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Agenti Sportivi, perché è utile averlo e qual è la disciplina di riferimento

Affidarsi a un professionista, prima di tutto, e verificare che abbia tutte le abilitazioni, la base si partenza

Agenti Sportivi, perché è utile averlo e qual è la disciplina di riferimento

L’avvocato Gabriele Cuda, iscritto all’Albo presso il Foro di Torino, svolge la propria attività nell’ambito del diritto dello sport, diritto penale e diritto della cittadinanza italiana. È socio A.I.A.S. (Associazione Italiana Avvocati dello Sport) e membro della Commissione di Diritto dello Sport istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino. È, altresì, agente sportivo abilitato presso il C.O.N.I. e la F.I.G.C.

Chiunque sia appassionato di calcio o abbia avuto modo di vedere anche solo una partita tra squadre del settore giovanile avrà sicuramente conosciuto un agente sportivo o, quantomeno, ne avrà sentito parlare. 

Chi è e che attività svolge il procuratore, come comunemente – ed erroneamente – viene spesso denominato?

In linea generale, l’agente sportivo è il soggetto abilitato che, in forza di un contratto di mandato redatto in forma scritta, mette in relazione due o più parti con la finalità di garantire al proprio assistito la conclusione, risoluzione o rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, oppure di tesserare un atleta presso una Federazione Sportiva Nazionale professionistica.

Occorre premettere, pertanto, che tale figura può svolgere la propria attività esclusivamente nell’ambito di una Federazione Sportiva Professionistica (attualmente, gli sport professionistici in Italia sono quattro: calcio, basket, golf e ciclismo) e occupa una posizione di centralità soprattutto nel mondo del pallone.

Il suo ruolo si è evoluto nel tempo, sia sotto l’aspetto della rilevanza mediatica, che della sua influenza in sede contrattuale e di trasferimenti dei calciatori, che per le competenze e requisiti che gli vengono richiesti per accedere alla professione.

Infatti, da un punto di vista pratico, è oramai un professionista qualificato che si occupa di gestire e curare tutti gli interessi che gravitano attorno ai propri assistiti, siano essi di carattere contrattuale, o legati ai diritti d’immagine, alla comunicazione, alle relazioni pubbliche e molteplici altri. 

In ambito calcistico, la sua evoluzione è andata di pari passo con le continue modifiche normative che si sono susseguite nel corso degli anni.

Senza pretese di esaustività, ripercorriamo, da un punto di vista regolamentare, le tappe principali che hanno portato alla figura dell’agente sportivo per come la conosciamo oggi.

In tale percorso, un snodo fondamentale è stata la cd. “Deregulation”, ovvero una riforma operata dalla F.I.F.A. nel corso dell’anno 2015. 

Con tale intervento, venne sostanzialmente eliminata la figura dell’agente F.I.F.A. – in precedenza, si poteva accedere a tale professione esclusivamente con il superamento di un esame – e venne introdotta quella dell’intermediario sportivo. 

La F.I.F.A. lasciò piena discrezionalità alle Federazioni Sportive Nazionali relativamente alla disciplina di tale nuova figura. 

Il punto di rottura con il passato fu l’abolizione del previgente sistema di licenze nazionali. Questo comportò che chiunque potesse iscriversi all'apposito registro ed esercitare la professione di intermediario sportivo, senza la necessità di superare uno specifico esame o di dare prova di essere in possesso di qualsivoglia competenza in materia. 

Logicamente, tale situazione produsse effetti profondamente negativi, con conseguente perdita di prestigio e professionalità della categoria. A differenza di altri Stati, l’Italia comprese ben presto la necessità di tornare a regolamentare tale professione e l’accesso ad essa.

L’iniziativa di realizzare una nuova riforma venne assunta direttamente dagli organi statali e non da quelli sportivi, come avvenuto invece in passato. E così, la situazione mutò radicalmente tre anni più tardi, quando il Parlamento inserì l’art. 1, comma 373, nella Legge di Bilancio del 2018. Tale norma dettò criteri di carattere generale e riformò la figura dell’agente, attribuendole per la prima volta un riconoscimento formale al di fuori dell’ordinamento sportivo.

Spettò poi ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri definire le modalità di svolgimento delle prove di accesso alla professione, nonché di tenuta del relativo Registro, demandando poi al C.O.N.I. l’adozione di un apposito Regolamento, in forza del quale ogni Federazione dovette redigere un proprio regolamento interno.

Pertanto, le principali novità introdotte dalla nuova disciplina furono l’istituzione di un Registro Nazionale tenuto dal C.O.N.I. e la reintroduzione di un esame di abilitazione.

Ad oggi, come si svolge il suddetto esame, il cui superamento consente di ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di agente sportivo? Il test è articolato in due prove: la prima, di carattere generale, è organizzata dal C.O.N.I.; mentre la seconda, quella speciale – alla quale si accede una volta superata la precedente – è organizzata autonomamente da ciascuna Federazione professionistica.  

Solo il superamento di entrambe consente l’iscrizione ai Registri Nazionale e Federale degli agenti sportivi, con conseguente abilitazione ad esercitare la professione.

Un ultimo intervento normativo in materia è stato attuato dalla F.I.F.A., che ha adottato, nel mese di dicembre 2022, il “FIFA Football Agent Regulations”.

Tale regolamento, la cui entrata in vigore si sarebbe dovuta articolare in due fasi e periodi temporali distinti, ha apportato alcune novità. 

Le principali sono:

  1. la reintroduzione dell’esame F.I.F.A. per accedere alla professione di agente sportivo;
  2. la previsione di un tetto massimo alle commissioni;
  3. il divieto di rappresentanza multipla (ovvero, un agente non potrà offrire servizi a più di una parte coinvolta in una transazione. Pertanto, ad esempio, non potrà più assistere il calciatore e il club cedente all'interno della medesima operazione di mercato. L’unica eccezione prevista è la possibilità di rappresentare sia il calciatore che la squadra acquirente, a patto che entrambe le parti diano consenso esplicito alla doppia rappresentanza). 

Tuttavia, nel mese di dicembre 2023, la F.I.F.A. ha comunicato di aver temporaneamente sospeso a livello mondiale il proprio Regolamento Agenti.

Tale decisione si è resa necessaria in quanto alcuni Tribunali nazionali, aditi da numerose associazioni di categoria, hanno ritenuto opportuno sospendere l’applicazione di tale Regolamento, in attesa che la Corte di Giustizia Europea si pronunci sulla questione e stabilisca se dette disposizioni costituiscano una violazione del diritto nazionale ed europeo in materia di concorrenza.   

Da questo breve e riassuntivo quadro normativo appare evidente quanto si sia evoluta nel tempo la figura dell’agente sportivo e quanta importanza abbia acquisito, soprattutto nel mondo del calcio.

Nonostante nell’immaginario collettivo spesso l’agente venga considerato, erroneamente, come dedito esclusivamente a perseguire i propri interessi, nella realtà è, invece, un professionista qualificato che svolge un’importante attività a tutela dei propri assistiti, fornendo un contributo necessario e fondamentale sia da un punto di vista contrattuale, che di crescita professionale dell’atleta.

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