Cerca

Under 19

Scontri in campo e caos sugli spalti, arrivano le Forze dell'Ordine: la sentenza del Giudice Sportivo

Succede in un match di giovanili: sconfitta a tavolino per la società ospitante e squalifiche per tre suoi tesserati

Scontri in campo e caos sugli spalti, arrivano le Forze dell'Ordine: la sentenza del Giudice Sportivo

Nervi tesi, sugli spalti e in campo, tanto da richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. È successo domenica a Pioltello, nel match di Under 19 provinciale fra Oratorio Maria Regina e Rodano FC. Sul risultato di 0-2 per gli oronero - con i gol di Vulcano e Faso - il direttore di gara è stato costretto a interrompere la sfida, nonostante i pochi minuti rimasti. Una vicenda che ricalca, per molti aspetti, quanto accaduto tre mesi fa nel match dei pioltellesi con il Pio XI Speranza. Ma che, almeno per ora, ha portato a un esito diverso. Sconfitta a tavolino e 280 euro di multa alla società biancazzurra. E squalifiche per l'allenatore e per i giocatori.

IL COMUNICATO

«Dalla lettura del referto arbitrale si rileva che la gara è stata sospesa in via definitiva al minuto 43 del secondo tempo di gioco a causa della mancanza delle condizioni di sicurezza minime e necessarie per la sua prosecuzione, dovuta innanzitutto alla condotta violenta di alcuni calciatori della Società ospitante ORATORIO MARIA REGINA (che venivano tempestivamente espulsi dal Direttore di Gara) nonché al comportamento tenuto dai sostenitori della medesima che - oltre ad aver rivolto espressioni gravemente e ripetutamente ingiuriose e minacciose nei confronti dell'Arbitro e dei membri della Società avversaria - tentavano di accedere alla zona antistante gli spogliatoi al fine di entrare all'interno del campo di gioco. Ritenuto pertanto che non vi fossero le predette condizioni per portare regolarmente a termine l'incontro, anche considerato il comportamento della dirigenza della Società ospitante (di cui un membro veniva espulso), si decretava la sospensione in via definitiva dell'incontro e venivano avvertite le Forze dell'Ordine, che si recavano presso il centro sportivo e ritenevano opportuno svolgere, di concerto con il Direttore di Gara, ulteriori accertamenti nella più opportuna sede dell'adiacente caserma». Così racconta il Comunicato, che attribuisce quindi le responsabilità alla squadra di casa.

Animi caldissimi, fra spalti e campo, che hanno di fatto chiuso anzitempo il match di Under 19. E con giovedì, sono arrivate le Sanzioni del giudice sportivo:

  • Di comminare alla Società ORATORIO MARIA REGINA la perdita della gara per 0-3 (in quanto maggiormente favorevole alla Società ospitata in luogo del risultato di 0-2 maturato sul campo sino alla sospensione dell'incontro), in quanto responsabile oggettivamente rispetto al comportamento dei propri calciatori, dirigente e sostenitori per come sopra meglio descritto che ha costretto l'Arbitro a sospendere l'incontro (art. 10 comma 3 C.G.S.).
  • Di comminare alla Società ORATORIO MARIA REGINA l'ammenda di Euro 280,00 (duecento ottanta/00 Euro), in quanto oggettivamente responsabile del comportamento gravemente e ripetutamente antisportivo dei propri calciatori nei confronti dei calciatori avversari nonché del comportamento gravemente e ripetutamente offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro.

Ma oltre a ciò, il Giudice sportivo ha anche deciso di infliggere un mese di squalifica di un mese al tecnico biancazzurro, oltre a due mesi a un giocatore di casa «Per avere compiuto molteplici gesti di condotta violenta nei confronti di calciatori avversari, e specificamente per aver inflitto un pugno al volto, uno schiaffo al viso e un calcio al torace avverso tre diversi atleti della Società ospitata». A ciò vanno aggiunte altre due squalifiche per tre gare ad altri due pioltellesi «Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario».

COSA DICE IL REGOLAMENTO?

Stando a quanto riportato nell'articolo 64 comma 2 delle NOIF, «L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio». E se quindi il direttore di gara ha facoltà di giudizio in merito alle condizioni che accompagnano lo svolgimento della gara, alle squadre si demanda l'onere «del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio». Se tali condizioni non vengono rispettate, l'articolo 10 del codice di giustizia sportiva stabilisce che «La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole».

Quanto invece alle sanzioni ai tesserati, si applicano misure diverse. L'articolo 38 norma quella che si definisce "condotta violenta" e stabilisce che «Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato», mentre al punto 39 del C.G.S. si considera la "condotta gravemente antisportiva". In tal caso:

  • Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate.
  • Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato.
  • Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione per un mese.
Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Sprint e Sport

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter