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Atletico Torino-Cassine, la decisione del Giudice sportivo

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Lorenzo Lucca, Atletico Torino

E' stato confermato, dal giudice sportivo, il risultato del campo nella sfida di Promozione tra Atletico Torino e Cassine. Gli ospiti, dopo aver perso per 4-1, hanno sporto reclamo in quanto Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000, aveva già disputato un'altra gara nella stessa giornata con gli Allievi Regionali. Il giudice sportivo, pur stabilendo la posizione irregolare del calciatore, ha però chiarito che questo non implica la gara persa a tavolino ma solo un'ammenda e la squalifica di Lucca.

Ecco il comunicato Gara ATLETICO TORINO SSD AR.L. - CASSINE

La società USD CASSINE RIVALTA CALCIO, nei termini e con le modalità di rito, ha inteso proporre reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe postulando l'irregolare partecipazione alla stessa del giocatore LUCCA LORENZO (10/09/2000) per i seguenti motivi: 1º) il calciatore suddetto ha partecipato a due gare nella stessa giornata violando pertanto quanto disposto dall'art.34 comma 2 delle N.O.IF. che recita "nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale.....". 2º) trattandosi inoltre di giocatore "giovane", sostiene la reclamante, per partecipare all'attività agonistica organizzata dalla Lega (Campionato Promozione) necessita di apposita autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale territorialmente competente (art.34 comma 3 delle N.O.I.F.) e non risulta che tale autorizzazione sia stata richiesta. Per tali motivi pertanto la società CASSINE ritiene che la gara, oggetto del presente gravame, sia stata disputata in modo irregolare e chiede pertanto, a carico della società ATLETICO TORINO, la punizione sportiva della perdita della gara. La richiesta avanzata dalla società Cassine non può essere accolta per le seguenti motivazioni. Per quanto concerne la doglianza di cui al primo punto, dopo le opportune verifiche è stata accertata la partecipazione del LUCCA LORENZO a due gare nella stessa giornata: al mattino ha preso parte alla gara Saluzzo - Atletico Torino del campionato Allievi Regionali e nel pomeriggio è stato inserito in distinta con il nº18 per la gara di Promozione Atletico Torino - Cassine prendendo poi parte alla stessa, durante il secondo tempo, in sostituzione di altro compagno.

Tale manifesta violazione dell'art.34 comma 2 delle N.O.I.F. non comporta tuttavia la perdita della gara ma unicamente sanzione amministrativa a carico della società e inibizione/squalifica a carico dei tesserati inadempienti (art.17 comma 6 lettera a) del C.G.S.). Per quanto concerne il secondo punto della doglianza si precisa che il LUCCA LORENZO ha lo stato di "giovane di serie", cioè tesserato per società della Lega Professionisti Serie A (precisamente il Torino F.C. S.p.A.) e trasferito in prestito, con decorrenza 31/8/2016, alla società Atletico Torino: quindi non necessita della autorizzazione di cui all'art.34 comma 3 delle N.O.I.F., essendo sufficiente il compimento del 16º anno di età. Atteso quanto dettagliatamente esposto ed in applicazione del summenzionato art.17 comma 6 lettera a), SI DELIBERA - di rigettare la richiesta avanzata dalla società CASSINE confermando l'omologazione della gara con il risultato conseguito in campo e cioè ATLETICO TORINO - CASSINE 4-1 - di comminare alla società ATLETICO TORINO l'ammenda di euro 150,00 – di inibire fino al 09/04/2017 il dirigente responsabile che ha sottoscritto la distinta signor SANTOMAURO MARIO - di squalificare fino al 16/3/2017 il giocatore LUCCA LORENZO - di disporre, a carico della società CASSINE, l'addebito della tassa reclamo che non risulta versata. - quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº65 del 2/3/2017.

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