Serie C
27 Novembre 2025
RAVENNA SERIE C - Stefano Okaka, attaccante classe 1989, è stato tesserato dal Ravenna in estate e in stagione finora ha segnato 4 reti
La decisione del giudice sportivo della Lega Pro, Stefano Palazzi, sui cori razzisti dei tifosi dell’Ascoli al «Benelli» di Ravenna dello scorso 2 novembre fa discutere, non tanto per l’accertamento dei fatti, su cui c’è poco da dubitare, quanto per l’entità della sanzione: una semplice ammenda di 3mila euro alla società bianconera. Una cifra che, in rapporto alla gravità del tema (razzismo negli stadi), appare a molti come una risposta debole, quasi simbolica.
I FATTI AL «BENELLI»
Il 2 novembre, al termine della partita tra Ravenna e Ascoli, una parte dei tifosi marchigiani presenti nel settore ospiti ha intonato cori a sfondo razzista indirizzati ai giocatori del Ravenna. Nel mirino, in particolare, il calciatore Stefano Okaka, già in Serie A nonchè attaccante della Nazionale, preso di mira con insulti discriminatori mentre, insieme ad alcuni compagni, stava svolgendo un allenamento post partita sul terreno di gioco. Secondo quanto ricostruito, nel settore ospiti erano presenti circa 600 tifosi dell’Ascoli. Di questi, una quarantina si sarebbe resa responsabile dei cori incriminati. Un dato numerico che è diventato centrale nella valutazione del giudice sportivo, così come un altro elemento fattuale: al momento degli insulti lo stadio era ormai semideserto, con la quasi totalità del pubblico già defluita dall’impianto.
LE VALUTAZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
La procura federale aveva già segnalato l’episodio nel proprio referto, tanto che si era cominciato a ipotizzare l’applicazione di sanzioni pesanti: tra queste, la chiusura della curva dello stadio «Del Duca» di Ascoli per almeno una gara interna. Il giudice sportivo, però, dopo ulteriori accertamenti, ha scelto una strada diversa. Nella motivazione della sentenza si legge che: 1) il numero dei responsabili è limitato (circa 40 su 600); 2) l’episodio è avvenuto quando lo stadio era quasi vuoto; 3)la platea di possibili destinatari e testimoni dei cori era quindi molto ristretta. Per queste ragioni, il giudice ritiene «dubbia l’integrazione dei requisiti di dimensione richiesti dall’articolo 28 C.G.S.», la norma che disciplina le sanzioni più severe in caso di comportamenti discriminatori (tra cui sconfitta a tavolino, chiusura di settori dello stadio, gare a porte chiuse). Allo stesso modo, viene definito «dubbio» il requisito della percezione, cioè la possibilità che i cori siano stati effettivamente percepiti da una porzione significativa del pubblico presente. In sostanza: il fatto c’è, è grave sul piano morale e disciplinare, ma, secondo il giudice, non raggiunge quella «soglia di massa» e quella diffusione richieste per applicare il pacchetto sanzionatorio più duro previsto dall’articolo 28.
IL RICHIAMO AGLI ALTRI ARTICOLI DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Tuttavia, la sentenza non assolve affatto del tutto la tifoseria bianconera. Il giudice parla esplicitamente di «deprecabili condotte» e riconosce che il comportamento di quel gruppo di tifosi mantiene comunque rilevanza disciplinare. Per questo richiama altri articoli del Codice di Giustizia Sportiva, in particolare gli articoli 6 e 25, interpretati alla luce dello stesso articolo 28. Questa scelta tecnica è significativa: pur ritenendo non integrati i presupposti per le misure più gravi, il giudice ribadisce il principio della responsabilità oggettiva della società per le condotte dei propri sostenitori. L’Ascoli, quindi, viene ritenuto responsabile a livello disciplinare, anche se solo una parte minoritaria del proprio pubblico si è resa protagonista dei cori razzisti. La conclusione è l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di 3mila euro a carico della società bianconera. Nessuna chiusura di settori, nessuna gara a porte chiuse: solo una multa.
UNA SANZIONE SUFFICIENTE?
Ed è proprio qui che si apre il dibattito. Da un lato, c’è la lettura strettamente giuridica: se la norma prevede determinati requisiti di dimensione e percezione, e questi non sono chiaramente soddisfatti, il giudice, in un’ottica di garantismo, può ritenere sproporzionato applicare misure drastiche. Dall’altro lato, c’è la dimensione etica e simbolica: il razzismo negli stadi è un fenomeno che il mondo del calcio, a parole, dice di voler combattere senza esitazioni. Limitarsi a una multa relativamente modesta, quando vengono accertati cori razzisti indirizzati in maniera mirata a un giocatore, rischia di trasmettere un messaggio ambiguo: la discriminazione viene formalmente condannata, ma nella pratica punita con una sanzione che per una società professionistica pesa fino a un certo punto. C’è poi un ulteriore aspetto: il ragionamento sullo stadio semivuoto. Il fatto che lo stadio fosse quasi deserto, e che quindi i cori siano stati percepiti da pochi, è certamente un elemento giuridico rilevante ai fini della norma sulla percezione. Ma dal punto di vista della tutela della dignità dei calciatori, appare poco consolatorio: l’insulto razzista ferisce anche se pronunciato davanti a dieci persone e non a diecimila.