Le motivazioni dell’esclusione di Leonardo Bonucci dalle attività quotidiane del gruppo squadra Juventus sono contenute nelle notizie di stampa (il calciatore non rientra più nei quadri del progetto tecnico in vista della stagione 2023/2024) perché di comunicati ufficiali il club più vincente d’Italia non ne ha divulgati. Il caso-Bonucci, difensore degli otto scudetti sotto contratto con i bianconeri fino al prossimo giugno 2024, sembra in via di risoluzione con il passaggio del campione d’Europa 2021 ai tedeschi dell’Union Berlino. Dopo tutto un mese di agosto scandito dai botta e risposta tra la Juve e il calciatore, che lamentava il trattamento da fuori rosa impugnando il provvedimento davanti a Figc e Associazione Calciatori, il batti e ribatti potrebbe concludersi prima della chiusura del mercato del primo settembre (ore 20). Una situazione analoga a quella del caso-Bonucci ha coinvolto un altro difensore destro: classe 2007 e tesserato per l’Under 17 di un club del nord Italia che partecipa al campionato giovanile di serie A-B, dall’inizio della pre-season non è ancora stato convocato per i test e tornei all’estero ai quali i suoi compagni hanno partecipato.
Rispetto a Bonucci il giovane Under 17 - a scanso di equivoci non in organico Juventus - si allena da agosto negli stessi orari e insieme al gruppo squadra, anche se denuncia di non avere in dotazione la canotta tecnologica con il Gps che hanno invece i suoi compagni. Nel settore professionista gli staff tecnici, anche nelle giovanili, utilizzano lo strumento del Gps per monitorare le prestazioni fisiche nel corso degli allenamenti e programmare quotidianamente i carichi per ogni singolo atleta. Il calciatore 2007 ai margini della squadra fa sapere che non è ancora stato convocato per le gare e neanche per il torneo internazionale nell’est Europa. Per entrare nel merito del caso fuori rosa Under 17 è necessario circoscrivere e definire qual è stato il percorso del calciatore e quali sono le norme che la Figc stabilisce negli articoli delle Norme Organizzative Interne (Noif).

La canotta tecnologica che contiene il Gps per il monitoraggio dello sforzo fisico utilizzata in tutte le squadre professioniste
Arrivato nella stagione 19/20 da un’altra società professionista, con la quale aveva fatto la trafila fino agli Esordienti Under 13, nel club titolare del tesseramento in essere acquisisce lo status federale di Giovane di serie, come da Articolo 33 delle Noif:
1. I calciatori “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche.
VECCHIO TESTO FINO AL 30 GIUGNO 2023
2. I calciatori con la qualifica di “giovani di serie” assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore “giovane di serie”, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l’acquisizione dello status di “professionista”, ad un’indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il “giovane di serie” ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore “professionista” di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del tesseramento quale “giovane di serie”, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.
NUOVO TESTO DAL 1 LUGLIO 2023
2. Il calciatore “giovane di serie” è vincolato alla società per la quale è tesserato per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, ovvero del contratto di apprendistato professionalizzante, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
Al termine del periodo di apprendistato, la società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie” con contratto di apprendistato ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di calciatore/calciatrice “professionista”, di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.
3. I calciatori con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.
II calciatore “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:
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abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
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abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
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abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica - Lega Pro
Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.