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Under 15

Rissa e incontro sospeso: il Giudice Sportivo dà la partita persa a entrambe le squadre

Succede in un match di Under 15: nei minuti di recupero l'arbitro decide di fermare tutto

Rissa e insulti  tra quattordicenni e l'arbitro sceglie di sospendere la partita

Arriva la sentenza per l'incontro tra Valbasca Lipomo e Albate HF, partita valida per la sedicesima giornata del Girone C di Under 15, in l’arbitro ha sospeso la gara a seguito di una rissa che ha coinvolto i componenti delle due squadre. La decisone di sospendere la partita è stata presa al primo minuto di recupero del secondo tempo e l’arbitro, dopo aver constatato l’impossibilità di continuare la gara, ha quindi optato per la sospensione.

LE CONSEGUENZE

Nel comunicato di giovedì 15 gennaio arriva la sentenza riguardante la partita: Dagli atti ufficiali di gara si rileva che la stessa è stata sospesa in via definitiva al 1' di recupero del secondo tempo a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti, a vario titolo, per diversi minuti sia i giocatori presenti in campo che le riserve e altri tesserati, di entrambe le Società. L'Arbitro ha segnalato che la tensione agonistica tra le due società si è inasprita per una presunta gomitata da parte di un calciatore della Valbasca Lipomo ai danni di un calciatore della Albate HF non vista dal Direttore di gara; tanto che il dirigente accompagnatore della Valbasca Lipomo abbandonava illegittimamente l'area tecnica rivolgendo frasi offensive ed intimidatorie all'allenatore avversario. Quest'ultimo, durante la gara, aveva incitato i propri giocatori a tenere un comportamento antisportivo nei confronti degli avversari. A seguito di tali condotte, si è quindi sviluppata in campo una rissa generalizzata con insulti, urla, spintoni e atteggiamenti minacciosi tra i tesserati delle due Società. Constatata dunque dall'Arbitro l'impossibilità di continuare l'incontro, perché avrebbe dovuto espellere tutti i calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, giustamente, decideva di considerare l'incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 1' minuto di recupero del secondo tempo. Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara che postula l'assenza di responsabilità anche oggettiva della Società, in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall'art. 10 comma 3, del CGS, vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le società interessate, dovendo queste rispondere dal comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (C.R. comm disciplinare presso CR Lombardia in CU numero 26 del 21/01/1999) e la (allora) CAF avuto modo di precisare più volte che "...una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia dato origine; Infatti se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in una semplice diverbio tra giocatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto d'avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata (CAF C.U. numero 27 del 19/05/1994) L'Arbitro ha segnalato da ultimo il comportamento provocatorio tenuto nei suoi confronti dal calciatore della Valbasca Lipomo.

DELIBERA

a) di comminare alle Società VALBASCA LIPOMO e ALBATE HF CALCIO la sanzione della ammenda pari ad euro 100,00 in quanto responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo tutti i propri calciatori presenti in campo e altri tesserati;
b) di comminare alle Società VALBASCA LIPOMO e ALBATE HF CALCIO la sanzione della perdita della gara per 0-3;
c) si dà atto che gli altri provvedimenti disciplinari sono riportati nelle apposite sezioni del presente comunicato ufficiale.
d) al dirigente della società VALBASCA LIPOMO 15 giorni di inibizione per offese all'allenatore avversario;
e) all'allenatore n. 1 gara di squalifica per aver incitato i propri giocatori a tenere un comportamento antisportivo nei confronti degli avversari (soc. Albate HF Calcio).
f) al calciatore (SOC. VALBASCA LIPOMO) n. 1 gara di squalifica per comportamento provocatorio nei confronti del Direttore di gara.

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