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Conflitto d'interessi fatale: arbitra un avversario di girone, il giudice ordina la ripetizione

L'episodio successo in Under 16 nella partita Besnatese-SC United volge al termine, c'è la data del rematch

Conflitto d'interessi fatale: arbitra un avversario di girone, il giudice ordina la ripetizione

UNDER 16 SC UNITED-BESNATESE

La battaglia legale della Besnatese trova il suo epilogo nelle pieghe del Codice di Giustizia Sportiva: il Giudice Sportivo Territoriale ha ufficialmente dichiarato irregolare la gara SC United-Besnatese, disputata lo scorso 21 febbraio, disponendone la ripetizione. Al centro della querelle, la designazione dell'arbitro Federico Albonico, tesserato contemporaneamente come calciatore per l'Atletico Lomazzo, formazione che milita nello stesso raggruppamento di Besnatese e SC United. Il pronunciamento del Giudice non lascia spazio a interpretazioni: la presenza di un fischietto coinvolto, in qualità di giocatore, in un club parte dello stesso Girone A del campionato Under 16 Regionale, configura una violazione palese del regolamento. Una decisione che ripristina la regolarità del torneo, ma che allo stesso tempo accende un riflettore critico sulla gestione delle designazioni arbitrali, sollevando interrogativi su come una tale incompatibilità sia potuta sfuggire al vaglio dei sistemi di controllo regionali.

L’ESITO DEL GIUDICE SPORTIVO: UNA VIOLAZIONE NORMATIVA

Il dispositivo del Giudice Sportivo è netto nel delineare le responsabilità. Dopo aver esaminato il ricorso depositato dalla Besnatese — supportato da una cronologia puntuale degli eventi e dalle ammissioni verbali dello stesso direttore di gara al momento dell'identificazione — l'organo giudicante ha confermato la fondatezza della tesi del club istante. La violazione risiede specificamente nell'art. 40, comma 1 ter delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali), che recita in modo inequivocabile: «Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici».

Il Giudice ha quindi deliberato di accogliere il reclamo, annullando il risultato maturato sul campo e ordinando al CRL di definire le modalità e la data per la disputa del match. Il sistema del doppio tesseramento, nato con l'intento di promuovere la formazione arbitrale tra i giovani calciatori, è inciampato su di un errore procedurale grave. La giustizia sportiva ha dunque agito per preservare il principio cardine della terzietà dell'arbitro: in una categoria delicata come l'Under 16, dove la pressione agonistica è alta, non può esserci ombra di dubbio sulla neutralità di chi dirige l'incontro. La Besnatese, che aveva denunciato fin da subito l'incongruenza, ottiene così la possibilità di giocarsi nuovamente la partita sul terreno di gioco, in data 18 marzo alle 20:30.

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