Cerca

Under 17

Rissa in campo e partita sospesa: sconfitta a tavolino e squalifiche per le due società

Accade in una partita di Under 17 nei Provinciali di Milano; anche due ammende a testa tra le sanzioni comminate

Pro Novate-Viscontini Under 17

Pro Novate-Viscontini Under 17

Un primo parapiglia tra i giocatori in campo che porta all'espulsione di due calciatori, poi la ripresa della rissa che vede coinvolti nuovamente quest'ultimi in un secondo momento. Questo quanto successo in Pro Novate-Viscontini, gara valida per la 10ª giornata del Girone B di Under 17, Provinciali di Milano. Senza possibilità di interpretazione la decisione del Giudice Sportivo: sconfitta a tavolino e ammende per entrambe le squadre, squalifica per gli atleti coinvolti.

I FATTI

Domenica 23 novembre si gioca Pro Novate-Viscontini, giunti nel recupero del secondo tempo sul risultato di 3-2 per gli ospiti, che avevano ribaltato il 2-1 imposto dai rossoblù a inizio ripresa. La partita però, così come confermato dal Comunicato, non termina regolarmente sul campo«La gara in oggetto - si legge - è stata sospesa definitivamente al minuto 51 (cinquantuno) del secondo tempo di gioco, a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti plurimi calciatori di ambedue le società per alcuni minuti e a vario titolo

Considerato che il direttore di gara ha individuato solo parzialmente i calciatori responsabili della rissa - continua il Comunicato - tra i quali si segnalano gli atleti KHEDR AHMED ATEF TAHA e LOPEZ DIAZ JONATHAN, peraltro destinatari degli opportuni provvedimenti disciplinari, non riuscendo invece ad identificare con altrettanta precisione le diverse responsabilità degli ulteriori partecipanti i quali, nonostante il tempestivo intervento dei dirigenti di ambedue le società inteso a riportare la calma, continuavano nei confronti e nelle minacce reciproche».

A questo punto l'arbitro prova a far ripartire la partita, ma anche questa volta il tentativo non riesce visto lo scatenarsi di un secondo parapiglia. «Dato atto che i tentativi di riportare la situazione alla tranquillità non hanno permesso di portare a termine la gara, posto che a seguito del tentativo di riposizionamento dei calciatori in campo, questi - di entrambe le società - riprendevano la rissa nel momento in cui si accorgevano che i calciatori espulsi, per come sopra meglio individuati, si riavvicinavano minacciosamente all'uscita dal terreno di gioco. Il direttore di gara, alla luce della situazione de facto, ha constatato l'impossibilità di portare a termine l'incontro e deciso di sospenderlo in via definitiva a decorrere dal minuto 51 (cinquantuno) del secondo tempo di gioco».

IL REGOLAMENTO E TUTTI I PROVVEDIMENTI

La giurisprudenza in questo caso è chiara: quando l'obbligata interruzione dello svolgimento regolare della partita è da imputare al comportamento dei giocatori o comunque dei tesserati di entrambe le società, la sanzione da infliggere è quella prevista dall'articolo 10: la sanzione sportiva della perdita della gara per 3-0. Non è prevista infatti la ripetizione della gara, poichè questa «postula l'assenza di responsabilità anche oggettiva delle società in ordine ai fatti o alle situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara».

Dunque il Giudice Sportivo delibera.

  • Alle società PRO NOVATE e VISCONTINI la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in quanto responsabili del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto.

  • Ad entrambe le società la sanzione dell'ammenda pari ad Euro 50,00 in quanto responsabili dei fatti suindicati che hanno visto coinvolti a vario titolo parecchi calciatori presenti in campo, di cui solo alcuni identificati e destinatari dei relativi provvedimenti disciplinari; di comminare ad entrambe le società la sanzione dell'ammenda pari ad Euro 50,00 in quanto responsabili della rissa che ha visto protagonisti i propri sostenitori in concomitanza con la rissa innescatasi al momento dell'uscita dei calciatori espulsi dal terreno di gioco.

  • d) di squalificare per n. 4 (quattro) gare il calciatore KHEDR AHMED ATEF TAHA (peraltro espulso) per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario, consistito in vigoroso spintonamento e sputo, nonché per ingiurie rivolte nei confronti di un calciatore avversario; e) di squalificare per n. 3 (tre) giornate il calciatore LOPEZ DIAZ JONATHAN ALEXANDER (anch'egli espulso) per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario, consistito in uno schiaffo al volto.
Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Sprint e Sport

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter