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Partita sospesa per rissa, ecco la sentenza del Giudice Sportivo

Cinque mesi di squalifica per tre tesserati, la storia del big match non è finita qui

Arbitro

La sentenza tanto attesa è arrivata. Il giudice sportivo nel comunicato n.36 si è pronunciato sul caso che ha tenuto banco nel precedente turno di campionato. il big match tra San Giorgio e Settimo, valevole per la seconda posizione di classifica, si è interrotto al 23' del primo tempo, sul punteggio di 1-1, per un alterco tra tre giocatori delle due squadre, due dei padroni di casa e uno degli ospiti.

Al termine del pezzo sopra correlato avevamo prospettato diversi scenari, il più probabile dei quali era la ripetizione della gara. Ebbene, il giudice sportivo è andato in questa direzione, discostandosi da alcuni precedenti (vedasi la rissa tra Alpignano e Borgaro, dove si è deciso per la gara persa per entrambe le squadre) e ordinando dunque che si rigiochi interamente il match, partendo dal primo minuto sul punteggio di 0-0 in data 26/11/2025 alle 18:30. Le tre espulsioni comminate dal direttore di gara, però, permangono e i tre ragazzi coinvolti nell'alterco non potranno scendere in campo fino al 30 aprile 2026. Di sgeuito il testo integrale del comunicato.

GARA: SAN GIORGIO TORINO - CALCIO SETTIMO

Come si evince dal contenuto degli atti ufficiali di gara, che fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S), l'incontro San Giorgio Torino – Calcio Settimo, Girone B, Under 17 Provinciali non ha avuto un regolare svolgimento, in quanto definitivamente sospesa al33º minuto del primo tempo. Questi i fatti riferiti dal Direttore di Gara: dopo un primo alterco iniziale al 2º minuto del primo tempo fra il giocatore del Calcio Settimo e quello del San Giorgio Torino, entrambi destinatari di un richiamo verbale da parte dell'arbitro, giunti al 23º sempre del primo tempo, in occasione dell'uscita della sfera dal terreno di gioco, il giocatore del Calcio Settimo dava una lieve gomitata al giocatore del San Giorgio Torino, mentre il direttore di gara si accingeva ad ammonire ambedue i giocatori, fra i quali si era accesa un'animata discussione, i due giocatori si fronteggiavano dapprima in un testa a testa aggressivo, che sfociava in una violenta rissa fra i due, durante la quale entrambi si colpivano vicendevolmente con pugni al volto e calci, scambiandosi reciprocamente minacce e pesanti insulti, accompagnati da gesti volgari. Ad aggravare la situazione venutasi a creare, in spregio al fair play ed al rispetto dell'avversario, principi che su un campo di calcio dovrebbero essere consolidati al pari di quanto accade in altri sport, sopraggiungeva un altro giocatore del San Giorgio Torino, il quale seppur intervenuto per difendere il compagno di squadra, anziché cercare di dividere i due contendenti, ponendo fine così all'azione violenta in quel momento in atto, interveniva sferrando pugni all'avversario, così ampliando il numero dei protagonisti della colluttazione e dello scambio di minacce ed offese. Solo grazie al pronto intervento dei dirigenti di entrambe le compagini, la rissa a tre veniva sedata.

Allontanati dal recinto di gioco i giocatori autori del grave episodio di violenza fisica e verbale, la partita proseguiva in un clima di crescente tensione, alimentata da atteggiamenti malevoli e intimidatori fra i giocatori di tutte e due le squadre, con il crescente rischio che potesse originarsi da un momento all'altro un ulteriore scontro fisico. Per tale ragione il direttore di gara per salvaguardare l'incolumità dei ragazzi e consapevole che la situazione eccezionale venutasi a creare non era più gestibile a livello arbitrale, in quanto non più attinente a pure situazioni di gioco ed all'osservanza delle regole che lo disciplinano, sospendeva definitivamente l'incontro al 33º del primo tempo, decisione che veniva condivisa dai dirigenti di entrambe le società che con spirito collaborativo facevano rientrare i presenti sul terreno di gioco negli spogliatoi.

Premesso quanto sopra questo organo giudicante, ritenendo che non è stato possibile per il direttore di gara far proseguire l'incontro con regolarità e portarlo a termine allo scadere dei tempi regolamentari,

si delibera:

- di rimettere gli atti alla segreteria della Delegazione Provinciale al fine di disporre la ripetizione della gara.

[...]

- di comminare l'ammenda di euro 50,00 alla Società San Giorgio Torino per comportamento violento ed antisportivo tenuto dai propri tesserati, tenuto comunque conto della condotta proattiva dei propri dirigenti nel sedare l'atto violento che ha visto coinvolti due tesserati di detta società e per dimostrato un atteggiamento collaborativo in occasione della sospensione dell'incontro.

- di comminare l'ammenda di euro 50,00 alla Società Calcio Settimo per comportamento violento ed antisportivo tenuto dai propri tesserati, tenuto comunque conto della condotta proattiva dei propri dirigenti nel sedare l'atto violento che ha visto coinvolti due tesserati di detta società e per dimostrato un atteggiamento collaborativo in occasione della sospensione dell'incontro.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CALCIO SETTIMO Per comportamento violento e antisportivo di un proprio tesserato, tenuto comunque conto della condotta proattiva dei propri dirigenti nel sedare l'atto violento che ha visto coinvolti due propri giocatori (vedi delibera). Euro

50,00 SAN GIORGIO TORINO Per comportamento violento e antisportivo di alcuni propri tesserati, tenuto comunque conto della condotta proattiva dei propri dirigenti nel sedare l'atto violento che ha visto coinvolti due propri giocatori (vedi delibera).

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