Under 19
28 Novembre 2025
Oratorio Maria Regina-Pio XI Speranza, Under 19 Milano
Una partita sospesa al quarto d'ora del secondo tempo a causa di una prima rissa tra i calciatori in campo, seguita da spintoni e confusione tra i sostenitori sugli spalti: la decisione del Giudice Sportivo in data 30 ottobre è chiara e cristallina: partita persa a tavolino, ammende e squalifiche per entrambe le società coinvolte; un mese dopo - il 27 novembre - però ecco l'annullamento della sentenza e la gara mandata ufficialmente a ripetere. È quanto accaduto tra Oratorio Maria Regina e Pio XI Speranza, nel match valido per la 6ª giornata dell'Under 19 di Milano, Girone C, datata domenica 26 ottobre.
Nel corso del secondo tempo tra Oratorio Maria Regina e Pio XI Speranza, in torno al 15' e sul risultato di 4-1 per gli ospiti, l'arbitro decide di sospendere definitivamente la partita. «La gara in oggetto - si legge sul Comunicato del 30 ottobre - è stata sospesa in via definitiva al minuto 15 del secondo tempo di gioco a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti, a vario titolo, dapprima diversi calciatori di ambedue le società - che non sono stati identificati dal direttore di gara a causa della grande confusione e dei contestuali comportamenti dei dirigenti dall'altro lato del campo di gioco - e successivamente i sostenitori di ambedue le società (sfociata in vigorosi spintonamenti che hanno provocato la caduta dalle scale di alcuni di essi); a seguito della summenzionata rissa, non sussistevano più le condizioni minime di sicurezza necessarie per il regolare svolgimento della gara».
Dunque, visto che «la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori o ai sostenitori di entrambe le società» ecco il richiamo all'articolo 10, che per questa casistica prevede la «la punizione sportiva a carico di entrambe le società interessate». Da qui la decisione del Giudice di infliggere: sconfitta per 3-0 a tavolino e due ammende da 90 euro l'una ad entrambe. Inoltre, sempre sul Comunicato Ufficiale si legge:
La vicenda, però, non si chiude con la sentenza sul Comunicato del 30 ottobre poichè la Pio XI Speranza decide di fare reclamo chiedendo l'omologazione del 4-1 a favore, risultato vigente al momento della sospensione. E più di un mese dopo ecco la nuova sentenza, pubblicata in data 27 novembre.
«Nel proprio reclamo - dice il Comunicato - la PIO XI SPERANZA osserva come non si sarebbe verificato alcun reale scontro tra i sostenitori, in quanto dopo un deciso alterco meramente verbale durato alcuni minuti, la situazione si sarebbe placata e l’arbitro avrebbe decretato la sospensione dell’incontro dopo aver manifestato la volontà di riprendere la gara.
La reclamante osserva inoltre come nessun giocatore e nessun membro dello staff tecnico della PIO XI SPERANZA sia stato raggiunto da sanzioni disciplinari e come la squadra stesse vincendo in modo netto sul campo, sicché non avrebbe avuto alcun concreto interesse ad alimentare scontri o risse che potessero portare alla sospensione della gara.
In conclusione, la società chiede l’annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara ex art. 10 CGS, nonché l’annullamento della (sola) ammenda per rissa tra i propri sostenitori, chiedendo che la gara venga omologata con il risultato acquisito sul campo sino al momento della sospensione, o in subordine che la partita venga ripresa e terminata dal sopracitato minuto e con il risultato fino ad allora maturato».
Nessuna controindicazione invece, dall'Oratorio Maria Regina.
La palla passa quindi nelle mani della Corte Sportiva d’Appello Territoriale che «tenuto conto anche dei chiarimenti resi dal Direttore di Gara su richiesta di questa Corte, pervenuti in data 18/11/2025 e acquisiti in atti, deve ritenersi provato che la sospensione dell’incontro, diversamente da quanto riportato nella delibera del G.S., è stata dovuta non tanto alla situazione verificatasi tra alcuni giocatori, bensì esclusivamente a quanto stava avvenendo sugli spalti tra i sostenitori delle due squadre. A fronte di tale circostanza e dell’agitazione dei calciatori, il direttore di gara riteneva di disporre la sospensione della gara “onde evitare che analoga rissa potesse accendersi in campo tra i calciatori».
Cosa dice il regolamento? Secondo l'articolo 64 la decisione di sospendere la partita in corso deve scaturire da «atti violenti o gravi intimidazioni che appaiano all’arbitro pregiudizievoli della propria incolumità, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a causa del lancio di oggetti, dell’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere». Dunque tutte condotte che riguardano l'incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti alla partita, oltre alle minacce dal comportamento diretto dei sostenitori. «Diversamente, nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata solo momentaneamente, il decretare la fine anticipata della partita non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva piuttosto come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro».
Descrizione, quest'ultima, che calza a pennello con il caso Oratorio Maria Regina-Pio XI Speranza. «Nel caso di specie, a fronte di quanto riportato nel referto di gara e nel supplemento di rapporto, l’incontro è stato sospeso per decisione unilaterale dell’Ufficiale di gara in ragione di fatti che riguardavano esclusivamente la situazione dei sostenitori sugli spalti e che non aveva ingenerato un concreto stato di pericolo per l’incolumità dell’arbitro o dei tesserati in campo; circostanza riscontrabile anche dal fatto che nessuno dei tesserati della PIO XI SPERANZA è stato raggiunto da provvedimenti disciplinari».
Di conseguenza, la decisione finale della Corte d'Appello che accoglie parzialmente il reclamo del Pio XI Speranza, poichè «nelle ipotesi in cui il provvedimento della definitiva interruzione della gara da parte dell’arbitro sia immotivato, deve essere comunque disposta la ripetizione della gara». Non si parla dunque nè di omologare il risultato del campo, nè di riprendere dal minuto della sospensione, «non essendo stati conclusi i minuti di gioco decretati dall’Arbitro nel corso dell’incontro. Dunque la decisione definitiva è quella della ripetizione della gara, già fissata dal CRL per martedì 9 dicembre alle 20:30.
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