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Chiede all'arbitro di falsificare il referto: interviene la Procura Federale e arriva la squalifica

Succede in una partita di giovanili: staff tecnico entra nello spogliatoio del direttore di gara

Chiede all'arbitro di falsificare il referto: un mese di squalifica per il dirigente

UNDER 17 SONCINESE-SPORTING CLUB

Arriva il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo in seguito a quanto accaduto durante una gara del campionato Under 17 regionale, disputata tra Soncinese e Sporting Club. Un episodio che, pur collocandosi al termine della partita, ha assunto rilevanza disciplinare per le modalità e per la natura della richiesta rivolta al direttore di gara. Secondo quanto ricostruito dagli atti ufficiali, dopo il fischio finale alcune figure riconducibili allo staff della società ospite si sono presentate nello spogliatoio dell’arbitro senza essere state convocate, avanzando la richiesta di far risultare ammonito un assistente di parte che, in quella gara, era anche un calciatore infortunato. Da lì ha preso forma una situazione che ha portato all’apertura di un’istruttoria federale e, successivamente, a una sanzione che riguarda un dirigente del club coinvolto. Il caso è stato valutato come un tentativo di interferire sulla redazione del referto arbitrale, documento che rappresenta un atto ufficiale e vincolante per l’attività della giustizia sportiva.

RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Nel referto arbitrale viene ricostruito che, al termine della gara del girone E del campionato Under 17 regionale tra Soncinese e Sporting Club, disputata il 13 novembre 2025, due dirigenti della società ospite sono entrati nello spogliatoio del direttore di gara «senza che fossero chiamati dal medesimo arbitro». L’accesso allo spogliatoio, avvenuto subito dopo il fischio finale, non rientrava nelle normali procedure di fine gara e ha dato origine al successivo accertamento disciplinare. Secondo quanto riportato dall’ufficiale di gara, nel corso di questo colloquio uno dei due dirigenti avrebbe avanzato una richiesta ben precisa, chiedendo «se poteva assegnare un’ammonizione al loro assistente di parte così che questo avrebbe saltato la partita successiva». L’assistente di parte, in quel contesto, era un tesserato della società (calciatore) che stava svolgendo il ruolo di collaboratore arbitrale perché impossibilitato a scendere in campo, circostanza che, come emergerà successivamente dalle indagini, aveva una rilevanza nella finalità della richiesta. L’arbitro, messo di fronte alla proposta, ha immediatamente respinto l’ipotesi, invitando entrambi a lasciare lo spogliatoio e precisando che «mai avrebbe tenuto una condotta del genere», a conferma della volontà di non prestarsi ad alcuna alterazione del referto.

Nel momento dell’uscita, sempre secondo quanto riportato nel documento ufficiale, uno dei dirigenti avrebbe inoltre chiesto «riservatezza in merito alla proposta poc’anzi avanzata», un elemento che l’arbitro ha ritenuto rilevante ai fini della segnalazione dell’accaduto. Nel referto viene poi aggiunto che anche l’altro dirigente presente «avrebbe partecipato all’incontro di cui sopra con formulazione della illegittima proposta», delineando così il quadro di una conversazione che, agli occhi del direttore di gara, non poteva essere considerata neutra o priva di rilievo disciplinare. A fronte di questi fatti, l’arbitro ha quindi inserito l’episodio nel referto ufficiale di gara, atto che costituisce la base documentale per ogni successivo intervento degli organi di giustizia sportiva. La segnalazione ha determinato l’attivazione della Procura Federale, che ha avviato una fase istruttoria formale con l’audizione delle parti coinvolte, tra cui lo stesso direttore di gara, i dirigenti presenti nello spogliatoio e il tesserato che in quella partita aveva svolto il ruolo di assistente di società. L’intera vicenda è così passata dall’ambito del post-gara a quello della giustizia sportiva, dando avvio al procedimento che avrebbe poi portato al provvedimento disciplinare.

