Under 16 Élite
13 Novembre 2025
UNDER 16 ÉLITE REAL CALEPINA-VILLA VALLE
Un dettaglio sfuggito tra le carte d’inizio stagione è costato caro al Villa Valle. Tutto nasce sabato 1 novembre, quando la squadra bergamasca supera 4-2 la Real Calepina. Una vittoria limpida sul campo, destinata però a non restare tale. Tra i protagonisti di quella partita figurava infatti un giocatore che, a sua insaputa o meno, non avrebbe potuto scendere in campo: su di lui pendeva ancora una squalifica da scontare, rimasta in sospeso dalla stagione precedente. Il centrocampista, arrivato in estate dal Mapello, avrebbe dovuto fermarsi per una giornata a causa della recidiva in ammonizioni maturata nell’ultimo turno dello scorso campionato. Una sanzione mai eseguita, ma che resta valida al di là del trasferimento o della categoria, come da regolamento.
Secondo quanto si legge nel comunicato del Giudice Sportivo del 13 novembre 2025, la Real Calepina ha agito con tempestività dopo la gara del 1° novembre contro il Villa Valle, vinta 4-2 da quest’ultima a Grumello del Monte e valida per il campionato Allievi Regionali Under 16 Élite – Girone C. «La Società Real Calepina F.C. SSDARL – si legge nel provvedimento – con nota a mezzo PEC in data 2 novembre 2025 alle ore 23.31 ha inviato preannuncio di reclamo e, in data 3 novembre 2025 alle ore 9.02, ha depositato il relativo ricorso in ordine alla gara disputata contro la Villa Valle SSD ARL». Al centro del caso, la posizione del centrocampista Andrea Sava, arrivato in estate dal Mapello, che secondo la società istante «non avrebbe dovuto giocare, in quanto aveva da scontare una giornata di squalifica per recidiva in ammonizione relativa all’ultima gara del campionato Giovanissimi Regionali Under 15 – Girone D della passata stagione».
Il comunicato spiega poi che «con C.U. n. 20 VB del 30 aprile 2025, Sava Andrea aveva subito la squalifica di una gara poiché, dopo l’ultima partita del campionato disputata il 27 aprile 2025, era stato sanzionato per recidività in ammonizione». Una sanzione che, in base all’articolo 21, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, «avrebbe dovuto essere scontata alla prima giornata di campionato della nuova categoria di appartenenza». Così non è stato: «Sava Andrea è stato inserito in distinta nelle prime sette giornate del campionato 2025/2026 e ha preso parte alla gara in oggetto, non scontando mai la sanzione comminatagli, configurando così un caso di partecipazione irregolare». Il giudice cita infine l’articolo 21, comma 3, del medesimo Codice, ricordando che «al calciatore squalificato è precluso l’accesso al recinto di gioco e agli spogliatoi» e che «la violazione di tale divieto comporta l’irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall’articolo 9». Da qui la conclusione: «L’impiego del calciatore squalificato integra la responsabilità oggettiva della Società Villa Valle SSD ARL e costituisce violazione della norma sopra richiamata».
Infine, Come riportato nel medesimo comunicato, il reclamo presentato dalla Real Calepina è stato accolto integralmente dal Giudice Sportivo, che ha disposto sanzioni sia nei confronti della società Villa Valle sia del calciatore coinvolto. Nel dispositivo finale, alla voce «Provvedimenti disciplinari», si legge: «In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. Società – perdita della gara: Villa Valle SSD ARL. Calciatori – squalifica per una gara effettiva: Sava Andrea (Villa Valle SSD ARL)».