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NAZIONALI

Caso-Bonucci in Under 17 professionisti di A e B, tutte le tutele del regolamento per i calciatori

Un altro difensore centrale lamenta le non convocazioni subite dal proprio club del nord Italia

BONUCCI FUORIROSA JUVENTUS UNDER 17 UNION BERLINO

Leonardo Bonucci, dopo otto scudetti con la Juventus è stato messo ai margini e fatto allenare in orari differenti dal gruppo squadra

Le motivazioni dell’esclusione di Leonardo Bonucci dalle attività quotidiane del gruppo squadra Juventus sono contenute nelle notizie di stampa (il calciatore non rientra più nei quadri del progetto tecnico in vista della stagione 2023/2024) perché di comunicati ufficiali il club più vincente d’Italia non ne ha divulgati. Il caso-Bonucci, difensore degli otto scudetti sotto contratto con i bianconeri fino al prossimo giugno 2024, sembra in via di risoluzione con il passaggio del campione d’Europa 2021 ai tedeschi dell’Union Berlino. Dopo tutto un mese di agosto scandito dai botta e risposta tra la Juve e il calciatore, che lamentava il trattamento da fuori rosa impugnando il provvedimento davanti a Figc e Associazione Calciatori, il batti e ribatti potrebbe concludersi prima della chiusura del mercato del primo settembre (ore 20). Una situazione analoga a quella del caso-Bonucci ha coinvolto un altro difensore destro: classe 2007 e tesserato per l’Under 17 di un club del nord Italia che partecipa al campionato giovanile di serie A-B, dall’inizio della pre-season non è ancora stato convocato per i test e tornei all’estero ai quali i suoi compagni hanno partecipato.

Rispetto a Bonucci il giovane Under 17 - a scanso di equivoci non in organico Juventus - si allena da agosto negli stessi orari e insieme al gruppo squadra, anche se denuncia di non avere in dotazione la canotta tecnologica con il Gps che hanno invece i suoi compagni. Nel settore professionista gli staff tecnici, anche nelle giovanili, utilizzano lo strumento del Gps per monitorare le prestazioni fisiche nel corso degli allenamenti e programmare quotidianamente i carichi per ogni singolo atleta. Il calciatore 2007 ai margini della squadra fa sapere che non è ancora stato convocato per le gare e neanche per il torneo internazionale nell’est Europa. Per entrare nel merito del caso fuori rosa Under 17 è necessario circoscrivere e definire qual è stato il percorso del calciatore e quali sono le norme che la Figc stabilisce negli articoli delle Norme Organizzative Interne (Noif).

La canotta tecnologica che contiene il Gps per il monitoraggio dello sforzo fisico utilizzata in tutte le squadre professioniste

Arrivato nella stagione 19/20 da un’altra società professionista, con la quale aveva fatto la trafila fino agli Esordienti Under 13, nel club titolare del tesseramento in essere acquisisce lo status federale di Giovane di serie, come da Articolo 33 delle Noif:

1. I calciatori  “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche.

VECCHIO TESTO FINO AL 30 GIUGNO 2023

2. I calciatori con la qualifica di “giovani di serie” assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore “giovane di serie”, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l’acquisizione dello status di “professionista”, ad un’indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il “giovane di serie” ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore “professionista” di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del tesseramento quale “giovane di serie”, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

NUOVO TESTO DAL 1 LUGLIO 2023

2. Il calciatore “giovane di serie” è vincolato alla società per la quale è tesserato per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, ovvero del contratto di apprendistato professionalizzante, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Al termine del periodo di apprendistato, la società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie” con contratto di apprendistato ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di calciatore/calciatrice “professionista”, di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

3. I calciatori con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

II calciatore “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

  • abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;

  • abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;

  • abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica - Lega Pro

Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.

5. Nel caso di calciatore “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore/calciatrice.

6. II calciatore “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.


Norme transitorie in applicazione dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/ci che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/ci che, al 1 luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti calciatori tesserati come “giovani di serie” prima del 1 luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

COME DIRIMERE LA QUESTIONE FUORI ROSA

Negli altri articoli delle Noif sono presenti tutti gli elementi che potrebbero andare in contro alla questione del giovane ai margini di una squadra Under 17 professionisti di Serie A e B. Di seguito sono selezionati i testi delle regole che riguardano diritti e doveri di società e calciatore e tutte le casistiche che legiferano sul caso in questione. 

Articolo 42 – Revoca del tesseramento

1 C. Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione. La richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, corredata dalla relativa documentazione, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico, che ne valuterà l’eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l’eventuale adozione del provvedimento di revoca.
La richiesta stessa deve essere effettuata dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico ed alla Società per la quale il calciatore è tesserato. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico.
Le richieste prive della ricevuta della raccomandata spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.

Articolo 91 – Doveri delle società

1. Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento.

2. L’inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari.

Articolo 92 – Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe e Divisioni, nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori titolari di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato, sono tenuti altresì all’ottemperanza degli Accordi Collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.

2. I “giovani di serie” devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei “giovani di serie” vengono irrogate dal Tribunale Federale, su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli Accordi Collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica.

Articolo 93 – Contratti tra società e tesserati

3. I calciatori “professionisti” o “giovani di serie” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Lega di competenza non possono partecipare a gare ufficiali.

Articolo 95 bis – Disciplina della concorrenza

2. Per i Calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:

a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori tesserati per altre società;

b) a partire dal 1° gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore deve informare per iscritto la società di quest’ultimo, prima di avviare la trattativa con lo stesso.

3. L’inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano il deferimento della Procura Federale.

Articolo 100 – I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori “giovani di serie”

1. I calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega.

E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal calciatore “giovane di serie” a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore la società cedente.

2. La cessione del contratto stipulato con un calciatore è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.

3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori “giovani di serie” possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

10. Contro l’accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l’osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore minore di età deve essere sottoscritto anche dall’esercente la responsabilità genitoriale.

Articolo 101 – I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori “giovani di serie”

1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori “giovani di serie”, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati.

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell’importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore  “giovane di serie” già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell’originario accordo d i trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.

9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

Articolo 103 bis – Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

1. Gli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:

a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.

Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.

2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.

3. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.

4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

Articolo 104 – I trasferimenti e le cessioni suppletive

1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici “giovani di serie” e “giovani dilettanti” tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione.

2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l’accordo. II calciatore può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Articolo 106 – Decadenza dal tesseramento di calciatori “giovani di Serie”

1. I calciatori “giovani di serie” decadono dal tesseramento per la società, nei seguenti casi:

a) rinuncia da parte della società;
b) accordo tra le parti;
d) inattività per rinunzia od esclusione dal campionato della società; e) cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice;

3. Le operazioni di decadenza dal tesseramento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

Articolo 107 – Decadenza dal tesseramento per rinuncia

1. La rinuncia al tesseramento del calciatore “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Generale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e/o in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.

L’inclusione in “lista di svincolo” di un calciatore “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore decaduto dal tesseramento ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.

Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la responsabilità genitoriale qualora il calciatore sia minore di età.

2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore da far decadere dal tesseramento e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per le decadenze dal tesseramento, gli elenchi dei calciatori/che decadono dal tesseramento.

5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere al Tribunale Federale Nazionale nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

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