LA VALUTAZIONE DELLA PROCURA DEL GIUDICE SPORTIVO

Nella relazione conclusiva, la Procura Federale chiarisce che «l’accertamento dei fatti ruota attorno alla richiesta di ammonire fittiziamente il calciatore/assistente di parte», ricostruendo l’episodio avvenuto nello spogliatoio arbitrale al termine della gara di Under 17. Le indagini hanno previsto l’audizione del direttore di gara, dei due dirigenti presenti e del tesserato che in quella partita svolgeva il ruolo di assistente di società. Da questo lavoro istruttorio, si legge negli atti, emerge «un contrasto netto tra le posizioni» dei dirigenti coinvolti, che hanno cercato di ridimensionare l’accaduto parlando di una «mera battuta scherzosa», e quella del direttore di gara. La Procura sottolinea invece che l’arbitro «è stato estremamente preciso nel riferire che l’autore della proposta illecita (‘segnare come ammonito l’assistente di società’) è stato il il dirigente accompagnatore e di averlo riconosciuto con certezza nelle fotografie sottopostegli». A rafforzare questa ricostruzione è intervenuta anche la posizione del tesserato indicato come assistente di parte, che ha confermato di aver svolto quel ruolo poiché infortunato, elemento che la Procura considera rilevante nell’interpretazione della vicenda. Proprio su questo aspetto, nella relazione viene evidenziato che «l’assistente di parte era effettivamente un calciatore infortunato», una circostanza che rendeva la richiesta funzionale a un obiettivo sportivo preciso, ovvero «gestire una squalifica futura».

Sulla base di questi elementi, il Giudice Sportivo Regionale ha ritenuto che la condotta non potesse essere ricondotta a una semplice esternazione informale. Nel provvedimento si legge infatti che «la condotta del dirigente accompagnatore non può essere derubricata a mera goliardia», perché «la richiesta di alterare il referto per fini di utilità sportiva (…) configura un tentativo di indurre il Direttore di gara ad una falsa attestazione». Il riferimento è alla volontà di far risultare nel referto un’ammonizione mai comminata sul campo, al fine di far scattare automaticamente una squalifica a carico di un tesserato che, essendo infortunato, avrebbe potuto scontarla senza ricadute immediate sull’attività sportiva della squadra. In questo quadro, il Giudice ha richiamato il valore del referto arbitrale come atto ufficiale e vincolante, la cui alterazione, anche solo tentata, incide sul corretto funzionamento della giustizia sportiva. È per questo motivo che è stata disposta l’inibizione fino al 28 febbraio 2026 nei confronti del dirigente ritenuto autore della proposta, ritenuto responsabile di una «condotta gravemente antisportiva» e di aver cercato di «convincere il Direttore di gara a comminare un’ammonizione a carico del proprio assistente di parte (…) e quindi di indurre l’arbitro a porre in essere una falsa attestazione».

Diversa, invece, la valutazione adottata per l’altro dirigente presente nello spogliatoio. Nel provvedimento si legge che «la posizione del dirigente addetto all'arbitro deve essere opportunamente mitigata», poiché, pur essendo stato presente durante il colloquio con l’arbitro, «l’istruttoria non ha fornito prove circa la sua partecipazione attiva alla formulazione della proposta illecita». In assenza di elementi che dimostrassero un suo ruolo diretto nell’iniziativa, la sua posizione è stata quindi valutata in modo distinto. L’episodio, maturato al termine di una gara del campionato Under 17 regionale, è stato così definito sul piano disciplinare attraverso un provvedimento mirato, che ribadisce il principio secondo cui il referto arbitrale non può essere oggetto di pressioni o sollecitazioni esterne. Un passaggio che gli organi federali hanno inteso fissare in modo chiaro, richiamando il ruolo dell’arbitro come unico soggetto legittimato a certificare i fatti di gara e a darne conto agli organi di giustizia sportiva.

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