Legge dello Sport
28 Giugno 2023
Premio di Tesseramento e Premio di Formazione tecnica, quello che si deve sapere
Il dado è tratto, ecco le NOIF che modificheranno per sempre il mondo del calcio. Erano attese da mesi, le abbiamo a due giorni dall'inizio della nuova stagione. Al di là del lavoro sportivo di cui abbiamo ampiamente trattato, gli articoli che più tengono banco sono:
Art. 96 - Premio di tesseramento
1. Le società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati al comma 5, salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue.
Fermo quanto precede, il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.
2. Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”. Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il “premio di tesseramento” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore/calciatrice per il quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.
Quindi, nel momento in cui tessera un calciatore come Giovane Dilettante, anche se il tesseramento fosse di un solo anno, va riconosciuto il premio di preparazione. Quello che cambia, rispetto alle precedenti tabelle, sono i quattrini. Se prima si estingueva al primo tesseramento con una quota una tantum adesso si paga anno per anno e cambia in funzione alla categoria di appartenenza della società. Nulla è dovuto dalle società di Terza categoria, 100,00 euro per la Seconda, 150 per la Prima, 250 per la Promozione, 350 per l'Eccellenza e 450 per la Serie D. Come detto annualmente fino al compimento del 20° anno. Il Premio di Tesseramento e il Premio di Formazione tecnica possono essere in successione tra di loro.
Art. 99 - Premio di formazione tecnica
1. A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, ovvero di un tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante”, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, delle presenti Norme, in alternativa o in successione tra loro, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.
Il Premio di Formazione tecnica, a differenza di quanto avviene per il Premio di Tesseramento, deve essere versato anche dalle società di Terza categoria. Le società che hanno diritto a ricevere il Premio sono quelle che hanno tesserato il calciatore da 10 a 21 anni e si versa al primo contratto stipulato per il numero di anni di durata del contratto.
Ad ogni categoria è stato assegnato un coefficiente Terza categoria 1 fino alla Serie D 6. Il valore base per la prossima stagione sportiva è di 120,00 euro moltiplicato per il coefficiente della categoria. A titolo meramente esemplificativo se una società di Eccellenza tessera un calciatore come Giovane dilettante con tesseramento biennale deve versare 1.200,00 euro. Identico importo se stipula un contratto di lavoro sportivo.
In conclusione
Nel momento in cui un calciatore esce dal settore giovanile e quindi ha compiuto 16 anni si possono delineare tre scenari
1 - TESSERAMENTO ANNUALE: La società lo può tesserare anche solo per 1 anno come giovane dilettante e in questo caso il premio di tesseramento sarà dovuto alle 5 società che lo hanno avuto negli ultimi 5 anni
2 - TESSERAMENTO BIENNALE: In questo caso entra in ballo il premio di formazione tecnica e il premio va riconosciuto alle società che lo hanno avuto in formazione dal 10° anno di età
3 - CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO: Esattamente come il tesseramento biennale, in questo caso però si paga una volta sola e potrebbe, in linea teorica, meno oneroso.
Vi è un quarto scenario da tenere in considerazione e sono cioè i calciatori che potrebbero sottoscrivere un contratto di lavoro per la prima volta in questa stagione. Non conta l'età, vale per tutti. In questo caso il premio di formazione tecnica va riconosciuto, proporzionalmente, a tutte le società che hanno tesserato il calciatore dai 10 ai 21 anni. Fortunatamente il premio non scatta in automatico, viene pagato su richiesta e in ogni caso deve passare attraverso la Lega Dilettanti.
Così recita il capitolo specifico:
L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.
2. L’importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall’applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.
3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.
Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F.
5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.