Cerca

Under 16 Élite

È già il caso dell'anno? Una squalifica non era stata scontata: sconfitta a tavolino

Scarioni-Segrate è destinata a far discutere: cancellata la prima vittoria, probabile il contro ricorso

E già il caso dell'anno! Cancellata la prima vittoria: c'è uno squalificato in campo

FRANCO SCARIONI-SEGRATE

Subito la notizia: il risultato di Franco Scarioni–Segrate del 9 novembre è stato annullato. Quel 2-3 in favore degli ospiti – la loro prima vittoria stagionale – è destinato a diventare soltanto un ricordo: per il Giudice Sportivo Paolo Cuminetti, infatti, il Segrate ha schierato un giocatore squalificato. La vicenda è più intricata del semplice errore di distinta, perché di mezzo c’è una partita sospesa, una prosecuzione e la differenza – decisiva – tra ripetizione e recupero.

IL CONTESTO

Tutto parte da sabato 26 ottobre: Segrate–Assago viene sospesa prima dell’inizio del secondo tempo. L’arbitro non può proseguire e, come previsto per l’Under 16, la gara va ripresa da capo, dal primo minuto e sullo 0-0. La prosecuzione viene fissata per il 5 novembre. Nel frattempo, l’1 novembre, il Segrate fa visita alla Masseroni. Al 32’ del primo tempo Riccardo Laurini viene espulso per somma di ammonizioni. Scatta quindi una giornata di squalifica.

Ed è qui che nasce l’equivoco: la partita del 5 novembre, essendo da rigiocare, viene interpretata dal Segrate come valida per scontare la squalifica. Laurini non viene schierato e si prepara alla sfida del 9 novembre contro la Scarioni. Sembrerebbe tutto regolare, se non ci fosse un dettaglio fondamentale, e il 13 novembre viene annunciato il ricorso presentato dalla Scarioni, con attesa al comunicato successivo sull'esito.

LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

Dal comunicato del 20 novembre emerge una precisazione chiave del Giudice Sportivo: «La gara del 5.11.2024 non costituiva un recupero, bensì la prosecuzione di una gara interrotta». E proprio per questo, viene richiamato l’art. 33, comma 4 del Regolamento LND: «La prosecuzione costituisce a tutti gli effetti parte integrante della gara ufficiale; i calciatori squalificati per la prima gara non possono essere schierati nella prosecuzione (lettera b, punto iii)».

Di conseguenza: «La gara del 5.11.2024 non era una gara ufficiale valida ai fini dell’esecuzione della squalifica e quindi il calciatore Laurini Riccardo non poteva essere schierato né nella prosecuzione del 5.11.2024, né nella gara successiva del 9.11.2024, essendo la squalifica ancora da scontare». Da qui la decisione finale: «Il Giudice Sportivo Paolo Cuminetti delibera: l’accoglimento del reclamo della Società SSD A.R.L. FRANCO SCARIONI 1925; di infliggere alla Società CITTA DI SEGRATE la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 10, comma 1, C.G.S.; di sanzionare il calciatore Laurini Riccardo con un richiamo scritto e una squalifica di 1 gara aggiuntiva […] e di porre a carico della Società ricorrente la tassa reclamo».

Il Segrate sarebbe pronto a presentare il contro ricorso.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Sprint e Sport

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter