Primavera 2
12 Febbraio 2026
Alessandro Lupi
All’82’ del derby giovanile al Taliercio, quando il fiato è corto e i cartellini sventolano come promemoria del confine sottile tra furore e lucidità, dalla panchina del Venezia si muove un ragazzo. La lavagnetta luminosa indica l’uscita di Lapo Fondi e l’ingresso di Federico Favaro. Un gesto minimo, una routine da bordocampo. Ma c’è un dettaglio mancante: il suo nome non figura nella distinta ufficiale. È il clic che fa scattare l’allarme regolamentare. Tre giorni dopo, un Comunicazione Ufficiale del Giudice Sportivo ribalta il risultato: sconfitta a tavolino per i lagunari, 0-3 a favore del Padova. Nel calcio giovanile, dove si impara tutto - anche gli errori - la lezione è scritta in grassetto: la distinta non è burocrazia, è identità di gara. Per Alessandro Lupi, allenatore ex Milan e Monza, si trattava dell'esordio sulla panchina della Primavera dopo l'esonero di Bordin: un esordio ottimo sul campo, ma da dimenticare dopo la decisione della sconfitta a tavolino da parte del Giudice Sportivo.
Il fatto: un cambio “irregolare” che pesa quanto un gol
Secondo quanto riportato nell'ultimo Comunicato Ufficiale della Lega Serie B, al 37' del secondo tempo il Venezia ha sostituito il n. 9 Lapo Fondi con il n. 18 Federico Favaro, non inserito nella distinta ufficiale di gara. Per il Giudice Sportivo la violazione è chiara: la Regola 3 attribuisce alla distinta un “valore decisivo” ai fini del diritto a partecipare alla gara e non ammette deroghe, neppure in caso di “errore materiale”. Da qui, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’annotazione disciplinare a carico del dirigente accompagnatore Giancarlo Pontin. Contestualmente è stata inflitta al Venezia anche un’ammenda di 200 euro per la temporanea indisponibilità dei palloni a bordo campo dal 35’ della ripresa.
Il Giudice Sportivo esplicita un passaggio chiave: nel caso specifico, il calciatore non inserito in distinta “era munito di titolo” a partecipare alla gara (ossia era tesserato), e l’episodio - “per ipotesi” - non avrebbe necessariamente alterato il regolare svolgimento del match “ove il nominativo fosse stato correttamente inserito”. Ma proprio qui interviene la funzione “di sbarramento” della Regola 3: l’assenza dalla distinta trasforma l’irregolarità formale in irregolarità sostanziale, perché toglie al calciatore il requisito minimo per essere utilizzato. Da qui il richiamo al precedente della Corte Sportiva d’Appello e l’applicazione dell’art. 10, comma 1. È una distinzione sottile, ma decisiva: non si punisce l’identità del calciatore (che è regolare), bensì l’utilizzo di un calciatore che, in quel momento e per quella gara, non ha il “titolo” derivante dalla distinta.
Il Venezia può valutare un ricorso alla Corte Sportiva d’Appello entro i termini regolamentari. In casi simili, tuttavia, il peso della Regola 3 e dell’art. 10 CGS ha già orientato i verdetti nel senso più severo: l’assenza in distinta del calciatore utilizzato viene qualificata come mancanza del “titolo a partecipare”. In ipotesi di secondo grado negativo, l’ultimo gradino è il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, che negli ultimi mesi ha confermato l’impostazione punitiva in materia di posizione irregolare derivante da difetti nella distinta. Un sentiero stretto, insomma.
È giusto sottolinearlo: il Giudice Sportivo ha riconosciuto che il calciatore non inserito in distinta fosse comunque “munito di titolo” a prendere parte alla competizione (era tesserato), e che l’episodio non sembrava, di per sé, aver “influito” sullo svolgimento tecnico della gara. Ma la Regola 3 - così come oggi interpretata e applicata - trasforma la forma in sostanza: senza nome in distinta, non c’è diritto a entrare. È questa la logica che ha scritto l’ultima riga di Venezia–Padova: 0-3 a tavolino, e un promemoria permanente appuntato sul quaderno di chi lavora nei settori giovanili.