Regolamenti
11 Aprile 2024
Saranno i ricordi di un liceo scientifico che era quasi un classico, o sarà, forse, per la chiara matrice Manzoniana di questa rubrica, ma in apertura di questo mio primo contributo viene naturale citare proprio il nostro Dottor. Azzeccagarbugli quando ne “I Promessi Sposi” pronuncia la celebre frase: “All’avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi tocca poi imbrogliarle”.
Nella pratica di tutti i giorni, tuttavia, è spesso vero l’esatto contrario!
Forse perché non esiste un’unica verità, ma tanti modi e sfumature di raccontare una medesima storia, ma quando si parla di una giustizia (nel caso specifico, sportiva) che segue principi di informalità e tende alla celerità del processo, non sempre c’è molto tempo per spiegarsi.
È, quindi, ancora più importante essere quanto più possibile chiari e semplici nell’esposizione (e nella qualificazione) dei fatti, prima di tutto, al fine di evitare possibili incomprensioni e ricadute disciplinari.
Questo è un patto che, sin d’ora, teniamo a siglare con i nostri “venticinque lettori”, per cui i temi di natura tecnica e giuridica (talvolta, anche piuttosto complessi) che saranno oggetto di questa rubrica saranno sempre esposti nel modo più chiaro e semplice possibile.
Questo primo contributo ha ad oggetto l’impugnazione di una decisione del Giudice Sportivo.
Partiamo da un caso concreto: Francesco, giovane calciatore tesserato per la squadra di provincia della sua città natale, gioca nei campionati dilettantistici.
Dopo una partita passata agli onori della cronaca più per il gioco fisico e il linguaggio non sempre appropriato dei giocatori in campo, che per i gesti atletici di alto livello tecnico in ragione dell’ennesimo fallo di gioco subito, e di una sua reazione sproporzionata e violenta nei confronti dell’arbitro che non ha fischiato, si ritrova, citato nel registro dei cattivi, a dover abbandonare il campo prima del fischio finale.
Francesco è un atleta tesserato FIGC e, quindi, quando ha scelto di giocare a calcio ha accettato le specifiche regole del mondo sportivo, anche in ordine alla giustizia sportiva.
L’art.66 del C.g.S. stabilisce che: "i procedimenti innanzi ai Giudici sportivi sono instaurati: a) d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale”.
Ai sensi dell'art.67 C.G.S., tale ricorso deve essere esperito in un termine bravissimo: il preannuncio del reclamo, deve, difatti, essere trasmesso, a mezzo P.E.C., entro le ore 24.00 del primo giorno feriale successivo alla data di svolgimento della gara.
Il reclamo deve essere, successivamente, depositato entro tre giorni feriali (ex art. 67 C.G.S.) da quello in cui si è svolta la gara.
Tuttavia, laddove la gara risulti essere un playoff o un playout, il reclamo dovrà essere inoltrato entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara, con contestuale corresponsione del contributo, calcolato annualmente e pubblicato sul comunicato ufficiale di inizio stagione, necessario a coprire i costi di gestione della giustizia sportiva, a pena di irricevibilità del reclamo stesso.
Nel caso di specie, viene aperto d’ufficio un procedimento disciplinare, per cui nei giorni immediatamente successivi alla gara, viene emesso il Comunicato Ufficiale, attraverso il quale il Giudice Sportivo (che pronuncia senza udienza e, in questo caso, non ha nemmeno ritenuto di dover effettuare delle audizioni, rifacendosi al verbale reso dall’arbitro di gara) sancisce la squalifica di Francesco per due anni, con conseguente presumibile fine prematura della sua giovane carriera.
Che fare?
Fortunatamente, la decisione del Giudice Sportivo può essere oggetto di reclamo e revisione da parte della Corte Sportiva d’Appello, che è articolata a livello nazionale e territoriale e giudica in composizione collegiale (sono più giudici).
Vediamo come.
Anche in questo caso, il reclamo segue gli stessi principi già visti in precedenza, per cui deve essere preannunciato entro il termine di due giorni e dopo depositato entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione (dal momento in cui, cioè, il comunicato ufficiale compare sul sito internet della Federazione).
deve obbligatoriamente contenere – a pena di inammissibilità (che vuol dire non essere nemmeno esaminato) – alcune parti essenziali:
Al termine della redazione del reclamo, il medesimo andrà poi inoltrato a mezzo P.E.C. alla propria Federazione di appartenenza, così da perfezionare il deposito nei termini stabiliti dall’ordinamento sportivo.
In seguito a ciò, la Corte Sportiva d’Appello fisserà udienza al fine di emanare la sentenza, e gli interessanti saranno avvisati tramite la Segreteria degli Organi di Giustizia Sportiva.
Conoscere la data di fissazione della pronuncia risulta essere fondamentale poiché sarà possibile, per i soggetti individuati dal giudice, far pervenire memorie e documenti fino a due giorni precedenti l’udienza.
Naturalmente, i giudici e di gradi della giustizia “endofederale” (interna alla Federazione di appartenenza) non si esauriscono qui. Saranno poi oggetto di futuri contributi come questo anche le procedure di appello.
La prossima settimana vi aggiorneremo su tutti i vari gradi di giudizio, e se avete un caso specifico da sottoporci potete scrivere oppure visitare l'apposito sito che trovate seguendo questo link.