Dal Comunicato
19 Marzo 2026
Un semplice commento costa 45 giorni di inibizione con nome errato: procedura lampo con multa di 300 euro alla Mario Rigamonti
È stata ufficializzata la sanzione nei confronti di Giorgio Gaggiotti, Direttore Generale della Mario Rigamonti, a seguito di un procedimento disciplinare avviato per un commento pubblicato su Facebook.
Il fatto risale al 6 febbraio 2026, quando Gaggiotti aveva commentato con l’espressione “decisione vergognosa” un post della pagina “CalcioBresciano.it”, riferito a un provvedimento del giudice sportivo relativo a gare disputate il 1° febbraio. Un intervento social che ha portato la Procura Federale ad aprire un procedimento per presunte dichiarazioni lesive nei confronti degli organi di giustizia sportiva. L’iter si è concluso in tempi piuttosto rapidi: poco più di un mese tra il commento e la pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Un elemento che risulta singolare se rapportato alla natura fine a sè stessa dell’episodio, legato a una singola opinione espressa sui social. Da segnalare poi un’imprecisione nel testo del comunicato, dove in un passaggio il nome di Gaggiotti viene riportato erroneamente come “Giorgio Giannotti”.
Di seguito il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 404/AA:
- «Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 781 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giorgio GAGGIOTTI, e della società A.D.C. MARIO RIGAMONTI, avente ad oggetto la seguente condotta:
Giorgio GAGGIOTTI, dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società A.D.C. Mario Rigamonti all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la pubblicazione dei Comunicati Ufficiali n. 68 del 5.2.2026 del Comitato Regionale Lombardia e n. 34 del 5.2.2026 della Delegazione Provinciale di Brescia con i quali sono stati resi noti i provvedimenti assunti dai rispettivi Giudici Sportivi Territoriali relativi alle gare disputate l’1.2.2026, a mezzo di un “commento” ad un “post” pubblicato in data 6.2.2026 sulla pagina del social network “Facebook” denominata “CalcioBresciano.it”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione degli stessi Giudici Sportivi Territoriali del Comitato Regionale Lombardia e della Delegazione Provinciale di Brescia;
A.D.C. MARIO RIGAMONTI, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Giorgio Giannotti;
– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Giorgio GAGGIOTTI,
Società A.D.C. MARIO RIGAMONTI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano Bertolotti;
– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giorgio GAGGIOTTI,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.D.C. MARIO RIGAMONTI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato».