preventiva della regolarità o meno del terreno di gioco. Dal referto arbitrale e dalla successiva interrogazione allo stesso direttore di gara, detta riserva scritta non vi è stata e, pertanto, si deve ritenere la partita regolarmente terminata, con l'omologazione del risultato conseguito sul terreno di gioco (in senso conforme, questo GST, con la decisione pubblicata sul CU 5.12.2024).
Un caso simile era successo esattamente un anno fa (dicembre 2024). Under 16 Regionale, il Baveno Stresa va a giocare in casa del Bulè Bellinzago. Dal momento che l'Eccellenza del Bulè aveva chiesto l'anticipo al sabato pomeriggio (giorno di gara dell'Under 16) i 2008 erano stati spostati sul sintetico che, appunto, non era omologato. In quel caso il Baveno Stresa, prima dell'inizio della gara, fa presente al direttore di gara l'irregolarità del campo e la volontà della squadra di non disputare la partita. Nel comunicato della settimana successiva, il Giudice Sportivo assegna poi la gara a tavolino in favore del Baveno.
Appurato che il ricorso dello Spazio Talent è stato rifiutato per una questione di forma, il problema dell'omologazione del campo della Mappanese rimane.
Il comunicato n° 38 continua però, perché dopo aver confermato il 2-1 sul campo tra Mappanese e STS sottolinea come la questione omologazione del campo della Mappanese non può passare inosservata. Facendo riferimento all'Articolo 1 (ovvero per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di gioco, appositamente omologato), si sottolinea come per garantire la sicurezza ai calciatori il campo deve essere omologato. La decisione cosciente di giocare su un campo non omologato potrebbe anche essere causa di possibile deferimento: la palla passa alla Procura Federale, così come si legge sul comunicato: «La volontaria decisione di far disputare un incontro su di un terreno di gioco non omologato potrebbe essere fonte di possibile deferimento del Procuratore Federale, al quale si trasmettono gli atti per opportuna valutazione». Questo perché, al di là del caso specifico e del risultato della partita tra Mappanese e Spazio talent, disputare un incontro ufficiale su un campo non omologato espone la società ospitante, il Presidente e il direttivo a diversi rischi (possibile denuncia penale nel caso di un infortunio ad esempio), così come è stato illustrato nel recente Convegno sull'impiantistica e la sicurezza tenutosi a Vercelli sabato 18 ottobre, da cui è scaturito il documento esplicativo.
Per poter disputare le gare agonistiche (quindi dall'Under 14 in poi) il campo sintetico deve essere realizzato seguendo le direttive dello specifico regolamento per poi essere omologato e quindi avere l'approvazione della Lnd. Un'approvazione che arriva non solo a campo terminato ma anche durante tutti i lavori del rifacimento dell'impianto, dagli scavi fino al completamento con erba sintetica. Chi invece opta per la realizzazione "in autonomia" e non seguendo il regolamento LND non potrà ottenere l'omologazione del campo per la disputa di incontri agonistici ufficiali, ma potrà essere utilizzato soltanto per amichevoli, allenamenti e per le partite dell'attività di base. La mancata omologazione può anche, in alcuni casi, essere invece una semplice questione di tempistiche: se una società ha realizzato un campo secondo i parametri della LND deve comunque attendere la visita dell'apposita commissione da Roma che rilascia il documento di omologazione.
In conclusione si evidenzia come a volte si dia rilevanza ad un risultato sportivo (possibile vittoria o perdita della gara tramite reclamo) mentre nel caso della disputa di una partita ufficiale su un campo non omologato i rischi e le conseguenze possibili possono essere sicuramente molto più gravi (e non solo sportive ma anche penali) rispetto a 3 punti in più o in meno in classifica.